1. Con il presente aggiornamento viene sostituito il  Capitolo  1
della Parte Prima, Titolo IV, della circolare della Banca d'Italia n.
285/2013, che contiene le disposizioni di  vigilanza  in  materia  di
governo societario. 
    L'aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici  della
disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V, gli assetti  di
governo delle banche e a raccordare meglio  le  attuali  disposizioni
con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo. 
    Le  disposizioni  si  applicano  alle  banche  e  alle   societa'
capogruppo di gruppi bancari, nonche' - limitatamente alle previsioni
richiamate - alle SIM, alle societa' capogruppo di gruppi di SIM e ai
gestori in forza dei rinvii alla circolare 285 del 17  dicembre  2013
contenuti nel regolamento della Banca d'Italia  di  attuazione  degli
articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF del  5
dicembre 2019. 
    I destinatari delle norme si adeguano alle disposizioni contenute
nel presente aggiornamento nei tempi e secondo le modalita' stabiliti
nella Sez. VIII delle disposizioni. Fino al completo  adeguamento,  i
destinatari delle norme continuano a rispettare quanto stabilito  dal
provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  4   novembre   2014   (6°
aggiornamento della circolare della Banca d'Italia n. 285/2013). 
    2. Con il presente provvedimento si dispone inoltre l'obbligo per
le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 88,  paragrafo
1, capoversi  4  e  5,  della  direttiva  (UE)  2013/36  (CRD),  come
modificata dalla direttiva (UE)  2019/878  (CRD  V),  in  materia  di
prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate. A  questo  fine,
per "membri dell'organo di gestione"  si  intendono  i  soggetti  che
svolgono funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo.  Le
banche  si  adeguano  entro  6  mesi  dall'entrata  in  vigore  delle
disposizioni. 
    I gruppi bancari valutano se applicare questo  obbligo  anche  ai
prestiti erogati: da una banca agli  esponenti  (e  alle  loro  parti
correlate) delle altre banche del gruppo e della societa' capogruppo;
da altre componenti del gruppo  (ad  esempio,  societa'  finanziarie)
agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del  gruppo
e della societa' capogruppo. 
    Gli interventi sub 1. e 2. sono adottati ai sensi degli  articoli
53, comma 1, lettera d), e 67,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). 
    In conformita' con quanto previsto dall'articolo 23  della  legge
28 dicembre 2005, n. 262, e dal regolamento della Banca d'Italia  del
9 luglio 2019, gli interventi sono stati sottoposti  a  consultazione
pubblica; un aspetto specifico (i.e., introduzione di  una  quota  di
genere per gli organi di amministrazione e controllo delle banche) e'
stato  inoltre  accompagnato   da   un'analisi   di   impatto   della
regolamentazione. 
    Le nuove disposizioni saranno pubblicate sul sito web della Banca
d'Italia,  unitamente  al  resoconto  della  consultazione   e   alle
osservazioni pervenute. Le disposizioni  saranno  inoltre  pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed  entreranno  in
vigore il quindicesimo giorno successivo. 
      Roma, 30 giugno 2021 
 
                                                Il Governatore: Visco