IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in  materia
di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa e da fondo»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2  marzo  2006,  recante
«Caratteristiche tecniche dei  caschi  protettivi  prescritti  per  i
soggetti di eta' inferiore ai 14 anni  nell'esercizio  della  pratica
dello sci  alpino  e  dello  snowboard»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 2006, n. 162; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2021,  n.  40,  recante
«Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto  2019,  n.  86,  recante
misure in materia di sicurezza nelle discipline  sportive  invernali»
e, in particolare, l'art. 17,  comma  1,  il  quale  stabilisce  che,
nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard,  del
telemark, della slitta e dello slittino, e' fatto obbligo ai soggetti
di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo; 
  Visto, altresi', l'art. 17, comma 3, del citato decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 40, il  quale  prevede  che  il  Ministro  della
salute, di concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il competente organo  del  CONI,  stabilisce,  con
proprio decreto, le caratteristiche tecniche  dei  caschi  protettivi
dei soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni per l'esercizio della
pratica dello sci alpino  e  dello  snowboard,  del  telemark,  della
slitta e dello slittino e determina le modalita' di omologazione, gli
accertamenti della conformita' della produzione e l'effettuazione dei
controlli; 
  Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualita'
di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI; 
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento
delle  legislazioni  nazionali  degli  Stati   membri   relative   ai
dispositivi di protezione individuale; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10,  di  attuazione
delle  direttive  93/68/CEE,  93/95/CEE  e  96/58/CEE   relative   ai
dispositivi di protezione individuale; 
  Visto il regolamento  (UE)  2016/425  del  Parlamento  europeo  sui
dispositivi di protezione  individuale  e  che  abroga  la  direttiva
89/686/CEE del Consiglio; 
  Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle norme  UNI  EN
1077:2008 relative ai «Caschi per la pratica dello sci alpino  e  per
lo snowboard»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta'  inferiore
ai diciotto anni nell'esercizio della  pratica  dello  sci  alpino  e
dello snowboard, del telemark, della slitta e dello  slittino  devono
essere conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme  UNI
EN 1077:2008 e successivi aggiornamenti.