IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  28  gennaio  2002  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14
e 15; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  di  seguito
«decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli  1  e
2; 
  Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
136 del 2013,  i  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della
Regione Campania, definiscono, entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni  e
le priorita' per lo  svolgimento,  da  parte  del  Consiglio  per  la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di
sanita' e dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale  in
Campania, di seguito «enti», di «indagini tecniche per la  mappatura,
anche  mediante  strumenti  di  telerilevamento,  dei  terreni  della
Regione Campania destinati  all'agricoltura,  al  fine  di  accertare
l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di  sversamenti
e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»; 
  Vista la direttiva  dei  Ministri  del  23  dicembre  2013  recante
«Indicazioni per  lo  svolgimento  delle  indagini  tecniche  per  la
mappatura   dei   terreni   della    Regione    Campania    destinati
all'agricoltura di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136», di seguito «direttiva del 23 dicembre  2013»,
e in particolare l'art. 1, comma 1, che ha disposto  la  condivisione
dei dati disponibili «anche  attraverso  l'utilizzo  della  struttura
informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise per la raccolta  delle  informazioni,  l'esecuzione  delle
procedure di classificazione e la registrazione dei  terreni  oggetto
di indagine», e l'art. 2, comma  1,  che  ha  indicato  l'elenco  dei
comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle  indagini,
per una superficie interessata di 107.614 ettari,  nell'ambito  della
quale sono emerse  1.562  segnalazioni  di  aree  sospette,  per  una
superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli; 
  Considerato che con l'art. 1,  comma  2,  della  direttiva  del  23
dicembre 2013 e' stato costituito un gruppo  di  lavoro,  di  seguito
«gruppo di lavoro», successivamente modificato ed  integrato  con  le
direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3,  lettera  c),  della
richiamata direttiva il gruppo di lavoro, tra  gli  altri  obiettivi,
provvede alla «predisposizione, nei  termini  previsti  dall'art.  1,
comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013,  delle  relazioni  con  i
risultati delle indagini svolte e delle  metodologie  tecniche  usate
con le relative  proposte  operative  ai  ministri  competenti  sulle
misure  da  adottare,  anche  ai  fini  dell'art.  2   del   medesimo
decreto-legge»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 il quale
prevede anche «azioni e  interventi  di  monitoraggio  e  tutela  nei
terreni della Regione Campania»; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, secondo
cui gli enti presentano ai Ministri «una relazione  con  i  risultati
delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una
proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi,
relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati  come  prioritari
dalla medesima direttiva»; 
  Vista la relazione presentata  in  data  10  marzo  2014  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge  n.  136  del
2013, di seguito «relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare,  la
parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di  indagine
in cinque classi di rischio; 
  Visto il decreto interministeriale dell'11 marzo  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto
dell'11 marzo 2014»  con  il  quale  i  Ministri,  sulla  base  della
predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette
sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio  da
5 a 2, come individuate nella medesima relazione; 
  Vista la direttiva dei Ministri del  16  aprile  2014,  di  seguito
«direttiva del  16  aprile  2014»,  recante  «Definizione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.  136  del
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,  n.
6, degli ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per
la  mappatura  dei   terreni   della   Regione   Campania   destinati
all'agricoltura  di  cui  all'art.   1,   comma   1,   del   medesimo
decreto-legge»; 
  Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di  lavoro
in data 30 gennaio 2015, di seguito «relazione del 30 gennaio  2015»,
come integrata con lettera del  12  febbraio  2015,  all'esito  delle
disposte indagini dirette con riferimento  ai  siti  ricadenti  nelle
classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo  2014,
con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro  diverse
classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonche' all'esito  delle
indagini sugli ulteriori territori della  Regione  Campania  indicati
con la menzionata direttiva del 16 aprile 2014; 
  Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015, di seguito
«decreto del 12 febbraio 2015» con il  quale  i  Ministri,  recependo
integralmente le  risultanze  delle  indagini  dirette  di  cui  alla
relazione del 30 gennaio 2015,  hanno  individuato  i  terreni  della
Regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e  4,  che  non
possono  essere   destinati   alla   produzione   agroalimentare   ma
esclusivamente a colture diverse in  considerazione  delle  capacita'
fitodepurative, ovvero i terreni  da  destinare  solo  a  determinate
produzioni  agroalimentari  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge n. 136 del 2013; 
  Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di  lavoro
in data 22 giugno 2015, di seguito «relazione del  22  giugno  2015»,
all'esito delle disposte indagini dirette  con  riferimento  ai  siti
ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto  dell'11
marzo 2014, con la quale e' stata confermata la ripartizione dei siti
in quattro diverse  classi  ai  fini  dell'uso  agricolo,  come  gia'
previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015; 
  Visto il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con il quale i
Ministri,  recependo  integralmente  le  risultanze  delle   indagini
dirette di cui alla relazione del 22 giugno 2015, hanno individuato i
terreni della Regione Campania, ricadenti nella classe di rischio  3,
che non possono essere destinati alla  produzione  agroalimentare  ma
esclusivamente a colture diverse in  considerazione  delle  capacita'
fitodepurative, ovvero i terreni  da  destinare  solo  a  determinate
produzioni  agroalimentari  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge n. 136 del 2013; 
  Visto il decreto interministeriale del  26  febbraio  2016  con  il
quale i Ministri hanno individuato ulteriori  terreni  della  Regione
Campania da sottoporre ad indagini  dirette,  nonche'  modificato  il
decreto 11 marzo 2014; 
  Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di  lavoro
con nota prot. n. 31 del 2 settembre 2016, di seguito «relazione  del
2 settembre 2016», all'esito delle indagini dirette  con  riferimento
ai seguenti siti: 
    a) terreni indicati nell'allegato  D  al  decreto  dell'11  marzo
2014, relativi alla classe di rischio 2.a; 
    b) terreni limitrofi a quelli inseriti nell'allegato D al decreto
del 12 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  del  medesimo
decreto, ove si prevede che il gruppo  di  lavoro  e'  autorizzato  a
svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei  comuni  di
cui alle direttive del  23  dicembre  2013  e  del  16  aprile  2014,
limitrofi a quelli nei quali e' stata evidenziata la presenza di  uno
o piu' inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC  di  cui  alla
tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 
    c) particella catastale n. 68, foglio 8,  ID  47  del  Comune  di
Caivano, inserita nell'allegato 13 al  decreto  dell'11  marzo  2014,
precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario; 
    d) terreni indicati negli allegati  F  e  H  al  decreto  del  12
febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed  alla  classe  di
rischio 2.a; 
  Visto il decreto interministeriale del 3 aprile  2017,  di  seguito
«decreto del 3 aprile  2017»  con  il  quale  i  Ministri,  recependo
integralmente le  risultanze  delle  indagini  dirette  di  cui  alla
relazione del 2 settembre 2016, hanno  individuato  i  terreni  della
Regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 2.a e 4, che  non
possono  essere   destinati   alla   produzione   agroalimentare   ma
esclusivamente a colture diverse in  considerazione  delle  capacita'
fitodepurative, ovvero i terreni  da  destinare  solo  a  determinate
produzioni  agroalimentari  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge n. 136 del 2013; 
  Vista la direttiva dei Ministri  del  7  aprile  2017,  di  seguito
«direttiva  del  7  aprile  2017»,   recante   «Aggiornamento   della
composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma  2,  della
direttiva del 23 dicembre 2013»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
ed in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Al Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   sono
trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio  dei
ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli  interventi
di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del  decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 febbraio 2014, n. 6»; 
  Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di  lavoro
in data 2 agosto 2018, di seguito  «relazione  del  2  agosto  2018»,
recante la «Proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei
terreni di cui al decreto  interministeriale  11  marzo  2014  ed  al
decreto 12  febbraio  2015  ricadenti  nella  cosiddetta  Area  vasta
Bortolotto - Sogeri»; 
  Considerato  che  nella  suddetta  relazione  sono  state  altresi'
individuate le eventuali correlazioni tra la qualita' delle acque  ad
uso irriguo con riferimento  tra  l'altro  alle  possibili  cause  di
inquinamento del suolo, in particolare e' stato rilevato che  le  due
discariche di  Bortolotto -  Sogeri  determinano,  in  alcuni  punti,
fuoriuscite di percolato dagli invasi che si immettono nel canale  di
scolo delle acque meteoriche; 
  Ritenuto  opportuno  evidenziare   che   dall'istruttoria   tecnica
effettuata e' emersa  l'inidoneita'  all'impiego  per  scopi  irrigui
delle acque superficiali dei canali  di  drenaggio  perimetrali  alle
discariche Bortolotto e So.GE.RI.; 
  Tenuto conto della portata normativa  dell'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge n. 136 del 2013 che consente di incidere esclusivamente
sulla destinazione dei terreni; 
  Richiamati a tal fine i divieti di cui agli articoli 103  «Scarichi
sul suolo» e 192 «Divieto di abbandono»  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
  Considerato che la relazione del 2 agosto  2018  sara'  pubblicata,
contestualmente alla pubblicazione del  presente  decreto,  sui  siti
istituzionali dei Ministeri delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, della transizione ecologica e della salute; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  del  decreto-legge
n.  136  del  2013,  entro  il  termine  di  quindici  giorni   dalla
presentazione dei risultati delle indagini dirette, con  uno  o  piu'
decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei  principi
di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio  2002,  i  terreni
della  Regione  Campania  che  non  possono  essere  destinati   alla
produzione agroalimentare ma  esclusivamente  a  colture  diverse  in
considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero  i  terreni  da
destinare solo a determinate produzioni agroalimentari; 
  Ritenuto quindi necessario procedere a tale  individuazione  per  i
terreni  sopra  indicati,  recependo  i  risultati  riportati   nella
relazione del 2 agosto 2018; 
 
