IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 681/2021 del 10 giugno 2021,  concernente  il
regime di rimborsabilita' e prezzo a  seguito  di  nuove  indicazioni
terapeutiche del medicinale «Remsima» (infliximab), il cui  integrale
e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 148 del 23 giugno 2021; 
  Considerato che occorre  rettificare  la  determina  suddetta,  per
erronea  indicazione  degli  specialisti  elencati  all'art.  2,  ivi
contenuta; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
      Rettifica della determina n. 681/2021 del 10 giugno 2021 
 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determina  n.  681/2021
del 10 giugno 2021, concernente il regime di rimborsabilita' e prezzo
a seguito di nuove indicazioni terapeutiche  del  medicinale  REMSIMA
(infliximab), il cui integrale e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 23 giugno 2021: 
    Dove e' scritto: 
      Art.  2  (Classificazione  ai  fini  della  fornitura).  -   La
classificazione ai fini  della  fornitura  del  medicinale  «Remsima»
(infliximab) e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica limitativa, vendibile al pubblico su  prescrizione  di  centri
ospedalieri o di specialisti - reumatologo ed internista (RRL). 
    Leggasi: 
      Art.  2  (Classificazione  ai  fini  della  fornitura).  -   La
classificazione ai fini  della  fornitura  del  medicinale  «Remsima»
(infliximab) e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica limitativa, vendibile al pubblico su  prescrizione  di  centri
ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista,  dermatologo,
gastroenterologo (RRL).