IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che, ai commi da 12 a 15, al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualita', ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico conceda un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria e che destina a tale misura agevolativa un milione di euro per anno a decorrere dal 2019; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2020, n. 65) con il quale e' stata data attuazione a quanto previsto dal comma 13 del sopracitato art. 32, fissando, tra gli altri, anche i criteri e le modalita' di concessione della misura agevolativa diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione; Visto l'art. 6, comma 1 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020 che ha individuato quale soggetto gestore della misura l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere); Vista la convenzione stipulata tra la Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale UIBM (DGTPI-UIBM) e l'Unioncamere in data 23 luglio 2020 con la quale sono stati definiti i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020; Visto il decreto direttoriale 20 novembre 2020 della DGTPI- UIBM (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2020, n. 296) con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020, e' stata data applicazione operativa alla suddetta misura agevolativa, indicando altresi' le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione per l'annualita' 2020; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, e successive modificazioni e integrazioni; Visti in particolare gli articoli 11 e 11-bis del predetto decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo ed il marchio di certificazione; Visto l'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che detta una disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Considerato che il comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322, ha introdotto modifiche e integrazioni al comma 12 del citato art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, allargando la platea dei soggetti beneficiari ai consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo ed incrementando a decorrere dall'anno 2021 lo stanziamento dedicato alla misura agevolativa a 2,5 milioni di euro per anno; Ritenuto pertanto necessario recepire le predette modifiche ed integrazioni introdotte a livello legislativo nelle norme di attuazione del sopracitato comma 13 dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, adeguando a tal fine le disposizioni a suo tempo fissate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020; Ritenuto inoltre necessario, al fine di dare organicita' e chiarezza alle disposizioni attuative della misura agevolata diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione, nonche' per rendere piu' semplice ai soggetti beneficiari la conoscenza dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni relative alla annualita' 2021 e successive, adottare un nuovo decreto ministeriale attuativo del suddetto comma 13 in sostituzione integrale del precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020, il quale mantiene pertanto la sua efficacia esclusivamente per le domande di agevolazione presentate per l'annualita' 2020; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 32, commi da 12 a 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, cosi' come modificato dal comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai fini della concessione a partire dall'anno 2021 dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione.