IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  32  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
che, ai commi da 12 a 15, al fine di assicurare la piena informazione
dei  consumatori  in  ordine  al  ciclo  produttivo  e  favorire   le
esportazioni di prodotti di qualita', ha previsto  che  il  Ministero
dello sviluppo economico conceda un'agevolazione diretta a  sostenere
la promozione all'estero di marchi  collettivi  o  di  certificazione
volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 e 11-bis  del  decreto
legislativo  19  marzo  2005,  n.  30,  da  parte   di   associazioni
rappresentative di categoria e che destina a tale misura  agevolativa
un milione di euro per anno a decorrere dal 2019; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  15
gennaio 2020 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 12 marzo 2020,  n.  65)  con  il  quale  e'  stata  data
attuazione a quanto previsto dal comma 13 del  sopracitato  art.  32,
fissando,  tra  gli  altri,  anche  i  criteri  e  le  modalita'   di
concessione  della  misura  agevolativa  diretta   a   sostenere   la
promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione; 
  Visto l'art. 6, comma 1  del  citato  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 15  gennaio  2020  che  ha  individuato  quale
soggetto gestore della  misura  l'Unione  italiana  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere); 
  Vista la convenzione stipulata tra la  Direzione  generale  per  la
tutela della proprieta' industriale UIBM (DGTPI-UIBM) e l'Unioncamere
in data 23 luglio 2020 con la quale sono stati definiti  i  reciproci
rapporti ai sensi  dell'art.  6,  comma  2  del  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020; 
  Visto il decreto direttoriale 20 novembre 2020  della  DGTPI-  UIBM
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28
novembre 2020, n. 296) con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020,  e'  stata
data  applicazione  operativa  alla  suddetta   misura   agevolativa,
indicando altresi' le modalita' di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione per l'annualita' 2020; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
Codice della proprieta' industriale,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visti in particolare gli articoli 11 e 11-bis del predetto  decreto
legislativo   10   febbraio   2005,   n.   30,   che    disciplinano,
rispettivamente,   il   marchio   collettivo   ed   il   marchio   di
certificazione; 
  Visto l'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio  2019,  n.  15,
che detta una disposizione transitoria in materia di conversione  del
segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
n. L352/1 del  24  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Considerato che il comma 144 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre
2020,  n.  178  («Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023»),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  30
dicembre 2020, n. 322, ha  introdotto  modifiche  e  integrazioni  al
comma 12 del citato art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
allargando la platea dei soggetti beneficiari ai consorzi  di  tutela
di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.  128,  e  ad  altri
organismi di  tipo  associativo  o  cooperativo  ed  incrementando  a
decorrere  dall'anno  2021  lo  stanziamento  dedicato  alla   misura
agevolativa a 2,5 milioni di euro per anno; 
  Ritenuto pertanto necessario  recepire  le  predette  modifiche  ed
integrazioni  introdotte  a  livello  legislativo  nelle   norme   di
attuazione del sopracitato comma 13 dell'art. 32 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, adeguando a tal fine le disposizioni a suo  tempo
fissate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  15
gennaio 2020; 
  Ritenuto  inoltre  necessario,  al  fine  di  dare  organicita'   e
chiarezza alle disposizioni attuative della misura agevolata  diretta
a sostenere la  promozione  all'estero  di  marchi  collettivi  e  di
certificazione,  nonche'  per  rendere  piu'  semplice  ai   soggetti
beneficiari  la  conoscenza  dei  criteri  e   delle   modalita'   di
concessione  delle  agevolazioni  relative  alla  annualita'  2021  e
successive, adottare un  nuovo  decreto  ministeriale  attuativo  del
suddetto comma 13 in sostituzione integrale  del  precedente  decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020,  il  quale
mantiene pertanto la sua efficacia esclusivamente per le  domande  di
agevolazione presentate per l'annualita' 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art.  32,  commi
da 12 a 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  cosi'  come
modificato dal comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178,  ai  fini   della   concessione   a   partire   dall'anno   2021
dell'agevolazione diretta a sostenere  la  promozione  all'estero  di
marchi collettivi e di certificazione.