IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo  1997,  n.  59»  e,  in  particolare,  l'art.  45  recante   le
attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
aprile  2019,  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3  maggio  2019,  n.
880; 
  Vista la direttiva del Segretario generale del 18  settembre  2019,
per la formulazione delle previsioni della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della citata  legge  n.
160 del 2019 che prevede che per il finanziamento del Piano  d'azione
straordinario contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  di  cui
all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per  il  triennio
2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 4.000.000,00 di  euro  per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  4  settembre
2019 con il quale e' nominato Ministro senza portafoglio la  prof.ssa
Elena Bonetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' conferito
l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e
la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate  le  funzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che
istituisce un Fondo da destinare al Piano  contro  la  violenza  alle
donne; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  15  ottobre  2013,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province»  ed  in  particolare  l'art.  5-bis,
comma 1; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017; 
  Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  Regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio,  prevista  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   Autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011,  che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Considerato che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle  risorse
da attribuire; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio  2020,  n.
35,   recante   «Misure   urgenti   per   fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare  gli  articoli  1  e  2,
comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2020,  n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25  settembre  2020,
n. 124, recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la  scadenza  della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19  deliberata  il
31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre  2020  e  3  novembre  2020
recanti: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  maggio
2020, n. 35, recante «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese,   giustizia   e   sicurezza,   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato  decreto-legge  n.
34 del 2020 recante «Fondo per il reddito di liberta'  per  le  donne
vittime di violenza che prevede, per l'anno 2020, l'incremento  di  3
milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  al  fine  di  contenere  i  gravi
effetti  economici   derivanti   dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne  in  condizione
di  maggiore  vulnerabilita',   nonche'   di   favorire,   attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia  e  di  emancipazione
delle donne vittime di violenza in condizione di poverta'; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi di quanto previsto  dal  comma  1,
secondo periodo,  del  citato  art.  105-bis,  alla  definizione  dei
criteri per la ripartizione delle risorse stanziate di cui  al  comma
1, primo periodo, del medesimo art. 105-bis  recante  «Fondo  per  il
reddito di liberta' per le donne vittime di violenza»; 
  Acquisita in  data  17  dicembre  2020  l'intesa  della  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281; 
  Vista la nota del Ministero del lavoro del  14  dicembre  2020,  n.
prot. 21917, con la quale  e'  stato  comunicato  il  concerto  sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame; 
  Su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri
ai fini della ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di
liberta' per le donne  vittime  di  violenza»  (di  seguito  "Fondo")
istituito mediante l'incremento, per un importo pari a 3  milioni  di
euro per l'anno 2020, del «Fondo per le politiche relative ai diritti
e  alle  pari  opportunita'»  di  cui  all'art.  19,  comma  3,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  finalizzate  a  contenere  i
gravi effetti economici derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne  in  condizione
di  maggiore  vulnerabilita',   nonche'   di   favorire,   attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia  e  di  emancipazione
delle donne vittime di violenza in condizione di poverta'.