IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della sanita' il potere di emanare  ordinanze  di  carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze  contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006  della  Commissione  del  19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di  attuazione
della direttiva 2004/41/CE,  relativo  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  17  maggio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  143
del 22 giugno 2011, recante: «Misure urgenti di gestione del  rischio
per la salute umana  connesso  al  consumo  di  anguille  contaminate
provenienti dal Lago di Garda», che ha introdotto per  gli  operatori
del settore alimentare il divieto  di  immettere  sul  mercato  o  di
commercializzare al dettaglio le anguille  provenienti  dal  Lago  di
Garda   destinate   alla   alimentazione   umana,   come    prorogata
dall'ordinanza ministeriale 18 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  135  del  12  giugno  2012;
dall'ordinanza ministeriale 7 giugno 2013, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  149  del  27  giugno  2013;
dall'ordinanza ministeriale 13 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  147  del  27  giugno  2014;
dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno  2015,  come
corretta con  comunicato  diramato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  140  del  19  giugno  2015;  dall'ordinanza
ministeriale 8 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  151  del  30  giugno  2016;  dall'ordinanza
ministeriale 24 maggio  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno  2017;  dall'ordinanza
ministeriale 11 maggio  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 130 del 7  giugno  2018;  dall'ordinanza
ministeriale 21 maggio  2019,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno  2019  e,  da  ultimo,
dall'ordinanza ministeriale 15 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 19 giugno 2020; 
  Visto il documento tecnico, redatto e  trasmesso,  ad  esito  della
strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB  delle
anguille   del   Lago   di   Garda,   dall'Istituto   zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise  con  nota  n.  18586  del  4
novembre 2016 e condiviso, con nota n. 43094 del  10  novembre  2016,
dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione del Ministero della salute, con le Regioni Lombardia  e
Veneto e con la Provincia autonoma di Trento; 
  Considerato che in detto  documento  si  propone  di  mantenere  in
vigore le misure di gestione del rischio sulla base degli  esiti  del
monitoraggio e si evidenzia che la situazione di  contaminazione  non
presentera' apprezzabili modifiche prima di  almeno  cinque  anni  da
detto monitoraggio, in ragione dei lunghi tempi di persistenza  degli
inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille; 
  Tenuto  conto  che  e'  opportuno  mantenere  il  divieto  per  gli
operatori del settore  alimentare  di  immettere  sul  mercato  o  di
commercializzare al dettaglio le anguille  provenienti  dal  Lago  di
Garda e destinate alla alimentazione umana, stabilito dalla ordinanza
del 2011; 
  Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del Lago  di
Garda, con la citata nota del 10 novembre 2016; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
17 maggio 2011 prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 15 giugno  2020,
al 19 giugno 2021, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi.