IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/953 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in  particolare,  l'art.  9,  relativo
alle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, dichiarato con deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri  del  31  gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio
2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2021»; 
  Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che
disciplina  l'impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e   il
successivo art. 12, comma 2,  il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1°  agosto  al
31 dicembre 2021, si applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  19
del 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in particolare, l'Allegato 20; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 aprile 2021, n. 102; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 maggio 2021,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 2021, n. 108; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021, n. 114; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n.  128,  con  la
quale sono state prorogate, fino al 21 giugno 2021, le misure di  cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29  aprile  2021,
come integrate e reiterate dall'ordinanza del Ministro della salute 6
maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal  Bangladesh  e
dallo Sri Lanka; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 giugno 2021,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2021, n. 131; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 giugno 2021,  n.  145,  e,  in
particolare, l'art. 4, con il quale sono state prorogate, fino al  30
luglio 2021, le misure  relative  agli  spostamenti  dall'India,  dal
Bangladesh e dallo Sri Lanka; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la raccomandazione (UE) 2021/1170  del  15  luglio  2021  del
Consiglio che, da ultimo, modifica la raccomandazione  (UE)  2020/912
del Consiglio relativa alla restrizione  temporanea  dei  viaggi  non
essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione; 
  Visto, in particolare, l'Allegato  1  alla  citata  raccomandazione
(UE) 2021/1170 del 15 luglio 2021  del  Consiglio,  che  individua  i
«Paesi terzi, regioni  amministrative  speciali  e  altre  entita'  e
autorita' territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti
alla restrizione temporanea alle frontiere  esterne  dei  viaggi  non
essenziali verso l'UE»; 
  Vista la nota del 29 luglio 2021  della  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria, concernente la proposta di riformulazione  del
periodo di isolamento fiduciario  per  gli  ingressi  dai  Paesi  che
rientrano nell'elenco D dell'Allegato 20 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  2  marzo  2021,  in  ragione  delle  piu'
recenti  evidenze  relative  al  periodo  di  incubazione  del  virus
SARS-CoV-2 e in coerenza con le raccomandazioni dell'ECDC; 
  Considerato   che   il   quadro   generale    della    trasmissione
dell'infezione da SARS-CoV-2 in Italia mostra degli evidenti  segnali
di peggioramento, in  ragione  della  prevalente  circolazione  della
variante  B.1.617.2,  classificata  come   VOC   dal   World   Health
Organization, che sta portando ad un aumento dei casi in altri  paesi
con alta copertura vaccinale; 
  Ritenuto necessario e  urgente,  nelle  more  dell'adozione  di  un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
cosi' come richiamato dal decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105  e
tenuto  conto  delle  modifiche  apportate   all'Allegato   1   della
richiamata   raccomandazione   (UE)   2020/912,    prevedere    nuove
disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della  presente  ordinanza,  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «certificazione verde COVID-19»: certificazione verde COVID-19
rilasciata ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87, ovvero certificato COVID digitale dell'UE di  cui
ai regolamenti UE 2021/953 e 2021/954; 
    b) «isolamento fiduciario»: periodo di sorveglianza  sanitaria  e
di isolamento fiduciario secondo le modalita' di cui all'art. 51  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 
    c) «PLF» o «passenger locator form»: modulo di localizzazione del
passeggero, compilato in formato digitale nei termini  e  secondo  la
tempistica individuati con circolare della Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria.