IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e, in  particolare,  il
terzo comma dell'art. 693 il quale prevede che  i  beni  del  demanio
militare aeronautico, non piu'  funzionali  ai  fini  militari  e  da
destinare all'aviazione civile in  quanto  strumentali  all'attivita'
del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  e  trasferiti   al   demanio   aeronautico   civile   per
l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC e il  successivo  affidamento
in concessione; 
  Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'ordinamento  militare,  nonche'
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  e
successive modificazioni, recante il testo unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n.  237,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2004,  n.   265,   recante
interventi urgenti nel settore  dell'aviazione  civile  e  delega  al
Governo per l'emanazione di disposizioni  correttive  ed  integrative
del codice della navigazione; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e  in  particolare,
l'art.  1,  comma  3,  il  quale  prevede  che  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  sono  trasferite,  con  le  inerenti
risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,   le   funzioni
attribuite al Ministero dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005,  n.  96,  e  successive
modificazioni,  concernente  le  norme  di  revisione   della   parte
aeronautica del codice della navigazione; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
l'istituzione dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) e,  in
particolare, l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto  del
Ministro dei trasporti e  della  navigazione  (oggi  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti), di  concerto  con  il  Ministro  del
Tesoro  e  delle  finanze  (oggi  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze), vengono assegnati all'ENAC, in uso  gratuito,  i  beni  del
demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni  medesimi
ai gestori aeroportuali; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008,
recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari  a  doppio
uso  militare-civile,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
Ministro  dei  trasporti,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze  in  data  14  febbraio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 105 del 6 maggio 2008, con il quale: 
    i beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di  Napoli
Capodichino dichiarati non piu'  funzionali  ai  fini  militari  sono
stati destinati all'aviazione civile  con  trasferimento  al  demanio
aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo  trasporti  -
aviazione civile), in quanto strumentali all'attivita' del  trasporto
aereo civile; 
    l'aeroporto di Napoli Capodichino ha assunto lo  stato  giuridico
di aeroporto civile  appartenente  allo  Stato,  aperto  al  traffico
civile e i servizi  di  assistenza  per  la  navigazione  aerea  sono
garantiti dall'Ente nazionale per  l'assistenza  al  volo  (E.N.A.V.)
S.p.a, in applicazione della normativa vigente; 
  Visto  il  verbale  in  data  10   marzo   2017,   con   il   quale
l'amministrazione della  difesa,  per  il  tramite  dell'Agenzia  del
demanio  in  rappresentanza  dell'amministrazione   finanziaria,   ha
consentito l'anticipata immissione in  possesso  a  favore  dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC), del deposito carburanti avio
dell'Aeronautica militare, facente  parte  dell'aeroporto  di  Napoli
Capodichino di pertinenza del demanio pubblico  dello  Stato  -  ramo
Difesa aeronautica; 
  Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato
terzo  comma  dell'art.  693  del  codice  della   navigazione,   con
l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico  non  piu'
funzionali ai fini militari  da  destinare  all'aviazione  civile  in
quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo; 
  Ravvisata la necessita' di dare contestuale attuazione al  disposto
del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo  n.  250  del
1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio  aeronautico
civile  per  l'assegnazione  gratuita  all'ENAC   e   il   successivo
affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico  militare
individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice
della navigazione, per  mantenere  la  necessaria  continuita'  della
gestione del traffico civile aeroportuale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I beni del  demanio  militare  che  ricadono  nell'area  dell'ex
deposito   carburanti   avio   dell'Aeronautica   militare    situata
all'interno dell'aeroporto  di  Napoli  Capodichino,  gia'  assegnati
all'ENAC con il verbale del 10 marzo  2017  richiamato  in  premessa,
individuati e descritti nella allegata planimetria - che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto  -  dichiarati   non   piu'
funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile,  in
quanto strumentali all'attivita'  del  trasporto  aereo  civile,  con
trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio  pubblico  dello
Stato - ramo aeroportuale c.f. 97905260580), ai sensi  dell'art.  693
del codice della navigazione, indicato in premessa,  nello  stato  di
fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente  decreto,
ai  fini  degli   interventi   di   potenziamento   e   di   sviluppo
infrastrutturale  connessi  al  miglioramento  delle  condizioni   di
qualita', di efficienza e di sicurezza dell'aeroporto. 
  2. I  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnati,
contestualmente, in uso gratuito  all'ENAC,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. 
  Il presente decreto sara' comunicato agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 giugno 2021 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 2207 
 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    La planimetria, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, e' consultabile presso il Ministero della difesa  -  via  XX
Settembre n. 8 - 00187 Roma.