IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni per assicurare l'integrita', il decoro e la sicurezza
delle vie d'acqua di interesse culturale o dichiarate monumento
nazionale;
Tenuto conto della proposta del Comitato del patrimonio mondiale
UNESCO di inserire «Venezia e la sua laguna» nella lista dei siti in
pericolo;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ivi
incluse specifiche misure di limitazione del transito di navi a
tutela delle sue vie urbane d'acqua di interesse culturale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni che assicurino la continuita' produttiva di stabilimenti
di interesse strategico nazionale e garantiscano contestualmente la
protezione dell'ambiente e della salute e la salvaguardia dei livelli
occupazionali mediante la previsione di misure di sostegno al
reddito;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni volte a supportare i lavoratori delle grandi
imprese in crisi mediante la previsione di misure di sostegno al
reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di
evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un
riassorbimento occupazionale;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 13 luglio 2021 e del 15 luglio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Ministro della cultura e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale
e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di
Venezia.
1. Al fine di assicurare l'integrita', il decoro e la sicurezza
delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di
interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le
prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere
anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche
caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello
scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze
inquinanti.
2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e
Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.
In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 e' vietato il
transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a
propulsione mista vela - motore;
d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo
uguale o superiore allo 0.1 per cento.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una
dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per
l'anno 2022, finalizzato:
a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per
l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno gia'
comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti
nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali
maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i
rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al
viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non
indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;
b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per
l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, di contributi in
favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di
transito di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si
avvale.
4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti gia' previsti
a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al
reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo
di cui alla lettera b) del comma 3, dalle imprese autorizzate ai
sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari
di contratti d'appalto di attivita' comprese, ai sensi dell'articolo
18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel
ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo, dalle
imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis,
della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione,
dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del
medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi
dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
dagli esercenti le attivita' di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
nonche' dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel
settore della logistica, la cui attivita' sia connessa al transito
delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2, il Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per
l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui al presente comma che, in ogni caso, costituiscono
limite di spesa.
5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di
sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della
concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3,
la competente Autorita' di Sistema Portuale puo' procedere, nel
rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano,
tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta
lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilita' di tale
revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorita' di sistema
portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della
concessione potra' prevedere la proroga della sua durata e la
riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del turismo, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per l'erogazione dei contributi
di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma tiene conto
anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari
a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 5.