IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1064 della
Commissione del 13 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020, con il quale e'
stata conferita la protezione alla DOP dei vini «delle Venezie» o
«Beneških okolišev» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione, pubblicato anche nel sistema di informazione della
Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia» e sul sito
internet ufficiale del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia
autonoma di Trento, su istanza del «Consorzio di tutela vini della
DOC delle Venezie», con sede in Verona, intesa ad ottenere la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP dei vini
«delle Venezie» o «Beneških okolišev», nel rispetto della procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa
alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa
dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole delle Regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 12 maggio 2021,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOP dei
vini «delle Venezie» o «Beneških okolišev»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 136 del 9 giugno 2021, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini DOP
«delle Venezie» o «Beneških okolišev» ed il relativo documento unico
consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «delle Venezie»
o «Beneških okolišev», approvato con il regolamento di esecuzione
(UE) n. 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020 richiamato in
premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.
136 del 9 giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «delle Venezie»
o «Beneških okolišev», consolidato con le «modifiche ordinarie» di
cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.