IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Visti i commi 701, 702, 703 e 704 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023», ai sensi dei quali, per l'accelerazione e l'attuazione
degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, ivi inclusi
quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del
territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021, allo
scopo di consentire alle regioni, alle province autonome, ai soggetti
attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile ed al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri di fare ricorso a contratti di
lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro
flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di
personale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla
natura degli interventi, con possibilita' di attingere, per
l'individuazione del personale, alle graduatorie vigenti anche di
altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo
indeterminato;
Considerato che, ai sensi del comma 702 del citato art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, i soggetti indicati al comma 701
inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il
successivo riparto delle risorse finanziarie disponibili, al quale si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile;
Visto il fabbisogno di personale del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed i fabbisogni
rappresentati al medesimo Dipartimento dalle regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Commissione
speciale protezione civile, ai sensi del suddetto art. 1, comma 702;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 702,
provvedendo a ripartire, fra il Dipartimento della protezione civile,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse
finanziarie disponibili di cui al comma 704 secondo i rappresentati
fabbisogni di personale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 17 giugno 2021;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 701 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie, di cui al comma 704
del medesimo art. 1, per l'importo di euro 7.358.346,00, sono
assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, alle regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, secondo i fabbisogni di personale rappresentati
da ciascun soggetto, nel limite indicato nell'allegato al presente
decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le risorse di cui al comma 1, salvo quelle di spettanza del
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite alle regioni ed
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita
richiesta avanzata, da ciascuna amministrazione, sulla base degli
effettivi contratti di lavoro conclusi ai sensi del comma 701
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le regioni e le
province autonome provvedono a rendicontare al Dipartimento della
protezione civile secondo modalita' dal medesimo indicate.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1954