IL MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TURISMO
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito dalla legge
22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che istituisce il
Ministero del turismo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», e, in
particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del
Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta
eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria
non comprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 8, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», e in particolare, l'art. 10, concernente misure
urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, che ha
attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri specifiche
funzioni relative alle politiche di coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche
di coesione;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 concernente «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate»;
Vista la circolare direttoriale del MISE 1° ottobre 2018, n. 3708/c
- Chiarimenti in merito all'applicazione della legge 14 gennaio 2013,
n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021 che ha previsto la delega di funzioni in materia di Sud e
coesione territoriale al Ministro senza portafoglio per il Sud e la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;
Visto l'art. 1, comma 195 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
nella parte in cui prevede che «Al fine di migliorare le competenze
legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188 e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale
per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a
migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore e a
rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della
sostenibilita' ambientale. Il fondo e' ripartito tra le regioni di
cui al comma 188 ed e' vincolato all'organizzazione di corsi di
formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera
del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188,
in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con
decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, sono individuati le modalita' di accesso al fondo, i criteri
per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo
concedibile»;
Visto l'art. 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
nella parte in cui prevede che «Al fine di favorire, nell'ambito
dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di
sviluppo, coesione e competitivita' dei territori nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, e' promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione,
attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture
materiali e immateriali per lo svolgimento di attivita' di
formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la
collaborazione di universita', enti di ricerca, imprese, pubbliche
amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore»;
Considerato che lo scopo del «Fondo» sperimentale e' migliorare le
capacita' professionali degli operatori del settore turistico per
accrescere le competenze in materia di turismo esperienziale e
consolidare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della
sostenibilita' ambientale e che pertanto e' opportuno procedere al
riparto delle risorse stanziate a favore delle regioni beneficiarie,
secondo un criterio equo e distributivo, che tiene conto della
popolazione ivi residente, unitamente all'obiettivo di garantire un
numero minimo di venti operatori formati all'esito della formazione
finanziata;
Tenuto conto che il turismo esperienziale consente di vivere in
modo diretto la storia, la popolazione e la cultura dei luoghi
visitati privilegiando la qualita' dell'esperienza di viaggio, in
ogni suo risvolto;
Tenuto conto altresi' che l'elemento chiave del turismo
esperienziale consiste nella «personalizzazione» dell'esperienza che
deve essere costruita sulle esigenze specifiche dei singoli
visitatori che scelgono itinerari diversi da quelli battuti dal
turismo di massa;
Considerato che il turismo esperienziale e' connotato dalla
richiesta di esperienze coinvolgenti, immersive e comunque legate
alle tematiche della sostenibilita' ambientale;
Considerato che i percorsi formativi oggetto del presente decreto
devono essere diretti a migliorare ed ampliare nell'operatore
turistico la conoscenza del concetto di offerta esperienziale;
Vista la normativa europea e nazionale applicabile in materia di
aiuti di Stato;
Acquisito il concerto del Ministro del turismo;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' e le condizioni di
riparto e di funzionamento del Fondo sperimentale, istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per sostenere la formazione turistica
esperienziale, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacita' professionali
degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi
sulle tematiche della sostenibilita' ambientale .