IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le
misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021, n. 114;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 giugno 2021, n. 145;
Vista la nota del 23 luglio 2021, con la quale l'Inviato speciale
del Segretario generale delle Nazioni Unite, dott. Agnes Kalibata, ha
trasmesso il documento recante «Protocollo contenente misure di
contenimento e prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov-2
nell'organizzazione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi
alimentari», come validato nella seduta del 21 luglio 2021 dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni, contenente specifiche misure di sicurezza
per lo svolgimento del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi
alimentari, in programma a Roma dal 26 al 28 luglio 2021, presso la
sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO);
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Considerata la rilevanza internazionale degli incontri del
pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, in programma
a Roma nelle predette date;
Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione
di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria,
nuove disposizioni volte a consentire in sicurezza l'ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale ai componenti delle delegazioni
ufficiali invitati al predetto evento;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitati al
pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, in programma
a Roma dal 26 al 28 luglio 2021, presso la sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e'
consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il
tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento stesso e
alle attivita' ad esso connesse, anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2,
l'evento di cui al comma 1 si svolge nel rispetto del documento
recante «Protocollo contenente misure di contenimento e prevenzione
del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nell'organizzazione del
pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari», che
costituisce parte integrante della presente ordinanza.
3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, ai soggetti
di cui al comma 1 non si applicano le misure della sorveglianza
sanitaria e dell'isolamento fiduciario previste, in relazione
all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri,
dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro
della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, le autorita' competenti
comunicano agli uffici del Ministero della salute un elenco
dettagliato dei partecipanti all'evento di cui al comma 1, dei
singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.