IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 483, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, che stabilisce che i pensionati  gia'  dipendenti  pubblici  che
fruiscono  di  trattamento  a  carico  della  Gestione  speciale   di
previdenza  dei  dipendenti   dell'amministrazione   pubblica,   gia'
iscritti all'INPDAP, nonche' i dipendenti  o  pensionati  di  enti  e
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  iscritti  ai  fini  pensionistici
presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta  Gestione
speciale di previdenza, che alla data  di  entrata  in  vigore  della
predetta legge non risultano iscritti alla  gestione  unitaria  delle
prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo  1,  comma  245,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono  aderire  alla  stessa,
previa comunicazione scritta all'INPS della volonta' di adesione; 
  Visto l'articolo 1, comma 484, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, che dispone che con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della medesima legge, sono dettate le disposizioni  occorrenti
per l'attuazione del comma 483; 
  Visto l'articolo 1, comma 485, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, che dispone che la comunicazione della volonta' di adesione alla
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  di  cui  al
comma 483 deve essere perentoriamente effettuata entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  484  e  che
l'adesione e' irrevocabile; 
  Visto l'articolo 1, comma 245, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662,  concernente  le  misure  di  razionalizzazione  della   finanza
pubblica, con cui e' stata  istituita  presso  l'INPDAP  la  gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 
  Visto il decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, «Regolamento recante norme
per la gestione  unitaria  delle  prestazioni  creditizie  e  sociali
istituita presso l'INPDAP, da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto l'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che ha disposto l'iscrizione alla gestione unitaria anche per  i
pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono  di  trattamento  a
carico  delle  gestioni  pensionistiche  dell'INPDAP,  ivi   compresa
l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui  all'articolo  1,
comma 245, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  per  i
dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e  successive  modificazioni,  iscritti  ai  fini  pensionistici
presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo
2007, n. 45, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo  unico,
comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso
alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP» che  fissa
l'aliquota contributiva applicabile ai pensionati; 
  Visto l'articolo 21 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
con cui l'INPDAP e' stato soppresso dal 1° gennaio 2012 e le relative
funzioni sono state attribuite all'INPS; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze, reso con nota prot. n. 7536 del 14 settembre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota del 29 gennaio 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 484,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' adottato il Regolamento di attuazione  dell'articolo
1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n.  160:  «Adesione  alla
gestione unitaria delle  prestazioni  creditizie  e  sociali  di  cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 483,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, il presente regolamento si applica: 
    a) ai pensionati, gia'  dipendenti  pubblici,  che  fruiscono  di
trattamento  pensionistico  a  carico  della  Gestione  speciale   di
previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, amministrata
dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012; 
    b) ai pensionati di  enti  e  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, che non fruiscono di trattamento pensionistico  a  carico  della
Gestione speciale di previdenza dei  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica; 
    c) ai dipendenti di  enti  e  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, non  iscritti  alle  casse  pensionistiche  o  ai  fondi  per  i
trattamenti di fine servizio della Gestione  speciale  di  previdenza
dei dipendenti dell'amministrazione pubblica. 
 
                                   N O T E  
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 1, commi 483, 484 e 485 della legge
          27 dicembre 2019, n.  160  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2020-2022): 
                «483.  I  pensionati  gia'  dipendenti  pubblici  che
          fruiscono di trattamento a carico della  Gestione  speciale
          di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica,
          gia' iscritti all'INPDAP, nonche' i dipendenti o pensionati
          di enti e amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          iscritti ai  fini  pensionistici  presso  enti  o  gestioni
          previdenziali diverse dalla predetta Gestione  speciale  di
          previdenza, che  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  non  risultano  iscritti   alla   gestione
          unitaria delle prestazioni  creditizie  e  sociali  di  cui
          all'art. 1, comma 245, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, possono  aderire  alla  stessa,  previa  comunicazione
          scritta all'INPS della volonta' di adesione. 
                484. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  dettate  le  disposizioni  occorrenti   per
          l'attuazione del comma 483. 
                485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere
          effettuata perentoriamente entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  484.
          L'adesione esercitata e' irrevocabile.». 
              - Si  riporta  il  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  245,  della  citata
          legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo. 
