IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;
Visto l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale»;
Visto l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:
al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi
sociali comunali e i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di
attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'articolo
8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla
base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni
che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni
che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000;
al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni
appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno
precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di
equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita';
al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e'
attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale
sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di
ciascun anno;
al comma 800 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali
il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo
suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente
all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in
stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a
realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma
associata le funzioni relative ai servizi sociali;
Evidenziato che il citato articolo 1, comma 797, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 prevede che per il calcolo dei contributi ivi
previsti vanno considerati i soli assistenti sociali in servizio a
tempo indeterminato;
Ritenuto di definire, ai sensi del predetto articolo 1, comma 800,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita' in base alle quali
il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo
suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente
all'ambito stesso;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Fondo poverta'»: il fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
n. 208 del 2015;
b) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.
328;
c) «Contributo attribuito all'Ambito»: il contributo di cui
all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
attribuito all'Ambito territoriale dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale per potenziare il sistema dei servizi sociali
comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i
servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147;
d) «Soggetto capofila»: comune capofila o altro soggetto unico
identificato dalla Regione in rappresentanza dell'Ambito
territoriale;
e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il
numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di
riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'Ambito o
direttamente dall'Ambito con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e
nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento
alla definizione di equivalente a tempo pieno;
f) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'articolo 1,
comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il
complesso dell'Ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno
precedente e alle previsioni per l'anno corrente, gli assistenti
sociali in servizio a tempo indeterminato.