IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n.  59»  e,
in particolare, l'art. 2, comma  1,  n.  12,  che,  a  seguito  della
modifica  apportata  dal  decreto-legge  9  gennaio   2020,   n.   1,
convertito, con  modificazioni,  con  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  61  del  9  marzo
2020), istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494),  con  cui
si e' provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili  della  gestione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, il  quale  all'art.
11, comma 1, dispone che «fino alla definizione  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo
ufficio di livello dirigenziale generale si avvale  dei  preesistenti
uffici  dirigenziali  non  generali,  in  relazione  alle  rispettive
competenze»; 
  Visto  l'art.  6  del  suddetto  decreto  ministeriale,  il   quale
attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per  il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e  dei
suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di  cui  alla
tabella D, relative alle missioni e ai  programmi  di  spesa  a  piu'
centri  di  responsabilita'  amministrativa   secondo   gli   attuali
incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data  di  entrata
in  vigore  del   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  -  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n.  164/2020  -  ,  che  continuano  ad  avere
efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle  more  del
completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; 
  Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855  (reg.  UCB
del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale  il  direttore  generale  ha
attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la  Direzione
generale della ricerca le  deleghe  per  l'esercizio  dei  poteri  di
spesa, in termini di competenza, residui e cassa; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012,
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti
selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non  e'
prevista la valutazione tecnico scientifica  ex-ante  ne'  il  parere
sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art.
7, comma 2,  del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli  articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il decreto del Ministro  23  novembre  2020,  prot.  n.  861,
(registrato alla Corte dei conti il  10  dicembre  2020,  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto  ministeriale  26  luglio
2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto  in  particolare  l'art.  18,  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016,  che  disciplina  la  specifica  fattispecie  dei  progetti
internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con  cui
sono state approvate le Linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016 n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del  23  agosto  2016,
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni  normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerato che le Procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del  26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto l'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593.»; 
  Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi
del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione  al
finanziamento; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2010,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  n.  64  dell'8  maggio  2020
registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n.  1420,
che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)  per
l'anno 2020; 
  Visto il DD n. 563 del 1° marzo 2021 reg. UCB n. 339 del  17  marzo
2021, con il quale e'  stato  assunto  l'impegno,  sul  P.G.  01  del
capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa  del
Ministero  per  l'anno  2020,  dell'importo   complessivo   di   euro
8.220.456,00, di cui euro 6.700.000,00  destinati  al  finanziamento,
nella forma del  contributo  alla  spesa,  dei  progetti  di  ricerca
presentati   nell'ambito    delle    iniziative    di    cooperazione
internazionale; 
  Vista  l'iniziativa  europea  ex   art.   185   del   Trattato   di
funzionamento dell'Unione europea PRIMA «Partnership for Research and
Innovation in the Mediterranean Area», istituita  con  decisione  del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017; 
  Visto  il  bando  transnazionale  lanciato  da  PRIMA  Section2   -
Multi-topic 2020 (Partnership for  Research  and  Innovation  in  the
Mediterranean Area) Call 2020, pubblicato in data 11  febbraio  2020,
con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed  ulteriori
regole che disciplinano  l'accesso  al  finanziamento  nazionale  dei
progetti cui partecipano proponenti italiani; 
  Atteso  che  il  MUR  partecipa  alla  Call  2020  con  il   budget
finalizzato al finanziamento dei  progetti  nazionali  a  valere  sui
Fondi FIRST nella  forma  di  contributo  alla  spesa  pari  ad  euro
7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020; 
  Considerato l'avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020; 
  Vista  la  decisione  finale  del  Funding  Agencies  svoltosi   in
videoconferenza in data 18  dicembre  2020  con  la  quale  e'  stata
formalizzata  la  graduatoria  delle  proposte   presentate   e,   in
particolare, la  valutazione  positiva  espressa  nei  confronti  del
progetto dal  titolo  «MED-LINKS  Data-enabled  Business  Models  and
Market  Linkages  Enhancing  Value  Creation  and   Distribution   in
Mediterranean  Fruit  and  Vegetable  Supply  Chains»   avente   come
obiettivo  quello  di  proporre  modelli  di   business   innovativi,
supportati da tecnologie digitali evolute, attraverso  certificazioni
volontarie che garantiscano la sostenibilita' economica,  sociale  ed
ambientale  delle  piccole  e  medie   imprese   ortofrutticole   nel
Mediterraneo e con un costo complessivo pari a euro 694.237,39; 
  Vista la nota prot. MUR n. 1793 del 4 febbraio 2021,  a  firma  del
dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano
gli esiti della valutazione internazionale  effettuata  sui  progetti
presentati  in  risposta  al  bando  e  la  lista  dei   progetti   a
partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i  quali  il
progetto dal titolo «MED-LINKS»; 
  Vista la nota di aggiornamento prot. MUR n. 5491 del 9 aprile 2021,
a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con  la  quale
si comunica  la  nuova  assegnazione  dei  progetti,  considerate  le
disponibilita' finanziarie sui capitoli di spesa; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «MED-LINKS» figurano i seguenti proponenti italiani: 
    Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna; 
    Romagna Tech S.C.P.A.; 
    Universita' degli studi di Cassino e del Lazio meridionale; 
  Visto il Consortium Agreement trasmesso dai beneficiari; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  175  del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  i   codici
concessione RNA - COR n. 5593340, n. 5593344, n. 5593345 del 4 giugno
2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche ed integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite  le  visure
Deggendorf n. 12492211, n. 12492199, n. 12492492 del 1° giugno 2021; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 12, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la procura notarile  del  9  febbraio  2021,  a  firma  della
dott.ssa Lucia Mollo, notaio in Cassino, con la quale il  prof.  ing.
Giovanni Betta nella sua qualita' di rettore e legale  rappresentante
dell'Universita' degli studi  di  Cassino  e  del  Lazio  meridionale
conferisce procura speciale al prof.  Francesco  Ubertini  nella  sua
qualita' di rettore dell'Alma Mater Studiorum Universita' di  Bologna
in qualita' di soggetto capofila; 
  Vista la procura notarile dell'8 febbraio 2021, a  firma  dell'avv.
Marco Maltoni,  notaio  in  Forli',  con  la  quale  il  sig.  Enrico
Sangiorgi nella sua qualita' di legale rappresentante  della  Romagna
Tech Societa' consortile per azioni, conferisce procura  speciale  al
prof. Francesco Ubertini nella  sua  qualita'  di  rettore  dell'Alma
Mater Studiorum  Universita'  di  Bologna  in  qualita'  di  soggetto
capofila; 
  Vista la DSAN in data 12 maggio 2021, prot. MUR  n.  7329,  con  la
quale il legale rappresentante del dichiara  che  la  data  di  avvio
delle attivita' progettuali e' stata fissata al 1°  giugno  2021,  in
accordo con il partenariato nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  progetto  di  cooperazione  internazionale  «MED-LINKS»  e'
ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne  costituisce
parte integrante; 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° giugno 2021 e la sua durata e' di trentasei
mesi; 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto;