IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il  quale  l'Istituto
«Centro milanese di terapia della famiglia»  e'  stato  abilitato  ad
istituire e ad attivare, nelle sedi  di  Milano,  Padova  e  Bologna,
corsi di formazione in psicoterapia, per i fini  di  cui  all'art.  3
della legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto in data 26 marzo 1998 di  attivazione  della  sede
periferica di Genova; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto «Centro milanese  di  terapia
della  famiglia  di  Milano,  Padova,   Bologna   e   Genova»,   alle
disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto il decreto in data 25 febbraio 2002 di attivazione della sede
periferica di Palermo; 
  Visto il decreto in data 23 luglio 2004 di attivazione  della  sede
periferica di Trieste; 
  Visto il decreto in data 21 settembre  2004  di  attivazione  della
sede periferica di Treviso; 
  Visto il decreto in data 16 marzo 2005 di trasferimento della  sede
periferica di Padova; 
  Visto il decreto in data 14 novembre 2005  di  trasferimento  della
sede periferica di Trieste; 
  Visto il decreto in data 30 ottobre  2006  di  trasferimento  della
sede periferica di Treviso; 
  Visto il decreto in data 23 febbraio 2007  di  trasferimento  della
sede periferica di Torino; 
  Visto il decreto in data 21 maggio 2007 di trasferimento della sede
periferica di Genova; 
  Visto il decreto in data 15 dicembre  2017  di  revoca  della  sede
periferica di Bologna; 
  Visto decreto in data 6 ottobre 2020 di  trasferimento  della  sede
periferica di Genova a Monza; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   Istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica  di  Palermo,
da via Castriota n. 6 a via Agrigento n. 7; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca con delibera n. 106/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Centro  milanese  di  terapia  della  famiglia»  abilitata  con
decreto in data 24 ottobre 1994 ad istituire  e  ad  attivare,  nelle
sedi di Milano, Padova e Bologna, corsi di formazione in psicoterapia
ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  decreto  ministeriale  11
dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a trasferire la sede periferica
di Palermo, da via Castriota n. 6 a via Agrigento n. 7. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina