IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare: il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare: l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che al comma 7 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'art. 5, comma 6, terzo periodo. Il suddetto art. 3, comma 7, prevede altresi' che la Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare; l'art. 5, comma 6, che, in particolare: al primo periodo prevede che l'erogazione del beneficio economico debba avvenire attraverso la Carta Rdc; al secondo periodo prevede che l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio, fino alla scadenza del termine contrattuale; al terzo periodo prevede che in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente; al quarto periodo prevede che, oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4; al quinto periodo stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante; l'art. 5, comma 6-bis, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e' erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'art. 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6; Considerato che il citato art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare; Considerato che il citato art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati diversi limiti di importo per i prelievi di contante; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; b) «Richiedente Rdc»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio del RdC; c) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico del Rdc ad integrazione del reddito familiare, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; d) «Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo»: la componente del beneficio economico Rdc ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, ovvero in abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e comma 3, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; e) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il Beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni presenti nel nucleo familiare.