IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare,
l'art. 29-bis, comma 1,  nel  quale  e'  disposto  che,  al  fine  di
mitigare la crisi economica derivante  dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, un apposito fondo, con una dotazione di  20
milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni di  euro  per  l'anno
2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
di buoni per l'acquisto di servizi termali; 
  Visto il secondo periodo del citato comma 1  dell'art.  29-bis  del
decreto-legge n. 104 del 2020, che stabilisce  che  i  buoni  oggetto
dell'intervento  non  sono  cedibili,   non   costituiscono   reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente; 
  Considerato che il predetto art. 29-bis del  decreto-legge  n.  104
del 2020 prevede, al comma 2, che, con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalita' attuative
dei sopra menzionati buoni per l'acquisto di servizi  termali  e,  al
comma 3, che, per le finalita' di cui al  medesimo  art.  29-bis,  il
Ministero dello sviluppo economico  puo'  avvalersi  di  societa'  in
house mediante stipula  di  apposita  convenzione  e  che  gli  oneri
derivanti dalla  predetta  convenzione  sono  posti  a  carico  delle
risorse assegnate al fondo di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo del 2 per cento delle risorse stesse; 
  Visto l'art. 6-quater del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che
integra il fondo di cui al comma 1 dell'art. 29-bis del decreto-legge
n. 104 del 2020, con ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto il regio decreto 28  settembre  2019,  n.  1924,  recante  il
«Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916,
n.  947,  contenente  disposizioni  sulle  acque   minerali   e   gli
stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini; 
  Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante  il  «Riordino  del
settore termale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017,  recante  «Definizione  ed  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in  particolare,  l'art.  3,
comma 1, lettera g), e l'art. 20, nonche' l'allegato  9  al  medesimo
decreto; 
  Visto l'art. 36 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma  dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  recante  la
«Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie»   e,   in
particolare, gli articoli 194 e 199; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Considerata   la   necessita'   di   dare   impulso   al    sistema
termale-minerario italiano, colpito dagli  effetti  della  gravissima
pandemia da COVID-19; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, «societa' in
house» del Ministero; 
    b) «buono»: il buono di acquisto concesso  ai  cittadini  per  la
fruizione di servizi termali presso gli enti termali  accreditati  ai
fini dell'intervento di cui al presente decreto; 
    c) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, recante  «Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio
dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126»; 
    d) «delegato»: il soggetto autorizzato dal rappresentante  legale
dell'ente  termale  ad  operare,  tramite  apposita   delega,   sulla
piattaforma informatica per la gestione  dell'intervento  di  cui  al
presente decreto; 
    e) «ente termale»:  il  soggetto,  iscritto  nel  registro  delle
imprese, che  opera  nel  settore  termale  e  delle  acque  minerali
curative, come desumibile dall'attivazione nel  certificato  camerale
di attivita' economiche riconducibili al codice Ateco  2007  96.04.20
«Stabilimenti termali»; 
    f) «Fondo»: il fondo istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero ai sensi dell'art. 29-bis del  decreto-legge  n.  104/2020,
destinato  alla  concessione  di  buoni  per  l'acquisto  di  servizi
termali; 
    g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    h)  «regolamento  GDPR»:  il  regolamento   (UE)   2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016  recante  la
disciplina europea  per  la  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali  dati  (General  data  protection  regulation  -
GDPR); 
    i) «Spid»: il Sistema pubblico di identita' digitale che consente
l'accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione  italiana
e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell'art.
64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive  modificazioni
e integrazioni; 
    j) «utente»: il soggetto maggiorenne,  residente  nel  territorio
nazionale, che usufruisce dei servizi termali oggetto di agevolazione
presso uno degli enti termali accreditati.