IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale
regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita' e, in
particolare, l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto
relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di
pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della
Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa
(Wells et al.);
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria
competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e
alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2018, concernente
«disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013» e, in particolare, l'art. 27;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo 14 febbraio 2019, prot. n. 1785, con il quale
e' stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio del
settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella»,
finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi nei
territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa, che,
al fine di non gravare ulteriormente sull'economia rurale
pesantemente colpita dalla citata emergenza, assicura la
corresponsione dei pagamenti diretti disaccoppiati, a condizione che
le superfici oggetto di contribuzione siano mantenute in adeguate
condizioni ambientali ed agronomiche, in conformita' alle pertinenti
norme unionali, nazionali e regionali, nonche' il mantenimento del
sostegno accoppiato in presenza di impegno da parte dell'agricoltore
al reimpianto dell'oliveto in un tempo determinato, in deroga alle
condizioni di ammissibilita' stabilite dal sopracitato decreto 7
giugno 2018 per le misure di sostegno accoppiato nel settore
dell'olio di oliva;
Vista la lettera circolare prot. 1048 del 15 febbraio 2019 della
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione
europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, come modificata dalla lettera circolare prot. 4302 del 31
luglio 2019, relativa al mantenimento del sostegno accoppiato nel
settore olivicolo, a mente della quale la concessione dell'aiuto alle
superfici degli oliveti improduttivi, a causa della Xylella
fastidiosa, e' stata subordinata all'impegno dell'olivicoltore a
reimpiantare gli oliveti entro tre anni;
Vista la nota Ares(2020)218648 del 14 gennaio 2020, con la quale la
Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione
europea, a seguito dell'interlocuzione intervenuta in merito alla
deroga alle condizioni di ammissibilita' introdotta per le superfici
olivicole diventate improduttive a causa dell'infezione da Xylella
fastidiosa, ha confermato il timore che tale deroga comporti il
rischio che gli obiettivi del regime di sostegno accoppiato e della
misura non siano conseguiti e che non incentivi l'eradicazione della
malattia nelle zone colpite e l'estirpazione degli alberi colpiti,
rischiando, al contrario, di favorire il mantenimento dello status
quo, chiedendo, al riguardo ulteriori chiarimenti per fugare tali
timori che vedrebbero i servizi della Commissione obbligati ad
avviare un procedimento formale relativo a tali questioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n.
640/2014, il beneficiario puo' chiedere di continuare a godere del
sostegno accoppiato per la superficie olivicola che, nel corso
dell'anno di domanda, diviene improduttiva a causa della Xylella
fastidiosa;
Considerata, altresi', la necessita' di mantenere il sostegno
accoppiato agli oliveti colpiti dalla Xylella fastidiosa, in cui la
diffusione della malattia sta aggravando le difficolta' del settore;
accentuando il rischio, gia' concreto, di abbandono dell'olivicoltura
e di declino della produzione di olio, in una regione in cui
tradizionalmente la produzione di olio d'oliva riveste una parte
rilevante della PLV;
Considerato che il sostegno accoppiato, agli oliveti colpiti dalla
Xylella fastidiosa, e' giustificato, dalla necessita' di sostenere il
reddito degli agricoltori per favorire il mantenimento della
superficie olivicola attraverso il reimpianto e contrastare il
rischio di abbandono di tali superfici sensibili anche dal punto di
vista ambientale e idrogeologico;
Considerato, in particolare, che l'oliveto e' una coltura
permanente che richiede pratiche agronomiche costanti per assicurare
la produzione nel corso degli anni e, quindi, il sostegno va
assicurato in relazione ad un periodo temporale sufficientemente
ampio;
Ritenuto che, il mantenimento dell'attuale livello di produzione
nei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, possa essere
garantito solo con azioni di sostegno che tengano conto delle
caratteristiche poliennali della coltura;
Ritenuto che il mantenimento del sostegno accoppiato alle superfici
olivicole improduttive a seguito della diffusione della Xylella
fastidiosa sia coerente con il sostegno al reimpianto attuato
attraverso le misure di sviluppo rurale e le misure nazionali
previste nel Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della
Puglia;
Ritenuto, altresi', che il sostegno accoppiato e' necessario anche
negli stati giovanili dell'oliveto reimpiantato, in cui l'agricoltore
deve sostenere i costi per pratiche agronomiche, ma non puo' contare
sui ricavi derivanti dalla produzione dell'olio;
Ritenuto che, il termine di tre anni, per procedere al reimpianto,
sia congruo in ragione dei complessi procedimenti amministrativi e
dei tempi tecnici necessari per l'esecuzione dell'investimento,
tenuto conto dell'esigenza di reperire idoneo materiale vivaistico di
cultivar certificate come tolleranti alla Xylella fastidiosa;
Ritenuto che, nel periodo in cui la superficie olivicola e'
improduttiva, al fine di beneficiare del sostegno accoppiato per le
misure nel settore dell'olio di oliva, l'agricoltore, oltre alle
nomali attivita' annuali richieste per il mantenimento delle
superfici agricole, stabilite con il sopracitato decreto 7 giugno
2018, in attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, debba comunque
svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie raccomandate dalle
autorita' nazionali e regionali per il contenimento della popolazione
del vettore;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 20 maggio 2021;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli agricoltori che presentano
domanda, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, citato in
premessa, per l'ottenimento del sostegno accoppiato per il settore
olio di oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle
Autorita' competenti, divenute improduttive a causa della diffusione
del batterio Xylella fastidiosa.