IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25  luglio  1996  che
stabilisce,  per  taluni  veicoli  stradali   che   circolano   nella
Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e
internazionale  e   i   pesi   massimi   autorizzati   nel   traffico
internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti  e
della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6  aprile  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998; 
  Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 febbraio 2002, che modifica la  suddetta  direttiva  96/53/CE,
recepita con il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
259 del 7 novembre 2003; 
  Vista  la  direttiva  2015/719/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2015, che  modifica  la  direttiva  96/53/CE,
recepita con il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 6 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  132
del 9 giugno 2017; 
  Vista la rettifica  alla  direttiva  2015/719/UE  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 207 del 4 agosto 2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e, in particolare, l'art. 71, commi 2,  3  e  4,
che stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti a decretare in materia di norme  costruttive  e  funzionali
dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario,  nonche'  l'art.  229  che  delega  i   Ministri   della
Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro
attribuite,  le  direttive   comunitarie   concernenti   le   materie
disciplinate dallo stesso codice; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli  di  prestazione
in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i
regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 198 del 25 luglio 2019; 
  Vista la decisione (UE)  2019/984  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la  direttiva  96/53/CE  del
Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione  delle  norme
speciali in materia di lunghezza massima  delle  cabine  in  caso  di
miglioramento  delle   prestazioni   aerodinamiche,   dell'efficienza
energetica  e  delle  prestazioni  di  sicurezza,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 164 del 20 giugno 2019; 
  Ritenuto opportuno adeguare i testi dell'ordinamento  interno  alle
modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1242 e dalla decisione
(UE) 2019/984; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e
           del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 
 
  1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e  del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 2, comma 1, la seguente definizione e' inserita  dopo
la definizione di «veicolo alimentato con combustibili alternativi»: 
      «"veicolo a emissioni zero", un "veicolo  pesante  a  emissioni
zero" quale definito all'art. 3,  punto  11),  del  regolamento  (UE)
2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio.»; 
    b) l'art. 9, comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3: Il paragrafo 1 si applica  a  decorrere  dal  1°  settembre
2020»; 
    c) l'art. 10-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il peso massimo  autorizzato  dei  veicoli  alimentati  con
combustibili alternativi  o  a  zero  emissioni  e'  quello  indicato
all'allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4.
I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero  emissioni
devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse
di cui all'allegato I, punto 3. 
  Il  peso  aggiuntivo  necessario  per  i  veicoli  alimentati   con
combustibili alternativi o a zero emissioni e' definito in base  alla
documentazione fornita dal costruttore al  momento  dell'omologazione
del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo e' indicato nella prova
ufficiale richiesta conformemente all'art. 6.»; 
    d) l'allegato I e' cosi' modificato: 
      d.1) il seguente comma e' aggiunto nella  seconda  colonna  dei
punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4: 
        «Nel caso di combinazioni  di  veicoli,  compresi  i  veicoli
alimentati con combustibili alternativi o a zero  emissioni,  i  pesi
massimi autorizzati di cui alla presente  sezione  sono  incrementati
del peso supplementare necessario per la  tecnologia  a  combustibile
alternativo o a zero emissioni per un massimo di  1  tonnellata  e  2
tonnellate rispettivamente»; 
      d.2) il seguente comma e' aggiunto nella  seconda  colonna  del
punto 2.3.1: 
        «Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di  18
tonnellate e' incrementato del peso supplementare necessario  per  la
tecnologia  a  combustibile  alternativo,  per  un   massimo   di   2
tonnellate»; 
      d.3) il seguente comma e'  aggiunto  nella  terza  colonna  del
punto 2.3.2: 
        «Veicoli a  tre  assi  a  zero  emissioni:  il  peso  massimo
autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l'asse motore e'  munito  di
doppi  pneumatici  e  di  sospensioni  pneumatiche   o   riconosciute
equivalenti a livello dell'Unione ai sensi dell'allegato  II,  oppure
quando ciascun asse motore e' munito di doppi pneumatici  e  il  peso
massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate, e' incrementato
del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero  emissioni
per un massimo di 2 tonnellate»; 
      d.4) il punto 2.4 e' sostituito dal seguente: 
        «Autosnodati a 3 assi: 28 t; 
        Autosnodati a 3 assi alimentati con combustibili alternativi:
il peso  massimo  autorizzato  di  28  t  e'  incrementato  del  peso
supplementare   necessario   per   la   tecnologia   a   combustibile
alternativo, per un massimo di 1 t; 
        Autosnodati a tre assi che sono veicoli a emissioni zero:  il
peso massimo autorizzato di 28 tonnellate e'  incrementato  del  peso
supplementare necessario per la tecnologia a emissioni zero,  per  un
massimo di 2 tonnellate».