IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile  telematicamente
ai titolari di redditi di lavoro  dipendente  e  assimilati  indicati
agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),  g),  con
esclusione delle  indennita'  percepite  dai  membri  del  Parlamento
europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti  nell'anno
precedente, che puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175  del
2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in  base  al
quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le
aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari,
le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi  di   specialistica
ambulatoriale, le strutture per  l'erogazione  delle  prestazioni  di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e
strutture accreditati per l'erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli
iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  nonche'
le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e  non
accreditate  con  riferimento  ai  dati  relativi  alle   prestazioni
sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano  al  Sistema
tessera sanitaria, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  marzo  2008,  attuativo
dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni, i  dati  relativi  alle  prestazioni
sanitarie, ad esclusione di quelle gia'  previste  nel  comma  2  del
medesimo art. 3 del citato decreto legislativo n.  175  del  2014  ai
fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
novembre 2019 che ha previsto la trasmissione telematica  al  Sistema
tessera sanitaria, da parte degli esercenti le professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'art. 4,
comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonche'  da  parte  degli
esercenti la professione di biologo iscritti  all'albo  istituito  ai
sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396, dei dati delle  prestazioni
sanitarie rese alle persone fisiche ai fini  dell'elaborazione  della
dichiarazione dei redditi, a partire dal 1° gennaio 2019; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015 e successive modifiche recante le specifiche  tecniche  e
modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese
sanitarie al Sistema tessera sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27
aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalita' operative del
Sistema tessera sanitaria per consentire  la  compilazione  agevolata
delle spese sanitarie  e  veterinarie  sul  sito  dell'Agenzia  delle
entrate, nonche' la consultazione da parte  del  cittadino  dei  dati
delle proprie spese  sanitarie,  in  attuazione  dell'art.  3,  comma
3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, recante le specifiche tecniche  e  modalita'  operative
relative alla trasmissione al  Sistema  tessera  sanitaria  dei  dati
delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in
relazione alla tracciabilita' del pagamento e quelle sostenute dal 1°
gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e  delle
fatture; 
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante
il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie
che, nel modificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, include tra gli stessi l'Ordine  dei
biologi, istituisce gli rdini delle professioni  sanitarie  tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione e prevede che ciascun ordine
abbia  uno  o  piu'  albi  permanenti,  in  cui   sono   iscritti   i
professionisti  della  rispettiva  professione  e  che   gli   ordini
territoriali siano riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma; 
  Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della citata legge  n.  3  del
2018 che prevede che i collegi dei  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica sono trasformati in ordini dei tecnici sanitari di  radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione; 
  Visto l'art. 4, comma 11, della richiamata legge n. 3 del 2018  che
stabilisce che la Federazione nazionale degli ordini di cui  all'art.
9, lettera c),  della  medesima  legge  assume  la  denominazione  di
Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 13  marzo  2018  che  ha
istituito gli albi delle diciassette professioni sanitarie che  fanno
parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica  e  delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione e si aggiungono a quelli gia'  preesistenti  dei  tecnici
sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari; 
  Visto l'art. 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999,  n.  42,
introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, il quale prevede che ferma restando la possibilita' di avvalersi
delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del
pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di  cui
alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro  che  svolgono  o  abbiano
svolto un'attivita' professionale in regime di  lavoro  dipendente  o
autonomo,  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche  non
continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a  svolgere
le attivita' professionali previste  dal  profilo  della  professione
sanitaria di riferimento, purche' si iscrivano negli elenchi speciali
ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei  tecnici  sanitari  di
radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della
riabilitazione e della prevenzione; 
  Visto l'art. 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quale prevede che entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della medesima legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro
della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui  all'art.  4,
comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 9 agosto  2019,  con  il
quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento  presso  gli
ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle
spese sanitarie; 
  Acquisita la disponibilita' della Federazione nazionale ordini  dei
TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione  e
della prevenzione d'intesa con il Ministero della salute; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con provvedimento n. 232 del 10  giugno  2021
ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate
  dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento  istituiti  con
  il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019. 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  inviano  al   Sistema   tessera
sanitaria i  dati  delle  spese  sanitarie  sostenute  dalle  persone
fisiche a partire  dal  1°  gennaio  2021,  diverse  da  quelle  gia'
previste dall'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  21  novembre
2014,  n.  175,  gli  iscritti  ai  seguenti  elenchi   speciali   ad
esaurimento, istituiti con il decreto del  Ministro  della  salute  9
agosto 2019: 
    a) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
    b) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico audiometrista; 
    c) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico audioprotesista; 
    d) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico ortopedico; 
    e) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di dietista; 
    f) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; 
    g) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria  e  perfusione
cardiovascolare; 
    h) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di igienista dentale; 
    i) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di fisioterapista; 
    j) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di logopedista; 
    k) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di podologo; 
    l) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; 
    m) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria  di  terapista  della  neuro  e  psicomotricita'  dell'eta'
evolutiva; 
    n) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; 
    o) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di terapista occupazionale; 
    p) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di educatore professionale; 
    q) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi  di
lavoro; 
    r) elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il  cui
titolo e' stato conseguito ai sensi della legge 19  maggio  1971,  n.
403.