Estratto determina n. 742/2021 del 22 giugno 2021 
 
    Medicinale: SUGAMMADEX SANDOZ. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. 
    Confezione: 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro  da  2
ml - A.I.C. n. 049366014 (in base 10); 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro  da  5
ml - A.I.C. n. 049366026 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: non congelare. 
    Tenere il flaconcino nella scatola per proteggere  il  medicinale
dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo 
      sugammadex sodico 
    Eccipienti: 
      acido cloridrico concentrato (per l'aggiustamento del pH); 
      sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH); 
      acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore del principio attivo: 
      Pliva Croatia Ltd. TAPI Croatia, Production SM 
      Prudnička cesta 54 
      10291 Prigorje Brdovečko 
      Croazia 
    Produttori del prodotto finito: 
      Produzione 
      Lek Pharmaceuticals d.d. 
      Verovskova ulica 57 
      1526 Ljubljana 
      Slovenia 
    Confezionamento primario: 
      Lek Pharmaceuticals d.d. 
      Verovskova ulica 57 
      1526 Ljubljana 
      Slovenia 
    Confezionamento secondario: 
      Lek Pharmaceuticals d.d. 
      Verovskova ulica 57 
      1526 Ljubljana 
      Slovenia 
      UPS Healthcare Italia S.r.l. 
      via Formellese Km. 4,300, 
      00060 Formello 
      Italia 
      Wase Werkplaats vzw 
      Kapelanielaan 20 
      9140, Temse 
      Belgio 
    Controllo dei lotti: 
      Lek Pharmaceuticals d.d. 
      Verovskova ulica 57 
      1526 Ljubljana 
      Slovenia 
    Rilascio dei lotti: 
      Lek Pharmaceuticals d.d. 
      Verovskova ulica 57 
      1526 Ljubljana 
      Slovenia 
    Indicazioni terapeutiche: antagonismo del  blocco  neuromuscolare
indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti. 
    Per la popolazione pediatrica: sugammadex  e'  raccomandato  solo
per l'antagonismo di routine  del  blocco  indotto  da  rocuronio  in
bambini e adolescenti di eta' compresa tra due e diciasette anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilita' della classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Sugammadex  Sandoz»  (sugammadex)   e'   la   seguente:   medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscano   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali  preveda  la  presentazione   dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.