IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda con la  quale  la  societa'  Boehringer  Ingelheim
International GMBH ha  chiesto  la  classificazione,  ai  fini  della
rimborsabilita'  del   medicinale   «Spiriva   Respimat»   (tiotropio
bromuro); 
  Vista la notifica di fine procedura NL/H/0718/001/II/018  trasmessa
dalla competente autorita' in qualita' di Stato membro di riferimento
(RMS); 
  Vista la domanda presentata in data 25 novembre 2019 con  la  quale
la societa' Boehringer Ingelheim International  GMBH  ha  chiesto  la
rimborsabilita' di un'estensione delle indicazioni terapeutiche; 
  Vista la determina n. 245/2020 del 18 maggio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 28 maggio 2020 con la quale la societa'
Boehringer Ingelheim International GMBH ha ottenuto  l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  medicinale   «Spiriva   Respimat»
(tiotropio bromuro) nelle  confezioni  autorizzate  in  aggiunta  con
A.I.C. n. 038880074 e n. 038880086 e con cui  le  stesse  sono  state
collocate nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn); 
  Vista la determina n. 245/2020 del 18 maggio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 28 maggio 2020 con la quale la societa'
Boehringer Ingelheim International GMBH ha ottenuto  l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  medicinale   «Spiriva   Respimat»
(tiotropio bromuro) nelle confezioni autorizzate in sostituzione  con
codice A.I.C. n. 038880050 e n.  038880062  che  hanno  mantenuto  la
stessa  classificazione  ai  fini  della  rimborsabilita'  di  quelle
precedentemente autorizzate; 
  Vista la domanda presentata in data 5 giugno 2020 con la  quale  la
societa'  Boehringer  Ingelheim  International  GMBH  ha  chiesto  la
riclassificazione dalla classe C(nn) alla  classe  A  del  medicinale
«Spiriva Respimat» (tiotropio bromuro) relativamente alle  confezioni
aventi A.I.C. n. 038880062, n. 038880086 e n. 038880074; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 14-16 ottobre 2020; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta  del
30-31 marzo e 1° aprile 2021; 
  Vista la deliberazione n. 38 in data 17 giugno 2021  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova indicazione terapeutica del  medicinale  SPIRIVA  RESPIMAT
(tiotropio bromuro): 
    «"Spiriva Respimat" e' indicato come trattamento broncodilatatore
aggiuntivo di mantenimento in pazienti con asma grave a  partire  dai
sei anni di eta' che hanno manifestato  una  o  piu'  riacutizzazioni
gravi nel corso dell'ultimo anno». 
  L'indicazione  terapeutica  del   medicinale   «Spiriva   Respimat»
(tiotropio bromuro): 
    BPCO. 
    Tiotropio  e'  indicato  per  la  terapia  broncodilatatoria   di
mantenimento  nel  sollievo  dei  sintomi  di  pazienti  affetti   da
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
  Sono rimborsate per le seguenti confezioni: 
    «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1  inalatore  respimat
riutilizzabile + 1 cartuccia PE/PP  da  60  erogazioni  -  A.I.C.  n.
038880050 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  A  -  prezzo  ex
factory (IVA esclusa) euro 34,57 - prezzo al pubblico  (IVA  inclusa)
euro 57,05; 
    «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1  inalatore  respimat
riutilizzabile + 3 cartucce  PE/PP  da  60  erogazioni  -  A.I.C.  n.
038880062 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  A  -  prezzo  ex
factory (IVA esclusa) euro 80,34 - prezzo al pubblico  (IVA  inclusa)
euro 132,59; 
    «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 cartucce PE/PP da 60
erogazioni  -  A.I.C.  n.  038880086  (in  base  10)  -   classe   di
rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA  esclusa)  euro  79,52  -
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 131,24; 
    «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 cartuccia  PE/PP  da
60 erogazioni -  A.I.C.  n.  038880074  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA  esclusa)  euro  31,82  -
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 52,53. 
  Validita' del contratto: 
    per la confezione con A.I.C. n. 038880050: contratto  integrativo
di quello vigente, rinnovatosi in data 13 gennaio 2021 per  ulteriori
ventiquattro mesi; 
    per le confezioni con A.I.C. n.  038880062,  n.  038880086  e  n.
038880074: ventiquattro mesi.