IL DIRETTORE GENERALE 
                           delle finanze  
 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/2455 del  Consiglio,  del  5  dicembre
2017,  che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE   e   la   direttiva
2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta
sul valore aggiunto per le prestazioni di  servizi  e  le  vendite  a
distanza di beni, e, in particolare, gli articoli 2 e 3; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio,  del  21  novembre
2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
novembre 2006, per quanto  riguarda  le  disposizioni  relative  alle
vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni; 
  Vista la decisione (UE) 2020/1109  del  Consiglio,  del  20  luglio
2020, che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995,  per
quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in  risposta
alla pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del  Consiglio,
del  15  marzo  2011,  recante  disposizioni  di  applicazione  della
direttiva 2006/112/CE relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  2017/2459  del  Consiglio,
del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 282/2011; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  2019/2026  del  Consiglio,
del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione  (UE)
n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le  prestazioni
di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi  speciali
per i soggetti passivi che prestano servizi a persone  che  non  sono
soggetti passivi, effettuano vendite a  distanza  di  beni  e  talune
cessioni nazionali di beni; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  2020/1112  del  Consiglio,
del 20 luglio 2020, che modifica il regolamento  di  esecuzione  (UE)
2019/2026 per quanto riguarda le date  di  applicazione  in  risposta
alla pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7  ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla  lotta  contro
la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del  5  dicembre
2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio,  del  20  luglio
2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto  riguarda
le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del  titolo   II,   «Disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto il decreto legislativo 25  maggio  2021,  n.  83,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  15  giugno  2021,   recante
recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)  2017/2455  del
Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE
e la direttiva 2009/132/CE per quanto  riguarda  taluni  obblighi  in
materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di  servizi
e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995  del
Consiglio,  del  21  novembre  2019,  che   modifica   la   direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite
a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo
25 maggio 2021, n. 83, che, alle lettere da  r)  a  v),  ha  previsto
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per introdurre i regimi  speciali  One  Stop
Shop (regime OSS non-UE e regime OSS  UE)  e  Import  One  Stop  Shop
(regime IOSS); 
  Visto, in particolare, l'art. 74-octies del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2021, n. 83, che, al comma  1,  demanda  ad  un
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  la  definizione
delle modalita' di versamento dell'IVA per i soggetti identificati in
Italia che aderiscono ai suddetti regimi  speciali  e,  al  comma  3,
demanda  al  suddetto  decreto  la  definizione  delle  modalita'  di
ripartizione, tra gli stati membri di consumo, dell'IVA  versata  dai
soggetti  passivi  aderenti  ai  regimi  speciali   in   Italia,   di
contabilizzazione dell'IVA versata dai soggetti passivi  aderenti  ai
regimi speciali negli altri stati membri dell'Unione europea, nonche'
di rendicontazione delle operazioni effettuate per il  tramite  della
nuova contabilita' speciale; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  20
aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile  2015,  n.
99, recante disposizioni per la riscossione e  ripartizione  dell'IVA
versata dai soggetti passivi aderenti ai  regimi  speciali  Mini  One
Stop Shop-MOSS; 
  Ritenuto di dover apportare  modifiche  al  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015 in considerazione  della
introduzione dei regimi speciali OSS  non-UE  e  OSS  UE,  che  hanno
sostituito i regimi MOSS non-UE e MOSS  UE,  e  del  regime  speciale
IOSS; 
  Visti i pareri della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia
delle entrate espressi, rispettivamente, con la nota n. 201892 dell'8
luglio 2021 e con la comunicazione del 18 giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze
                           20 aprile 2015 
 
  1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile
2015 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nel  titolo,  le  parole  «Mini  One  Stop  Shop-MOSS»   sono
sostituite dalle seguenti: «One Stop Shop - OSS  e  Import  One  Stop
Shop - IOSS»; 
    b) all'art. 1, comma 1, all'alinea,  le  parole  «74-quinquies  e
74-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «74-quinquies, 74-sexies e
74-sexies.1» e, alle lettere a) e b), le  parole  «il  portale  MOSS»
sono sostituite dalle seguenti: «i portali OSS e IOSS»; 
    c) all'art. 2, comma 3, le parole «L'IVA relativa  a  prestazioni
di servizi rese in Italia, versata dai soggetti passivi  identificati
in Italia ai sensi  dell'art.  74-quinquies»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'IVA relativa a operazioni effettuate in Italia,  versata
dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi  degli  articoli
74-quinquies, 74-sexies e 74- sexies.1».