IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
quale prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con
la Repubblica di San Marino, di cui al decreto del Ministro delle
finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in conformita' ad accordi con detto
Stato, fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
Visto, in particolare, l'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, concernente operazioni con lo Stato della
Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
concernente disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra
l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993,
concernente modalita' e termini per la liquidazione e il versamento
dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto
nuovi nonche' per le cessioni intracomunitarie degli stessi beni,
anche agli effetti del rimborso dell'imposta;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, che
disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto i rapporti
di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino;
Visto l'art. 6, commi 8 e 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali
in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi;
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale, ai
commi 211 e 212, prevede che la trasmissione delle fatture
elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito
dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche
avvalendosi delle proprie strutture societarie e che con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo
2008 e' individuato il gestore del sistema di interscambio e ne sono
definite competenze e attribuzioni;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
concernente la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica
delle fatture o dei relativi dati;
Ritenuta la necessita' di stabilire che gli adempimenti relativi ai
rapporti di interscambio tra la Repubblica italiana e quella di San
Marino siano assolti in modalita' telematica a seguito dell'entrata
in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica;
Visti gli accordi stipulati dai due Stati mediante lo scambio di
note diplomatiche, avvenuto in data 26 maggio 2021;
Decreta:
Art. 1
Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni
nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi,
da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto
residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di
operatori economici che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San
Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo
quanto previsto dal presente decreto.
2. E' assimilato alle cessioni di cui al comma 1 l'invio di beni
nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o
spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o
da terzi per suo conto. L'assimilazione non opera per i beni inviati
nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di
perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali
intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la
presentazione o la qualita' commerciale o a prepararne la
distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente
trasportati o spediti al committente, nonche' per l'introduzione nel
territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente
utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al
periodo precedente opera a condizione che le operazioni siano
annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che
la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.
3. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore
aggiunto e' assolta secondo quanto previsto dall'art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dal presente
decreto.
4. Non e' considerata introduzione, ai sensi del comma 3,
l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie
o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a
garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o
la qualita' commerciale o a prepararne la distribuzione o la
rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino,
nonche' l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La
disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che le
operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a
norma dell'art. 39 del decreto del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata
nel documento di trasporto.
5. Le operazioni di cui ai commi precedenti si considerano
effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al
cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal
territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla
consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel
momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso
di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni
trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili,
l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a
terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le disposizioni di
cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che le
operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a
norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di
trasporto.
6. Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 o
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o
in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata,
limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura
o a quella del pagamento.