IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce  rossa
(CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: 
    a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  Associazione  della
Croce rossa italiana (Associazione); 
    b) l'art. 2, comma 1, che  dispone  che  la  CRI  sia  riordinata
secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n.  178  del
2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data  della  sua  liquidazione,
assuma  la  denominazione  di  «Ente  strumentale  alla  Croce  rossa
italiana» (ente); 
    c) l'art. 2, comma 5,  che  stabilisce  che  il  finanziamento  a
carico  del  bilancio  dello  Stato   sia   attribuito   all'ente   e
all'Associazione con decreti del Ministro della salute, del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della  difesa,  ciascuno
in  relazione  alle  proprie  competenze,  ripartendole  tra  ente  e
Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi
affidati, senza determinare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica; 
    d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'ente; 
    e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
    f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti  e  le  aziende
del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari e  ai  programmi  operativi  in
prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica  e  con  trasferimento  delle  relative  risorse,
mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e
ad  esaurimento,  il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato della CRI e quindi dell'ente con  funzioni  di  autista
soccorritore e autisti soccorritori senior,  limitatamente  a  coloro
che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti
medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali  assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o  maggiori  oneri  alla  finanza
pubblica in quanto finanziate con  il  trasferimento  delle  relative
risorse occorrenti al trattamento economico  del  personale  assunto,
derivanti  dalla  quota  di  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'ente; 
    g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero  della  salute  e,
per quanto di competenza, al Ministero  della  difesa,  la  vigilanza
sull'ente; 
    h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo,  dall'art.  16,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone,  fra
l'altro, quanto segue: 
      dal 1° gennaio 2018 l'ente e' posto in  liquidazione  ai  sensi
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve  le
specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2; 
      alla conclusione della liquidazione i beni  mobili  e  immobili
rimasti di proprieta' dell'ente sono trasferiti all'Associazione  che
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi; 
      gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art.  198  del
citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo  di  cui
all'art. 2, comma 3, lettera b) quale Comitato di sorveglianza; 
      il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione  di
tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, con la  procedura  di  cui  al  medesimo  comma  2,  con
provvedimento del Presidente dell'ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria; 
      per il  personale  dedicato  alla  gestione  liquidatoria,  pur
assegnato ad altra amministrazione, il termine del  1°  aprile  2018,
operante per il trasferimento anche  in  sovrannumero  e  contestuale
trasferimento delle risorse finanziarie ad altra  amministrazione  ai
sensi del medesimo comma 2, e'  differito  fino  a  dichiarazione  di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore; 
      il personale dell'ente, ad eccezione di quello funzionale  alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove  non  assunto
alla data del 1° gennaio  2018  dall'Associazione,  e'  collocato  in
disponibilita' ai sensi del comma 7, dell'art. 33 e dell'art. 34, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  148  del
2017, che ha previsto  la  ricollocazione  del  personale  dipendente
dall'Associazione della Croce rossa italiana,  appartenente  all'area
professionale  e  medica  e  risultante  eccedentario   rispetto   al
fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Visto l'art. 8-bis, del citato  decreto  legislativo  n.  178/2012,
introdotto dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178,  recante:  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,
che dispone quanto segue: 
    a  decorrere  dall'anno  2021,  le  competenze  in   materia   di
assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui
al suddetto decreto legislativo sono trasferite  al  Ministero  della
salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a
decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero
della salute e' istituito un  apposito  fondo  per  il  finanziamento
annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro  117.130.194,  e
il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre lo Stato e' ridotto di 117.130.194 euro; 
    a decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in  materia  di
definizione  e  sottoscrizione  delle  convenzioni  fra  lo  Stato  e
l'Associazione, previste dall'art. 8 del decreto legislativo  n.  178
del 2012, sono riservate al Ministero della  salute  e  al  Ministero
della  difesa.  Il  decreto  di  assegnazione  delle  risorse  e   la
convenzione con l'Associazione di cui al  citato  art.  8,  comma  2,
possono disporre per un periodo massimo di tre anni; 
    al fine di  consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire   la   tempestivita'   dei   pagamenti    delle    pubbliche
amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione
delle  risorse  e  della   sottoscrizione   della   convenzione   con
l'Associazione, il Ministero della salute e' autorizzato a  concedere
anticipazioni di cassa alla Associazione, all'ente  strumentale  alla
Croce rossa italiana in liquidazione  coatta  amministrativa  e  alle
regioni a valere sul finanziamento stabilito dal decreto  legislativo
n. 178 del 2012 e nella misura massima dell'80 per cento della  quota
assegnata a ciascuno dei citati enti  dall'ultimo  decreto  adottato.
