La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il
rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere
completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni
europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti
le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo
sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
3. Il Governo fornisce altresi' alle Commissioni parlamentari
competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari
allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di
rilevare e di correggere eventuali criticita' relative all'attuazione
del PNRR.
4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari
competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle
medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente
all'attuazione del PNRR.
5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attivita'
istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalita'
definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari
competenti:
a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi
compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole
misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento
degli obiettivi inerenti alle priorita' trasversali del medesimo
Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari
territoriali, la parita' di genere e i giovani;
b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini
della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e
delle finanze una convenzione per disciplinare le modalita' di
fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo
unitario «ReGiS».
7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto
dell'attivita' istruttoria utile al controllo parlamentare e di
potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici della
contabilita' e della finanza pubblica da parte delle Commissioni
parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le
attivita' delle Camere, anche in forma congiunta, nonche'
l'integrazione delle attivita' svolte dalle rispettive strutture di
supporto tecnico.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Colao, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale
Cingolani, Ministro della transizione
ecologica
Franceschini, Ministro della cultura
Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
129 del 31 maggio 2021.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento
Ordinario.