IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e, in particolare: 
    il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano
in condizione di maggior disagio economico,  di  una  carta  acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e  al  pagamento  delle
bollette energetiche e delle forniture di gas,  con  onere  a  carico
dello Stato; 
    il  comma  35,  lettera  b),  che  prevede   che   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui  questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua il  gestore  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, come  da
ultimo modificato dall'art. 1, comma 337,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, e, in particolare: 
    l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai  nuclei
beneficiari del Reddito di cittadinanza, che al comma 7  prevede  che
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita' di  erogazione  del  Rdc  suddiviso  per  ogni
singolo  componente  maggiorenne  del  nucleo   familiare,   con   la
decorrenza prevista dall'art. 5, comma 6, terzo periodo. Il  suddetto
art. 3, comma 7, prevede altresi' che la Pensione di cittadinanza  e'
suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare; 
    l'art. 5, comma 6, che, in particolare: al primo periodo  prevede
che l'erogazione del beneficio economico debba avvenire attraverso la
Carta Rdc; al secondo periodo prevede che l'emissione della Carta Rdc
avvenga in esecuzione del servizio affidato ai  sensi  dell'art.  81,
comma  35,  lettera  b),  del  decreto-legge   n.   112   del   2008,
relativamente  alla  carta   acquisti,   alle   medesime   condizioni
economiche e per il  numero  di  carte  elettroniche  necessarie  per
l'erogazione  del  beneficio,  fino   alla   scadenza   del   termine
contrattuale;  al  terzo  periodo  prevede  che  in  sede  di   nuovo
affidamento del servizio di gestione il numero di carte deve comunque
essere tale da garantire l'erogazione  del  beneficio  suddivisa  per
ogni singolo componente; al quarto  periodo  prevede  che,  oltre  al
soddisfacimento delle esigenze previste per  la  carta  acquisti,  la
carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite
mensile  non  superiore  ad  euro  100  per  un  singolo   individuo,
moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma  4;
al quinto periodo stabilisce che con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, possono essere  individuate  ulteriori  esigenze  da
soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo
per i prelievi di contante; 
    l'art. 5, comma 6-bis, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio
2021, ai  beneficiari  di  Pensione  di  cittadinanza  che  risultino
titolari di altra  prestazione  pensionistica  erogata  dall'INPS  il
beneficio e' erogato insieme con detta prestazione pensionistica  per
la quota parte spettante ai sensi dell'art. 3, comma 7. Nei confronti
dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i  limiti  di
utilizzo di cui al comma 6; 
  Considerato che il citato art. 3, comma 7, del decreto-legge  n.  4
del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le  modalita'  di  erogazione  del  Rdc
suddiviso  per  ogni  singolo  componente  maggiorenne   del   nucleo
familiare; 
  Considerato che il citato art. 5, comma 6, del decreto-legge  n.  4
del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, possono essere individuati diversi limiti  di  importo
per i prelievi di contante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Rdc»: il Reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; 
    b)  «Richiedente  Rdc»:  il  componente  del   nucleo   familiare
richiedente il beneficio del RdC; 
    c)  «Beneficio  ad  integrazione  del  reddito   familiare»:   la
componente del  beneficio  economico  del  Rdc  ad  integrazione  del
reddito familiare, di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; 
    d) «Sostegno al pagamento del canone di locazione  o  mutuo»:  la
componente del beneficio economico Rdc ad  integrazione  del  reddito
dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, ovvero  in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b)
e comma 3, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; 
    e)  «Quota  pro-capite»:  quota  che  si  ottiene  dividendo   il
Beneficio ad integrazione del reddito  familiare  per  il  numero  di
beneficiari maggiorenni presenti nel nucleo familiare.