Sono in ogni caso  autorizzati  in  sede  di  conguaglio  recuperi  e
compensazioni a carico delle somme a qualsiasi  titolo  spettanti  ai
citati  enti,  anche  per  gli  esercizi  successivi,  che  dovessero
rendersi eventualmente necessari; 
    a  seguito  della  ricognizione,   effettuata   dal   commissario
liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei
trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8,  comma
2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con uno o piu' decreti il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, determina il valore del finanziamento  destinato  alla
copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attivita'
propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui  al  citato  art.  8,
comma  2,  trasferito  ad  amministrazioni  diverse  dagli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente  riduzione
del fondo di cui al comma 1, dell'art. 8-bis e  l'attribuzione  delle
relative risorse alle amministrazioni di destinazione  del  personale
medesimo; 
  Visto l'art. 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale dispone che al fine di garantire  il  trasferimento  agli  enti
previdenziali competenti delle risorse necessarie  per  il  pagamento
del trattamento di fine rapporto e di  fine  servizio  del  personale
destinatario delle procedure di  mobilita'  di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono  trasferiti  agli
enti indicati nella tabella  di  cui  all'allegato  G,  annesso  alla
suddetta legge di bilancio, gli importi ivi indicati,  a  valere  sul
finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178  del  2012,
per  gli  anni  ivi  indicati.   Conseguentemente,   il   commissario
liquidatore e' autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo
stato passivo; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2020, di ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, che  prevede  al
capitolo 3454 della tabella 15 dello stato di previsione della  spesa
del Ministero della salute, la somma di  euro  117.130.194,00  «Fondo
destinato al finanziamento della Croce rossa italiana»; 
  Considerato  pertanto  che,  per  quanto  stabilito  dalle   citate
disposizioni,  il  livello  complessivo  del  finanziamento  per   le
finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del  2012,  non  puo'
superare il finanziamento stabilito dall'art.  8-bis,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo, e che a valere  su  tale  finanziamento
trovano copertura: 
    gli oneri  derivanti  dal  trattamento  economico  del  personale
obbligatoriamente  trasferito  agli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale; 
    gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale  gia'
funzionale alle attivita' propedeutiche alla  gestione  liquidatoria,
dal  1°  gennaio  2018  funzionale  alla  gestione  liquidatoria,  in
servizio presso l'ente fino alla dichiarazione di cessata necessita',
anche se trasferito ad altra Amministrazione unitamente  al  relativo
finanziamento; 
    gli oneri relativi al  personale  eventualmente  non  ricollocato
presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31  dicembre  2017  e
posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  limitatamente  a  quanto  stabilito  ai
sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo; 
    il  finanziamento  delle  convenzioni   da   sottoscriversi   con
l'Associazione Croce rossa italiana ai sensi dell'art.  8-bis,  comma
1, del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012; 
    le risorse da trasferire agli enti  previdenziali  per  gli  anni
2021,  2022  e  2023,  cosi'  come  indicato  nella  tabella  di  cui
all'allegato G, annesso alla legge n. 178 del 2020, necessarie per il
pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio per  il
personale destinatario delle procedure di mobilita' di cui all'art. 6
del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Visti i decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze
del 14 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre
2018, n. 238),  del  14  novembre  2019  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290) e del 6 agosto  2020  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2020, n. 248), con i  quali  si  e'
provveduto a ripartire fra  gli  enti  interessati  il  finanziamento
rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020; 
  Visti i provvedimenti del  commissario  liquidatore  n.  13  del  2
febbraio  2021  e  n.  20  del  30  marzo  2021,  aventi  ad  oggetto
l'approvazione del piano di riparto elaborato ai sensi  dell'art.  2,
comma 5,  dell'art.  6,  comma  7-bis,  e  dell'art.  8  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e ai sensi dell'art. 1, commi 485 e  487,
della legge n. 178 del 2020, trasmessi a questa  Amministrazione  con
nota prot. ESACRI n. 1313/2021 del 10 febbraio 2021  e  n.  2964/2021
del 30 marzo 2021; 
  Visti i pareri favorevoli sui  citati  provvedimenti  commissariali
espressi dal Comitato di sorveglianza rispettivamente nei verbali  n.