                              Adottano 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni in merito alla cosiddetta 
                   Area vasta Bortolotto - Sogeri 
 
  1.  Relativamente   all'Area   vasta   Bortolotto-Sogeri   di   cui
all'allegato 1 al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro della  salute  del  26  febbraio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, le
cui particelle di terreno sono riportate nell'allegato 2 al  medesimo
decreto, e' adottata la classificazione  ai  fini  dell'uso  agricolo
riportata nell'allegato 1 del presente decreto. 
  2. Nelle  more  del  completamento  delle  attivita'  di  messa  in
sicurezza di emergenza della discarica Sogeri, accertata dagli organi
di controllo competenti, e' interdetta alle attivita' agricole  e  al
pascolamento una fascia di 20 metri a partire dal canale di  raccolta
del percolato, perimetrale alle discariche Sogeri e Bortolotto  (area
individuata nell'allegato 3 al presente decreto - cartografia n.  4 -
buffer 20 m), a prescindere dalla classe di valutazione  dei  terreni
che tale fascia intercetta. 
  3. Nei terreni individuati nelle  cartografie  1,  2  e  3  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto e' interdetta la coltivazione. 
    Roma, 1° giugno 2021 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                             Patuanelli 
 
                             Il Ministro 
                     della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il decreto, comprensivo di tutti gli  allegati,  e'  consultabile
all'indirizzo telematico: www.minambiente.it