IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, assegnando al predetto fondo una dotazione di euro 200.000.000,00; Considerato che il predetto art. 37 prevede: a) al comma 2, che il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni; b) al comma 3, che si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 ma che presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. Il medesimo comma 3 dispone, inoltre che non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. I finanziamenti del Fondo sono concessi a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonche' per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432; c) al comma 4, che la gestione del Fondo puo' essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento; Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 37 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 37, criteri, modalita' e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento; Visto, infine, il comma 6 dell'art. 37, che prevede che l'efficacia delle disposizioni in esso contenute e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto l'art. 24 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che assegna ulteriori 200 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all' all'art. 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la sezione 3.3 di detta comunicazione; Considerato che il predetto punto 3.3 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ha l'obiettivo di garantire l'accesso alla liquidita' alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidita' nel contesto della perdurante situazione di crisi economica connessa con la pandemia da COVID-19; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96; Considerata la necessita' di adottare il presente decreto nelle more della decisione della Commissione europea relativa all'approvazione del relativo regime di aiuti, fermo restando che l'efficacia dello stesso e' subordinata alla predetta approvazione, come previsto dall'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 2021; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; b) «amministrazione straordinaria»: la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni; c) «decreto-legge n. 41/2021»: il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; e) «Fondo»: il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficolta' finanziaria, istituito dall'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021; f) «grandi imprese»: le imprese diverse dalle imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, o, se ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, quelle aventi i requisiti di cui all'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 270/1999, con esclusione delle imprese a controllo pubblico; g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; h) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.