IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale  la  «Scuola
quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini,  adolescenti
e famiglie» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare nella  sede
di Firenze, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui
all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto il decreto in  data  18  luglio  2002  di  autorizzazione  ad
attivare una sede periferica in Bologna; 
  Visto il decreto in  data  16  giugno  2003  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Bologna; 
  Visto il decreto in  data  16  gennaio  2004  di  autorizzazione  a
cambiare la denominazione in  «Scuola  quadriennale  di  psicoterapia
psicoanalitica  per  bambini,   adolescenti   e   famiglie,   modello
Tavistock»; 
  Visto il decreto in data 27  febbraio  2009  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica in Bologna e alla diminuzione del
numero massimo degli allievi ammissibili nella predetta sede; 
  Visto il decreto in  data  23  maggio  2012  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Bologna; 
  Visto il  decreto  in  data  28  luglio  2014  di  abilitazione  ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo un corso  di
specializzazione in psicoterapia; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale   la   «Scuola   quadriennale   di
psicoterapia psicoanalitica  per  bambini,  adolescenti  e  famiglie,
modello Tavistock» ha chiesto il trasferimento della sede  periferica
di Bologna, da via Barberia n. 18 a Casalecchio di Bologna, via  Aldo
Moro n. 13; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 23/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con  decreto
11 dicembre 1998, n. 509, la  «Scuola  quadriennale  di  psicoterapia
psicoanalitica  per  bambini,   adolescenti   e   famiglie,   modello
Tavistock» e' autorizzata a trasferire la sede periferica di Bologna,
da via Barberia n. 18 a Casalecchio di Bologna, via Aldo Moro n. 13; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina