IL DIRETTORE GENERALE 
                            della ricerca 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»
e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della
modifica  apportata  dal  decreto  legge  9  gennaio  2020,   n.   1,
convertito,  con  modificazioni,  con  legge  5  marzo  2020,  n.  12
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  61  del  9  marzo
2020), istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana  del  26  marzo  2021,  n.  74,  recante  «Individuazione  e
definizione dei compiti degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494),  con  cui
si e' provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili  della  gestione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, il  quale  all'art.
11, comma 1, dispone che «fino alla definizione  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo
ufficio di livello dirigenziale generale si avvale  dei  preesistenti
uffici  dirigenziali  non  generali,  in  relazione  alle  rispettive
competenze»; 
  Visto  l'art.  6  del  suddetto  decreto  ministeriale,  il   quale
attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per  il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e  dei
suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di  cui  alla
tabella D, relative alle missioni e ai  programmi  di  spesa  a  piu'
centri  di  responsabilita'  amministrativa   secondo   gli   attuali
incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data  di  entrata
in  vigore  del   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  -  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  n.  164/2020  -,  che  continuano  ad  avere
efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle  more  del
completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; 
  Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855  (reg.  UCB
del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il  direttore  generale  ha
attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la  Direzione
generale della ricerca le  deleghe  per  l'esercizio  dei  poteri  di
spesa, in termini di competenza, residui e cassa; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 870, recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 30  del  decreto  legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista la  valutazione  tecnico  scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'articolo  59  che  stabilisce  l'entrata  in  vigore  del  medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli  articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il decreto  del  Ministro  23  novembre  2020  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti il  10  dicembre  2020,  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui  al decreto  ministeriale 26  luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le linee Guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23  agosto  2016,
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto  l'art  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'articolo 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali di  cui  all'articolo  18  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593. 
  Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi
del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione  al
finanziamento; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive  modifiche
ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21 che ha  istituito  il
Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  n.  64  dell'8  maggio  2020
registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020  reg.  n.  1420
che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)  per
l'anno 2020; 
  Visto il d.d n. 563 del 1° marzo 2021 reg. UCB n. 339 del 17  marzo
2021, con il quale e'  stato  assunto  l'impegno,  sul  P.G.  01  del
capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa  del
Ministero  per  l'anno  2020,  dell'importo   complessivo   di   euro
8.220.456,00, di cui euro 6.700.000,00  destinati  al  finanziamento,
nella forma del  contributo  alla  spesa,  dei  progetti  di  ricerca
presentati   nell'ambito    delle    iniziative    di    cooperazione
internazionale; 
  Vista  l'iniziativa  europea  ex   art.   185   del   Trattato   di
funzionamento dell'Unione europea PRIMA «Partnership for Research and
Innovation in the Mediterranean Area», istituita  con  decisione  del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017; 
  Visto  il  bando  transnazionale  lanciato   da   PRIMA   Section2-
Multi-topic 2020 (Partnership for  Research  and  Innovation  in  the
Mediterranean Area) Call 2020, pubblicato in data  11  febbraio  2020
con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed  ulteriori
regole che disciplinano  l'accesso  al  finanziamento  nazionale  dei
progetti cui partecipano proponenti italiani; 
  Atteso  che  il  MUR  partecipa  alla  Call  2020  con  il   budget
finalizzato al finanziamento dei  progetti  nazionali  a  valere  sui
Fondi FIRST nella  forma  di  contributo  alla  spesa  pari  ad  euro
7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020; 
  Considerato l'avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020; 
  Vista  la  decisione  finale  del  Funding  Agencies  svoltosi   in
videoconferenza in data 18  dicembre  2020  con  la  quale  e'  stata
formalizzata  la  graduatoria  delle  proposte   presentate   e,   in
particolare, la  valutazione  positiva  espressa  nei  confronti  del
progetto dal titolo «GourMed - Governance of  food  supply  chain  to
equilibrate price and profits of high quality and safe»  avente  come
obiettivo la adozione di strumenti per la modellistica della dinamica
della «food value chain», basato sulle teorie del  comportamento  dei
soggetti e analisi dei big  data,  certificati  con  blockchain,  per
migliorarne efficienza, resilienza, sostenibilita' e tracciabilita' e
con un costo complessivo pari a euro 385.871,16; 
  Vista la nota prot. MUR n. 1793 del 4 febbraio 2021,  a  firma  del
dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano
gli esiti della valutazione internazionale  effettuata  sui  progetti
presentati  in  risposta  al  bando  e  la  lista  dei   progetti   a
partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i  quali  il
progetto dal titolo «GourMed»; 
  Vista la nota di aggiornamento prot. MUR n. 5491 del 9 aprile 2021,
a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con  la  quale
si comunica  la  nuova  assegnazione  dei  progetti,  considerate  le
disponibilita' finanziarie sui capitoli di spesa; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «GourMed» figura il seguente proponente italiano: Alma
Mater Studiorum - Universita' di Bologna; 
  Visto il Consortium Agreement trasmesso dal beneficiario; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai  sensi  dell'articolo
52, comma 6, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive
modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale n. 175 del  28  luglio  2017),  entrato  in
vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli artt. 9, 13 e 14 che
prevedono, prima della concessione da parte del  soggetto  concedente
aiuti  di  Stato,   la   registrazione   dell'aiuto   individuale   e
l'espletamento di verifiche  tramite  cui  estrarre  le  informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al  soggetto  richiedente
per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  Codice
concessione RNA COR n. 5623613 dell'11 giugno 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio  2017),  e'
stata acquisita la visura Deggendorf n. 12621105 dell'11 giugno 2021; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la DSAN in data 27 maggio 2021 prot. MUR 8075 con la quale il
soggetto proponente dichiara che la data  di  avvio  delle  attivita'
progettuali e' stata fissata al 1° giugno 2021,  in  accordo  con  il
partenariato internazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale «GourMed» e'  ammesso
alle  agevolazioni  previste,  secondo  le  normative  citate   nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne  costituisce
parte integrante; 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° giugno 2021 e la sua durata e' di trentasei
mesi; 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (Allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto;