IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la  condizionalita'  e,  in
particolare, l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande  di  aiuto
relative ai regimi di aiuto  per  superficie  e  per  le  domande  di
pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2020/1201   della
Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure  per  prevenire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione della  Xylella  fastidiosa
(Wells et al.); 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  165  del  18   luglio   2018,   concernente
«disposizioni nazionali  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013» e, in particolare, l'art. 27; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 14 febbraio 2019, prot. n. 1785, con il quale
e' stato approvato il  «Piano  di  intervento  per  il  rilancio  del
settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da  Xylella»,
finalizzato  alla  realizzazione  di  una  serie  di  interventi  nei
territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa, che,
al  fine  di   non   gravare   ulteriormente   sull'economia   rurale
pesantemente   colpita   dalla   citata   emergenza,   assicura    la
corresponsione dei pagamenti diretti disaccoppiati, a condizione  che
le superfici oggetto di contribuzione  siano  mantenute  in  adeguate
condizioni ambientali ed agronomiche, in conformita' alle  pertinenti
norme unionali, nazionali e regionali, nonche'  il  mantenimento  del
sostegno accoppiato in presenza di impegno da parte  dell'agricoltore
al reimpianto dell'oliveto in un tempo determinato,  in  deroga  alle
condizioni di ammissibilita'  stabilite  dal  sopracitato  decreto  7
giugno  2018  per  le  misure  di  sostegno  accoppiato  nel  settore
dell'olio di oliva; 
  Vista la lettera circolare prot. 1048 del 15  febbraio  2019  della
Direzione  generale  delle  politiche  internazionali  e  dell'Unione
europea  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, come modificata dalla lettera circolare prot. 4302 del  31
luglio 2019, relativa al mantenimento  del  sostegno  accoppiato  nel
settore olivicolo, a mente della quale la concessione dell'aiuto alle
superfici  degli  oliveti  improduttivi,  a   causa   della   Xylella
fastidiosa, e'  stata  subordinata  all'impegno  dell'olivicoltore  a
reimpiantare gli oliveti entro tre anni; 
  Vista la nota Ares(2020)218648 del 14 gennaio 2020, con la quale la
Direzione generale agricoltura e sviluppo  rurale  della  Commissione
europea, a seguito dell'interlocuzione  intervenuta  in  merito  alla
deroga alle condizioni di ammissibilita' introdotta per le  superfici
olivicole diventate improduttive a causa  dell'infezione  da  Xylella
fastidiosa, ha confermato il  timore  che  tale  deroga  comporti  il
rischio che gli obiettivi del regime di sostegno accoppiato  e  della
misura non siano conseguiti e che non incentivi l'eradicazione  della
malattia nelle zone colpite e l'estirpazione  degli  alberi  colpiti,
rischiando, al contrario, di favorire il  mantenimento  dello  status
quo, chiedendo, al riguardo ulteriori  chiarimenti  per  fugare  tali
timori che  vedrebbero  i  servizi  della  Commissione  obbligati  ad
avviare un procedimento formale relativo a tali questioni; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  4  del  regolamento  (UE)  n.
640/2014, il beneficiario puo' chiedere di continuare  a  godere  del
sostegno accoppiato  per  la  superficie  olivicola  che,  nel  corso
dell'anno di domanda, diviene  improduttiva  a  causa  della  Xylella
fastidiosa; 
  Considerata, altresi',  la  necessita'  di  mantenere  il  sostegno
accoppiato agli oliveti colpiti dalla Xylella fastidiosa, in  cui  la
diffusione della malattia sta aggravando le difficolta' del  settore;
accentuando il rischio, gia' concreto, di abbandono dell'olivicoltura
e di declino  della  produzione  di  olio,  in  una  regione  in  cui
tradizionalmente la produzione di  olio  d'oliva  riveste  una  parte
rilevante della PLV; 
  Considerato che il sostegno accoppiato, agli oliveti colpiti  dalla
Xylella fastidiosa, e' giustificato, dalla necessita' di sostenere il
reddito  degli  agricoltori  per  favorire  il   mantenimento   della
superficie  olivicola  attraverso  il  reimpianto  e  contrastare  il
rischio di abbandono di tali superfici sensibili anche dal  punto  di
vista ambientale e idrogeologico; 
  Considerato,  in  particolare,  che  l'oliveto   e'   una   coltura
permanente che richiede pratiche agronomiche costanti per  assicurare
la produzione  nel  corso  degli  anni  e,  quindi,  il  sostegno  va
assicurato in relazione  ad  un  periodo  temporale  sufficientemente
ampio; 
  Ritenuto che, il mantenimento dell'attuale  livello  di  produzione
nei  territori  colpiti  dalla  Xylella  fastidiosa,   possa   essere
garantito solo  con  azioni  di  sostegno  che  tengano  conto  delle
caratteristiche poliennali della coltura; 
  Ritenuto che il mantenimento del sostegno accoppiato alle superfici
olivicole improduttive  a  seguito  della  diffusione  della  Xylella
fastidiosa  sia  coerente  con  il  sostegno  al  reimpianto  attuato
attraverso le  misure  di  sviluppo  rurale  e  le  misure  nazionali
previste nel Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della
Puglia; 
  Ritenuto, altresi', che il sostegno accoppiato e' necessario  anche
negli stati giovanili dell'oliveto reimpiantato, in cui l'agricoltore
deve sostenere i costi per pratiche agronomiche, ma non puo'  contare
sui ricavi derivanti dalla produzione dell'olio; 
  Ritenuto che, il termine di tre anni, per procedere al  reimpianto,
sia congruo in ragione dei complessi  procedimenti  amministrativi  e
dei  tempi  tecnici  necessari  per  l'esecuzione  dell'investimento,
tenuto conto dell'esigenza di reperire idoneo materiale vivaistico di
cultivar certificate come tolleranti alla Xylella fastidiosa; 
  Ritenuto che,  nel  periodo  in  cui  la  superficie  olivicola  e'
improduttiva, al fine di beneficiare del sostegno accoppiato  per  le
misure nel settore dell'olio  di  oliva,  l'agricoltore,  oltre  alle
nomali  attivita'  annuali  richieste  per  il   mantenimento   delle
superfici agricole, stabilite con il  sopracitato  decreto  7  giugno
2018, in attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, debba comunque
svolgere le azioni agronomiche  e  fitosanitarie  raccomandate  dalle
autorita' nazionali e regionali per il contenimento della popolazione
del vettore; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 20 maggio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica agli agricoltori  che  presentano
domanda, ai  sensi  dell'art.  27  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno  2018,  citato  in
premessa, per l'ottenimento del sostegno accoppiato  per  il  settore
olio di oliva sulle superfici olivicole nelle zone  delimitate  dalle
Autorita' competenti, divenute improduttive a causa della  diffusione
del batterio Xylella fastidiosa.