IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita' e, in particolare, l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.); Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2018, concernente «disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» e, in particolare, l'art. 27; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 14 febbraio 2019, prot. n. 1785, con il quale e' stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella», finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi nei territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa, che, al fine di non gravare ulteriormente sull'economia rurale pesantemente colpita dalla citata emergenza, assicura la corresponsione dei pagamenti diretti disaccoppiati, a condizione che le superfici oggetto di contribuzione siano mantenute in adeguate condizioni ambientali ed agronomiche, in conformita' alle pertinenti norme unionali, nazionali e regionali, nonche' il mantenimento del sostegno accoppiato in presenza di impegno da parte dell'agricoltore al reimpianto dell'oliveto in un tempo determinato, in deroga alle condizioni di ammissibilita' stabilite dal sopracitato decreto 7 giugno 2018 per le misure di sostegno accoppiato nel settore dell'olio di oliva; Vista la lettera circolare prot. 1048 del 15 febbraio 2019 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificata dalla lettera circolare prot. 4302 del 31 luglio 2019, relativa al mantenimento del sostegno accoppiato nel settore olivicolo, a mente della quale la concessione dell'aiuto alle superfici degli oliveti improduttivi, a causa della Xylella fastidiosa, e' stata subordinata all'impegno dell'olivicoltore a reimpiantare gli oliveti entro tre anni; Vista la nota Ares(2020)218648 del 14 gennaio 2020, con la quale la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, a seguito dell'interlocuzione intervenuta in merito alla deroga alle condizioni di ammissibilita' introdotta per le superfici olivicole diventate improduttive a causa dell'infezione da Xylella fastidiosa, ha confermato il timore che tale deroga comporti il rischio che gli obiettivi del regime di sostegno accoppiato e della misura non siano conseguiti e che non incentivi l'eradicazione della malattia nelle zone colpite e l'estirpazione degli alberi colpiti, rischiando, al contrario, di favorire il mantenimento dello status quo, chiedendo, al riguardo ulteriori chiarimenti per fugare tali timori che vedrebbero i servizi della Commissione obbligati ad avviare un procedimento formale relativo a tali questioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, il beneficiario puo' chiedere di continuare a godere del sostegno accoppiato per la superficie olivicola che, nel corso dell'anno di domanda, diviene improduttiva a causa della Xylella fastidiosa; Considerata, altresi', la necessita' di mantenere il sostegno accoppiato agli oliveti colpiti dalla Xylella fastidiosa, in cui la diffusione della malattia sta aggravando le difficolta' del settore; accentuando il rischio, gia' concreto, di abbandono dell'olivicoltura e di declino della produzione di olio, in una regione in cui tradizionalmente la produzione di olio d'oliva riveste una parte rilevante della PLV; Considerato che il sostegno accoppiato, agli oliveti colpiti dalla Xylella fastidiosa, e' giustificato, dalla necessita' di sostenere il reddito degli agricoltori per favorire il mantenimento della superficie olivicola attraverso il reimpianto e contrastare il rischio di abbandono di tali superfici sensibili anche dal punto di vista ambientale e idrogeologico; Considerato, in particolare, che l'oliveto e' una coltura permanente che richiede pratiche agronomiche costanti per assicurare la produzione nel corso degli anni e, quindi, il sostegno va assicurato in relazione ad un periodo temporale sufficientemente ampio; Ritenuto che, il mantenimento dell'attuale livello di produzione nei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, possa essere garantito solo con azioni di sostegno che tengano conto delle caratteristiche poliennali della coltura; Ritenuto che il mantenimento del sostegno accoppiato alle superfici olivicole improduttive a seguito della diffusione della Xylella fastidiosa sia coerente con il sostegno al reimpianto attuato attraverso le misure di sviluppo rurale e le misure nazionali previste nel Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia; Ritenuto, altresi', che il sostegno accoppiato e' necessario anche negli stati giovanili dell'oliveto reimpiantato, in cui l'agricoltore deve sostenere i costi per pratiche agronomiche, ma non puo' contare sui ricavi derivanti dalla produzione dell'olio; Ritenuto che, il termine di tre anni, per procedere al reimpianto, sia congruo in ragione dei complessi procedimenti amministrativi e dei tempi tecnici necessari per l'esecuzione dell'investimento, tenuto conto dell'esigenza di reperire idoneo materiale vivaistico di cultivar certificate come tolleranti alla Xylella fastidiosa; Ritenuto che, nel periodo in cui la superficie olivicola e' improduttiva, al fine di beneficiare del sostegno accoppiato per le misure nel settore dell'olio di oliva, l'agricoltore, oltre alle nomali attivita' annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole, stabilite con il sopracitato decreto 7 giugno 2018, in attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, debba comunque svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie raccomandate dalle autorita' nazionali e regionali per il contenimento della popolazione del vettore; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2021; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli agricoltori che presentano domanda, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, citato in premessa, per l'ottenimento del sostegno accoppiato per il settore olio di oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorita' competenti, divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa.