IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese;
Visto in particolare il comma 142 della citata legge che prevede
che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e
territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in
alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli
interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i
commi da 2-bis a 2-sexies cosi' come integrati dall'art. 41, comma 1,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1072, della citata legge n.
205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;
Visto inoltre l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205
del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023;
Visto inoltre l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del
2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti
i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca
delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della
consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della
vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il
medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca delle
risorse assegnate e non utilizzate.»;
Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone che le province e le citta' metropolitane certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro
il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta'
metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244, e
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio
2018, se, e in quale misura, le amministrazioni centrali si siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e
Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in
conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale
«popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio
dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita
territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al
territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa
al resto del territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che
istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria
di province e citta' Metropolitane» registrato alla Corte dei conti
il 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha individuato i criteri di
ripartizione delle risorse assentite tra le province e le citta'
metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7
febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC) ed ha fissato i criteri per
l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le
strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti
il programma stesso e le modalita' di erogazione e revoca delle
risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della
ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018;
Visto l'art. 1, comma 62, della 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020), che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal
seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro
per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350
milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno
2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il
comma 1078 e' sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le
citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi
di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle
singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al
comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto dal principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
Visto l'art 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le
province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31
dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed
entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli
interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni
di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di
550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono
sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020,
di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 123 del 19 marzo 2020 recante «Finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma
previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 18 maggio
2020, con il quale sono state integrate le risorse alle province e
citta' metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 224 del 29 maggio 2020 recante «Ripartizione e utilizzo dei
fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 173 dell'11 luglio 2020, con il quale sono state
ulteriormente integrate le risorse alle province e citta'
metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione delle rete
viaria per complessivi euro 456.960.534,00 ridotti a euro
455.165.664,00 per effetto del concorso del Ministero agli obiettivi
di finanza pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e
successivamente incrementati ad euro 459.165.664 per tenere conto
dell'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale e' stato
richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo
7574, per gli anni 2020 - 2023, assegnato alla citta' metropolitana
di Roma per le specifiche finalita' previste dall'emendamento
medesimo;
Visto le linee guida per la classificazione e gestione del rischio,
la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti
sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha reso parere
favorevole nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 17 aprile
2020;
Visto l'art 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che recita
«Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con
problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore
delle citta' metropolitane e delle province territorialmente
competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'art.
1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare
riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei
fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;
Considerato che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi dell'art. 23, comma
3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, ha previsto, tra l'altro,
con la sezione seconda il rifinanziamento del fondo di cui all'art.
49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in misura pari ad
euro 150 milioni per l'anno 2021, 250 milioni per l'anno 2022 e 150
milioni per l'anno 2023;
Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una
migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 49 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni
dalla della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, e' il risultato della
combinazione lineare dei seguenti fattori: parco circolante mezzi,
vulnerabilita' rispetto al sisma, vulnerabilita' rispetto a fenomeni
di dissesto idrogeologico, consistenza della rete viaria, ognuno
rapportato al totale;
Ritenuto quindi di applicare i criteri di ripartizione all'intero
programma cosi' articolato: euro 350.000.000 per l'anno 2021, euro
450.000.000 per l'anno 2022 ed euro 350.000.000 per l'anno 2023;
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 25 marzo 2021, rep. atti n. 631-II (SC) 8;
Decreta:
Art. 1
Destinazione delle risorse
1. La somma complessiva di euro 1.150.000.000, articolata in euro
350.000.000 per l'anno 2021, euro 450.000.000 per l'anno 2022 ed euro
350.000.000 per l'anno 2023, e' destinata al finanziamento di
interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e
la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti
con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria
delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto
ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
2. Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti
attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a
finanziamento, nel rispetto delle procedure di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.