IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 15 marzo 2010,  n.  38,  recante  «Disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia  del  dolore»
ed in particolare l'art. 5, commi 2 e 3; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano il 25 luglio 2012  (rep.  Atti  n.  151/CSR),  con  la  quale
vengono stabiliti i requisiti minimi  e  le  modalita'  organizzative
necessarie per l'accreditamento  delle  strutture  di  assistenza  ai
malati in fase terminale e delle unita' di cure  palliative  e  della
terapia del dolore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n.  38
del 2010; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013  (Gazzetta
Ufficiale  n.  94  del  22  aprile  2013),   recante   «Modifica   ed
integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30  gennaio  1998,
relative ai servizi ed alle  specializzazioni  equipollenti»  con  il
quale la disciplina cure palliative  e'  stata  inquadrata  nell'Area
della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate  le
specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente
integrato con decreto 11 agosto 2020 recante modifica  alle  medesime
tabelle (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 31 agosto 2020); 
  Visto l'accordo sancito tra il Governo, le regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014,  con  il  quale  sono
state individuate le figure professionali competenti nel campo  delle
cure palliative e della terapia del dolore, nonche'  delle  strutture
sanitarie, ospedaliere  e  territoriali,  e  assistenziali  coinvolte
nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge  n.  38  del  2010  (rep.  Atti  n.
87/CSR); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art.  1,  comma  7  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 65 del 18 marzo 2017); 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive modificazioni  ed
in particolare l'art. 1, comma 522, il quale prevede che  sulla  base
di criteri individuati con  decreto  del  Ministro  della  salute  di
natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate  alle
cure palliative pubbliche o private accreditate i  medici  sprovvisti
dei requisiti di cui al decreto del Ministro della  salute  28  marzo
2013, ma che alla data del 31 dicembre 2020 sono in  servizio  presso
le medesime reti e sono in  possesso  dei  requisiti  indicati  nella
medesima disposizione e certificati dalla regione competente; 
  Considerato che, secondo quanto previsto dal citato art.  1,  comma
522, l'istanza  per  la  certificazione  del  possesso  dei  predetti
requisiti deve essere presentata dai medici interessati alla  regione
competente entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
  Ritenuto di dover individuare i criteri  di  idoneita'  ad  operare
nelle  reti  dedicate  alle  cure  palliative  pubbliche  o   private
accreditate per i medici sprovvisti dei requisiti di cui  al  decreto
del Ministro della salute 28 marzo 2013, e  successive  integrazioni,
ai sensi delle disposizioni sopra citate; 
  Considerato che nella seduta del 18 marzo 2021  la  Sezione  O  del
Comitato  tecnico  sanitario  del   Ministero   della   salute,   per
l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38,
ha condiviso che laddove un professionista svolga un numero di ore di
attivita' professionale pari a diciannove ore settimanali,  si  possa
ritenere che,  ai  fini  della  determinazione  dei  criteri  di  cui
all'art. 1, comma 522 della  legge  n.  145  del  2018  e  successive
modificazioni,  un  congruo  numero  di   casi   trattati,   rispetto
all'attivita'  professionale   esercitata,   sia   pari   ad   almeno
venticinque casi annui; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 17 giugno 2021 (rep. Atti n. 95/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Ambito di applicabilita' 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi  dell'art.  1,  comma  522,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, disciplina
i criteri sulla base dei quali le  regioni  e  le  province  autonome
certificano l'idoneita' ad operare nelle reti,  pubbliche  o  private
accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei
requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo  2013,
cosi' come integrato dal decreto del Ministro della salute 11  agosto
2020.