IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 37 del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 maggio 2021,  n.  69,  che  ha  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito  fondo
per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le  grandi  imprese  che  si
trovano  in  situazione  di  temporanea  difficolta'  finanziaria  in
relazione   alla   crisi   economica   connessa    con    l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  assegnando  al  predetto   fondo   una
dotazione di euro 200.000.000,00; 
  Considerato che il predetto art. 37 prevede: 
    a) al comma 2, che il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di
finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore
di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente  normativa
dell'Unione  europea,  con  esclusione  delle  imprese  del   settore
bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono  concesse  nei
limiti ed alle condizioni  previste  dal  Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19 di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea  C(2020)  1863  final  del  19  marzo   2020   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    b) al comma 3,  che  si  considerano  in  temporanea  difficolta'
finanziaria le imprese che presentano  flussi  di  cassa  prospettici
inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate  o
che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita  all'art.
2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del
17  giugno  2014   ma   che   presentano   prospettive   di   ripresa
dell'attivita'. Il medesimo comma 3 dispone, inoltre che non possono,
in ogni caso, accedere agli interventi le imprese  che  si  trovavano
gia'  in  «difficolta'»,  come  definita  dal  suddetto  art.  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014, alla  data  del  31  dicembre  2019.  I
finanziamenti del Fondo sono  concessi  a  condizione  che  si  possa
ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla
scadenza. Il Fondo puo' operare  anche  per  il  finanziamento  delle
imprese  in  amministrazione  straordinaria   di   cui   al   decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270  e  al  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347 convertito con modificazioni  dalla  legge  18  febbraio
2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando
quanto previsto al  comma  2,  tramite  la  concessione  di  prestito
diretto  alla   gestione   corrente,   alla   riattivazione   ed   al
completamento  di  impianti,  immobili  ed  attrezzature  industriali
nonche' per le altre misure  indicate  nel  programma  presentato.  I
crediti sorti per la restituzione delle  somme  di  cui  al  presente
comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111,  primo
comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Le
somme restituite sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla
quota capitale sono  riassegnate  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432; 
    c) al comma 4, che la gestione del Fondo puo' essere  affidata  a
organismi in  house,  sulla  base  di  apposita  convenzione  con  il
Ministero dello sviluppo economico, i cui  oneri,  non  superiori  al
rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti
a carico della dotazione finanziaria dell'intervento; 
  Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 37  demanda
a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottarsi  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo
art.   37,   criteri,   modalita'   e   condizioni   per    l'accesso
all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza  dei
presupposti per il rimborso del finanziamento; 
  Visto, infine, il comma 6 dell'art. 37, che prevede che l'efficacia
delle    disposizioni    in    esso    contenute    e'    subordinata
all'autorizzazione  da  parte  della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 24 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73  recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che assegna
ulteriori 200 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per il
sostegno alle grandi imprese di cui all' all'art. 37,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
  Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 con  la
quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19,  indicando  le   relative   condizioni   di
compatibilita'  con  il  mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e, in particolare, la sezione 3.3 di detta comunicazione; 
  Considerato che il predetto punto 3.3 del quadro temporaneo per  le
misure di aiuto di Stato ha l'obiettivo di garantire  l'accesso  alla
liquidita'  alle  imprese  che  si  trovano  in  una  situazione   di
improvvisa  carenza  di  liquidita'  nel  contesto  della  perdurante
situazione di crisi economica connessa con la pandemia da COVID-19; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni  e  modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  125   e   seguenti   recanti
disposizioni  in  merito  agli  obblighi   di   pubblicazione   delle
agevolazioni ricevute; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,  della  legge  9
agosto 2018, n. 96; 
  Considerata la necessita' di adottare  il  presente  decreto  nelle
more   della   decisione   della   Commissione    europea    relativa
all'approvazione del relativo regime di  aiuti,  fermo  restando  che
l'efficacia dello stesso e' subordinata alla  predetta  approvazione,
come previsto dall'art. 37, comma 6,  del  decreto-legge  n.  41  del
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    b)   «amministrazione    straordinaria»:    la    procedura    di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347  convertito,
con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) «decreto-legge n. 41/2021»: il decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, recante «Misure urgenti in materia di  sostegno  alle  imprese  e
agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19»  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
    d) «decreto legislativo  n.  123/1998»:  il  decreto  legislativo
recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    e) «Fondo»: il Fondo per  il  sostegno  alle  grandi  imprese  in
difficolta'  finanziaria,  istituito  dall'art.  37,  comma  1,   del
decreto-legge n. 41/2021; 
    f) «grandi imprese»: le imprese diverse dalle imprese  di  micro,
piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, o, se ammesse alla
procedura di amministrazione straordinaria, quelle aventi i requisiti
di cui all'art. 2, lettera a) del decreto  legislativo  n.  270/1999,
con esclusione delle imprese a controllo pubblico; 
    g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    h) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863  final  del
19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale
la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita'  con  il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.