IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio
2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2021»;
Visti l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si
applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto, altresi', l'art. 7 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, concernente le misure di
contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23
giugno 2021, n. 148;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
luglio 2021, n. 158;
Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021 (21/72/CR04/COV19);
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.
2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in
considerazione dell'attuale contesto epidemiologico, reiterare le
misure di cui alle ordinanze citate in premessa;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 sono reiterate
fino al 30 agosto 2021.