1/2021 del 9 febbraio 2021 e n. 3/2021 del 12 aprile 2021; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8-bis,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012, il commissario liquidatore ha effettuato
la ricognizione delle amministrazioni di destinazione e  dell'entita'
dei trattamenti economici relativi al personale di  cui  all'art.  8,
comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo,  il  cui  valore   e'
determinato con uno o piu'  decreti  del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, per  l'anno
2021, in linea di continuita' con quanto disposto  con  i  richiamati
decreti 14 settembre 2018, 14 novembre 2019 e 6  agosto  2020,  e  in
ottemperanza della intervenuta normativa e, pertanto, di: 
    assegnare agli enti previdenziali competenti per il pagamento del
trattamento di  fine  rapporto  e  di  fine  servizio  del  personale
destinatario delle procedure di  mobilita'  di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo 28 settembre  2012,  n.  178  l'importo  di  euro
12.320.334,84, come ripartito nella tabella  di  cui  all'allegato  G
della legge n. 178 del 2020; 
    assegnare all'ente in liquidazione l'importo di euro 5.649.548,84
a titolo di finanziamento del  trattamento  economico  del  personale
assegnato alla gestione liquidatoria; 
    assegnare all'ente in liquidazione l'importo  di  50.000,00  euro
per il personale gia' stabilizzato e posto in disponibilita' ex  art.
34 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    assegnare alle regioni l'importo di euro 22.452.529,21, ripartito
nella tabella allegata, parte  integrante  del  presente  decreto,  a
titolo di  finanziamento  dei  trattamenti  economici  del  personale
acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi  del
citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
    assegnare, per l'anno  2021,  a  titolo  di  finanziamento  della
convenzione fra il Ministero  della  salute  e  l'Associazione  della
Croce rossa di cui all'art. 8, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
178 del  2012,  l'importo  di  euro  60.089.085,00,  salve  eventuali
integrazioni per ulteriori attivita' da parte  dell'Associazione  che
dovessero rendersi necessarie; 
    accantonare l'importo residuo di euro 16.568.696,11 per eventuali
successive, necessarie assegnazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  finanziamento  massimo  disponibile  per  l'anno  2021   di
117.130.194,00 euro per le finalita' di cui al decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, dettagliato  nella  tabella  allegata,  parte
integrante del presente decreto: 
    a) e' assegnato per euro 12.320.334,84  agli  enti  previdenziali
competenti per il pagamento del trattamento di  fine  rapporto  e  di
fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilita'
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.  178,
come ripartito nella tabella di cui all'allegato G della legge n. 178
del 2020; 
    b) e' assegnato per euro 22.452.529,21 alle regioni  interessate,
a titolo di finanziamento per l'anno 2021 dei  trattamenti  economici
del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario  nazionale,
ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo  n.  178
del 2012; 
    c) e' assegnato per euro 5.649.548,84 all'ente  strumentale  alla
Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, a  titolo
di finanziamento del trattamento economico  del  personale  assegnato
alla gestione liquidatoria; 
    d) e' assegnato per  euro  50.000,00  all'ente  strumentale  alla
Croce rossa italiana in liquidazione coatta  amministrativa,  per  la
copertura del personale gia' stabilizzato e posto  in  disponibilita'
ex art. 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    e) e' assegnato per euro 60.089.085,00 per il finanziamento della
convenzione fra il Ministero  della  salute  e  l'Associazione  della
Croce rossa  italiana  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  178  del  2012,  salve  eventuali  integrazioni  per
ulteriori attivita' da parte dell'Associazione che dovessero rendersi
necessarie; 
    f)  resta  accantonato  per  euro  16.568.696,11  per   eventuali
successive, necessarie assegnazioni. 
  2. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli e compensazioni a
carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote
del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi  al
2021. 
  3. In sede di erogazione delle risorse deve tenersi conto di quanto
gia' anticipato ai  sensi  dell'art.  8-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012. 
  4. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante,
una relazione  in  merito  all'utilizzo  delle  risorse  oggetto  del
presente  decreto,   approvata   con   apposito   provvedimento   del
commissario liquidatore e asseverata dal Comitato di sorveglianza.