IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286; 
  Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di
controllo della Corte dei conti  approvato  con  deliberazione  delle
Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno  2000  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  11,  comma  5,  del  regolamento  del  Consiglio  di
presidenza, adottato con delibera n. 52/CP/2019 in data  14  febbraio
2019; 
  Vista la delibera n. 120/CP/2021 in data 12 maggio 2021; 
  Vista la proposta avanzata dal Presidente della Corte dei conti con
determina  n.  17  del  18  maggio  2021  di  parziale  modifica  del
regolamento per l'organizzazione  delle  funzioni  di  controllo  per
effetto del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile  2021,
n. 5, sulla quale il  Consiglio  di  presidenza  ha  espresso  parere
favorevole nell'adunanza dell'8-9 giugno 2021; 
  Visto  il  parere  favorevole  del  Segretario  generale,   sentito
l'avviso del Consiglio di amministrazione; 
  Vista la deliberazione n.  1/DEL/2021  del  15  luglio  2021  delle
Sezioni riunite in sede deliberante con la quale e'  stato  approvato
lo schema di modifiche al vigente  regolamento  per  l'organizzazione
delle funzioni di controllo della Corte dei conti; 
  Preso atto  della  proposta  formulata  dalla  Commissione  per  il
regolamento e gli atti normativi nella odierna adunanza; 
  Visto il verbale dell'adunanza dell'8-9 giugno 2021  e  la  sintesi
dell'adunanza del 20-21 luglio 2021; 
 
                            Ha approvato 
                     la seguente deliberazione: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono  adottate   le   seguenti   modifiche   al   regolamento   per
l'organizzazione delle funzioni di controllo della  Corte  dei  conti
approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n.  14/DEL/2000  in
data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  L'art. 4, comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il controllo di legittimita' sugli atti  del  Governo  e  delle
amministrazioni centrali dello Stato e' esercitato, secondo i  moduli
procedimentali definiti dall'art. 24  del  regio  decreto  12  luglio
1934, n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953,
n. 161, nonche' dall'art. 3, comma 11, della legge 14  gennaio  1994,
n. 20,  da  magistrati  assegnati  dal  Consiglio  di  presidenza  ai
seguenti uffici: 
    a) Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio
dei ministri, del Ministero della giustizia  e  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    b) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  dell'interno  e
del Ministero della difesa; 
    c) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e
delle finanze; 
    d) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  dello  sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del Ministero del turismo; 
    e)  Ufficio  di  controllo  sugli  atti   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  del  Ministero  della
transizione ecologica; 
    f) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
del Ministero dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  della
cultura, del Ministero della salute e  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali.». 
    Roma, 27 luglio 2021 
 
                                               Il Presidente: Carlino