              - Il  decreto  28  luglio  1998,  n.  463  (Regolamento
          recante norme per la gestione  unitaria  delle  prestazioni
          creditizie  e  sociali  istituita   presso   l'INPDAP,   da
          adottarsi ai sensi dell'art. 1,  comma  245,  della  L.  23
          dicembre  1996,  n.  662)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 1999, n. 5. 
              - Si riporta il comma 347 dell'art. unico  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266 (Regolamento recante norme per  la
          gestione unitaria delle prestazioni  creditizie  e  sociali
          istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi  dell'art.
          1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-bis,
          comma  2,  del  decreto-legge  14  marzo   2005,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle
          prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza
          oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato,  anche  per  i
          pensionati  gia'  dipendenti  pubblici  che  fruiscono   di
          trattamento a  carico  delle  gestioni  pensionistiche  del
          citato Istituto, ivi compresa  l'iscrizione  alla  gestione
          unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge
          23 dicembre 1996,  n.  662,  nonche'  per  i  dipendenti  o
          pensionati di  enti  e  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  iscritti  ai  fini
          pensionistici presso enti o gestioni previdenziali  diverse
          dall'INPDAP.». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          7 marzo 2007, n. 45 (Regolamento  di  attuazione  dell'art.
          unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  in
          materia di accesso alle  prestazioni  creditizie  agevolate
          erogate dall'INPDAP) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          10 aprile 2007, n. 83. 
              - Si riporta l'art. 21  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
                «Art. 21 (Soppressione enti e  organismi).  -  1.  In
          considerazione   del    processo    di    convergenza    ed
          armonizzazione   del   sistema   pensionistico   attraverso
          l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine  di
          migliorare   l'efficienza   e    l'efficacia    dell'azione
          amministrativa nel settore previdenziale  e  assistenziale,
          l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
          relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede  in
          tutti i rapporti attivi e  passivi  degli  Enti  soppressi.
          Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS  possono  compiere
          solo atti di ordinaria amministrazione. 
                2.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,    da    emanarsi    entro    60    giorni
          dall'approvazione dei bilanci di  chiusura  delle  relative
          gestioni degli Enti soppressi sulla base  delle  risultanze
          dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012,
          le risorse strumentali,  umane  e  finanziarie  degli  Enti
          soppressi sono  trasferite  all'INPS.  Conseguentemente  la
          dotazione organica dell'INPS e' incrementata di  un  numero
          di posti corrispondente alle unita' di personale  di  ruolo
          in servizio presso gli enti soppressi alla data di  entrata
          in vigore del presente  decreto.  Non  sono  trasferite  le
          posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica
          vigente degli enti soppressi, ivi  incluse  quelle  di  cui
          all'art. 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
          Le posizioni soprannumerarie di cui al  precedente  periodo
          costituiscono eccedenze ai sensi dell'art. 33  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148. I due posti di  direttore  generale
          degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti  posti
          di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
          aumento    della    dotazione    organica     dell'Istituto
          incorporante.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
                2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti  di  cui
          al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli  Enti
          soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse  ai
          compiti istituzionali degli stessi. A tale  scopo,  l'INPS,
          nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli  Enti
          soppressi,  e'  rappresentato  e  difeso  in  giudizio  dai
          professionisti legali, gia' in servizio presso  l'INPDAP  e
          l'ENPALS. 
                3. L'Inps subentra, altresi', nella  titolarita'  dei
          rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2  per
          la loro residua durata. 
                4. Gli organi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
          legislativo  30  giugno  1994,   n.   479,   e   successive
          modificazioni, degli enti soppressi ai sensi  del  comma  1
          possono  compiere  solo  gli  adempimenti   connessi   alla
          definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data  di
          approvazione dei medesimi,  e  comunque  non  oltre  il  1º
          aprile 2012. 
                5. I posti corrispondenti all'incarico di  componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
                  a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
                  b) due posti in rappresentanza  del  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   tre   posti   in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle  finanze
          sono  trasformati  in  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale per le esigenze di consulenza,  studio  e  ricerca
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le
          dotazioni   organiche   dei   rispettivi   Ministeri   sono
          conseguentemente incrementate in  attesa  della  emanazione
          delle disposizioni  regolamentari  intese  ad  adeguare  in
          misura   corrispondente   l'organizzazione   dei   medesimi
          Ministeri. La disposizione di cui all'art. 3, comma 7,  del
          citato decreto legislativo n. 479 del 1994,  si  interpreta
          nel  senso   che   i   relativi   posti   concorrono   alla
          determinazione delle percentuali di  cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modifiche ed  integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
          organiche dei Ministeri di appartenenza. 
