IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo
alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio
2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2021»;
Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che
disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e il
successivo art. 12, comma 2, il quale prevede che: «Fatto salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al
31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,
in particolare, l'Allegato 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 aprile 2021, n. 102;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 2021, n. 108;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021, n. 114;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 128, con la
quale sono state prorogate, fino al 21 giugno 2021, le misure di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021,
come integrate e reiterate dall'ordinanza del Ministro della salute 6
maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e
dallo Sri Lanka;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2021, n. 131;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 giugno 2021, n. 145, e, in
particolare, l'art. 4, con il quale sono state prorogate, fino al 30
luglio 2021, le misure relative agli spostamenti dall'India, dal
Bangladesh e dallo Sri Lanka;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Vista la raccomandazione (UE) 2021/1170 del 15 luglio 2021 del
Consiglio che, da ultimo, modifica la raccomandazione (UE) 2020/912
del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione;
Visto, in particolare, l'Allegato 1 alla citata raccomandazione
(UE) 2021/1170 del 15 luglio 2021 del Consiglio, che individua i
«Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entita' e
autorita' territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti
alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non
essenziali verso l'UE»;
Vista la nota del 29 luglio 2021 della Direzione generale della
prevenzione sanitaria, concernente la proposta di riformulazione del
periodo di isolamento fiduciario per gli ingressi dai Paesi che
rientrano nell'elenco D dell'Allegato 20 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in ragione delle piu'
recenti evidenze relative al periodo di incubazione del virus
SARS-CoV-2 e in coerenza con le raccomandazioni dell'ECDC;
Considerato che il quadro generale della trasmissione
dell'infezione da SARS-CoV-2 in Italia mostra degli evidenti segnali
di peggioramento, in ragione della prevalente circolazione della
variante B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health
Organization, che sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi
con alta copertura vaccinale;
Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
cosi' come richiamato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e
tenuto conto delle modifiche apportate all'Allegato 1 della
richiamata raccomandazione (UE) 2020/912, prevedere nuove
disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «certificazione verde COVID-19»: certificazione verde COVID-19
rilasciata ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, ovvero certificato COVID digitale dell'UE di cui
ai regolamenti UE 2021/953 e 2021/954;
b) «isolamento fiduciario»: periodo di sorveglianza sanitaria e
di isolamento fiduciario secondo le modalita' di cui all'art. 51 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
c) «PLF» o «passenger locator form»: modulo di localizzazione del
passeggero, compilato in formato digitale nei termini e secondo la
tempistica individuati con circolare della Direzione generale della
prevenzione sanitaria.