IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  il
quale prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con
la Repubblica di San Marino, di cui al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze in conformita'  ad  accordi  con  detto
Stato,  fatti  salvi  gli  esoneri  dall'obbligo   generalizzato   di
fatturazione  elettronica  previsti  da  specifiche  disposizioni  di
legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto; 
  Visto, in particolare, l'art. 71 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, concernente operazioni con lo Stato della
Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino; 
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge  16  dicembre  1991,  n.  398,
concernente  disposizioni  tributarie  relative   alle   associazioni
sportive dilettantistiche; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente,  tra
l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia  di  IVA  con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni  conseguenti  a  detta
armonizzazione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  delle  finanze  19  gennaio  1993,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  1993,
concernente modalita' e termini per la liquidazione e  il  versamento
dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto
nuovi nonche' per le cessioni  intracomunitarie  degli  stessi  beni,
anche agli effetti del rimborso dell'imposta; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre  1993,  che
disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto  i  rapporti
di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino; 
  Visto l'art. 6, commi 8 e 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali
in materia di imposte dirette, di imposta sul valore  aggiunto  e  di
riscossione dei tributi; 
  Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il  quale,  ai
commi  211  e  212,  prevede  che  la  trasmissione   delle   fatture
elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio  istituito
dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche
avvalendosi delle proprie strutture societarie e che con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il  31  marzo
2008 e' individuato il gestore del sistema di interscambio e ne  sono
definite competenze e attribuzioni; 
  Visto l'art. 1 del decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,
concernente la fatturazione elettronica e la trasmissione  telematica
delle fatture o dei relativi dati; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire che gli adempimenti relativi ai
rapporti di interscambio tra la Repubblica italiana e quella  di  San
Marino siano assolti in modalita' telematica a  seguito  dell'entrata
in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica; 
  Visti gli accordi stipulati dai due Stati mediante  lo  scambio  di
note diplomatiche, avvenuto in data 26 maggio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni 
 
  1. Le cessioni effettuate mediante trasporto o  consegna  dei  beni
nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi  connessi,
da parte  dei  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
residenti, stabiliti o  identificati  in  Italia,  nei  confronti  di
operatori   economici   che   abbiano   comunicato   il   numero   di
identificazione  agli  stessi  attribuito  dalla  Repubblica  di  San
Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  secondo
quanto previsto dal presente decreto. 
  2. E' assimilato alle cessioni di cui al comma 1  l'invio  di  beni
nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante  trasporto  o
spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello  Stato  o
da terzi per suo conto. L'assimilazione non opera per i beni  inviati
nel territorio della Repubblica di San Marino per lo  svolgimento  di
perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni  usuali
intese  a  garantirne  la  conservazione  oppure  a  migliorarne   la
presentazione  o  la  qualita'  commerciale   o   a   prepararne   la
distribuzione o la rivendita,  quando  i  beni  sono  successivamente
trasportati o spediti al committente, nonche' per l'introduzione  nel
territorio della Repubblica di San  Marino  di  beni  temporaneamente
utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al
periodo  precedente  opera  a  condizione  che  le  operazioni  siano
annotate in apposito registro tenuto e conservato a  norma  dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che
la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto. 
  3.  Per  l'introduzione  nel  territorio  dello   Stato   di   beni
provenienti dalla Repubblica di  San  Marino,  l'imposta  sul  valore
aggiunto e' assolta secondo quanto previsto dall'art. 71 del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,  e  dal  presente
decreto. 
  4.  Non  e'  considerata  introduzione,  ai  sensi  del  comma   3,
l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di  perizie
o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a
garantirne la conservazione oppure a migliorarne la  presentazione  o
la  qualita'  commerciale  o  a  prepararne  la  distribuzione  o  la
rivendita, se i beni sono successivamente trasportati  o  spediti  al
committente, operatore economico, nella  Repubblica  di  San  Marino,
nonche'  l'introduzione  nel   territorio   dello   Stato   di   beni
temporaneamente  utilizzati  per  l'esecuzione  di  prestazioni.   La
disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che  le
operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato  a
norma dell'art. 39 del  decreto  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa  causale  sia  indicata
nel documento di trasporto. 
  5.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  considerano
effettuate  all'inizio  del  trasporto   o   della   spedizione,   al
cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal
territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se  gli  effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla
consegna o spedizione, le operazioni si  considerano  effettuate  nel
momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo  il  decorso
di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso  di  beni
trasferiti  in  dipendenza  di   contratti   estimatori   e   simili,
l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita  a
terzi ovvero, se i  beni  non  sono  restituiti  anteriormente,  alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione.  Le  disposizioni  di
cui al secondo e  al  terzo  periodo  operano  a  condizione  che  le
operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato  a
norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, e che la relativa causale sia  indicata  nel  documento  di
trasporto. 
  6. Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 o
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o
in parte il  corrispettivo,  l'operazione  si  considera  effettuata,
limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura
o a quella del pagamento.