                6. Per le  medesime  esigenze  di  cui  al  comma  5,
          lettera a), e per assicurare  una  adeguata  rappresentanza
          degli   interessi   cui   corrispondevano    le    funzioni
          istituzionali di ciascuno degli enti soppressi  di  cui  al
          comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e'
          integrato di sei rappresentanti  secondo  criteri  definiti
          con decreto, non regolamentare, del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
                7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di  cui
          al comma 2, l'Inps provvede al  riassetto  organizzativo  e
          funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di  cui
          al    comma    1     operando     una     razionalizzazione
          dell'organizzazione e delle procedure. 
                8.  Le  disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono
          comportare  una  riduzione   dei   costi   complessivi   di
          funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi  non
          inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro
          per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.
          I relativi risparmi sono versati all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnati  al  Fondo  ammortamento
          titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi,
          e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
          derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
          organizzativa degli enti di previdenza, previste  dall'art.
          4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
                9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
          efficienza  e  di  efficacia  di  cui  al   comma   1,   di
          razionalizzazione  dell'organizzazione  amministrativa   ai
          sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
          comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in  carica,
          a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,  promuove  le
          piu'  adeguate  iniziative,   ne   verifica   l'attuazione,
          predispone  rapporti,  con   cadenza   quadrimestrale,   al
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  ordine  allo
          stato di avanzamento del processo di  riordino  conseguente
          alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine  del
          mandato una relazione conclusiva, che attesti  i  risultati
          conseguiti. 
                10.  Al  fine  di  razionalizzare  le  attivita'   di
          approvvigionamento  idrico  nei  territori  delle   Regioni
          Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della  provincia
          di Avellino, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   l'Ente    per    lo    sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia  e
          Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto  in  liquidazione.  Il
          commissario  liquidatore  e'  autorizzato,   al   fine   di
          accelerare le procedure di liquidazione e per  snellire  il
          contenzioso in  essere,  a  stipulare  accordi  transattivi
          anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso  di
          accertamento. Le transazioni di cui al  periodo  precedente
          devono concludersi entro il 31 marzo 2018.  Nei  successivi
          sessanta  giorni  dalla  predetta   data   il   commissario
          predispone  comunque   la   situazione   patrimoniale   del
          soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018. 
                11. Le funzioni del soppresso Ente  con  le  relative
          risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
          2018 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e
          soggetta  all'indirizzo  e  controllo  analogo  degli  enti
          pubblici soci costituita  dallo  Stato  e  partecipata,  ai
          sensi dell'art.  9  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, che esercita i  diritti  del
          socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
          il dipartimento  delegato  all'Autorita'  politica  per  le
          politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo  e  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. Alla societa'  possono  partecipare  le  regioni
          Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste  ultime,
          nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione  alla
          disponibilita' delle  risorse  idriche  che  alimentano  il
          sistema e  tenendo  conto  della  presenza  sul  territorio
          regionale  delle  infrastrutture  di  captazione  e  grande
          adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le  altre
          regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
          distretto   idrografico   dell'Appennino   meridionale   di
          partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
          il divieto  di  cessione  delle  quote  di  capitale  della
          medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
          titolo V del libro quinto del  codice  civile  e  ad  altri
          soggetti  di  diritto  privato  comunque   denominati.   Al
          capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
          in ogni  caso  partecipare  neppure  indirettamente  ne'  a
          seguito  di  conferimenti  o  emissione  di  nuove  azioni,
          comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di  cui
          al titolo V del libro quinto  del  codice  civile  e  altri
          soggetti di diritto privato comunque denominati. La  tutela
          occupazionale e' garantita  con  riferimento  al  personale
          titolare di rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  con
          l'Ente soppresso. Le  passivita'  di  natura  contributiva,
          previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
          costituzione della societa' di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione,  che
          vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
          trasferimento delle funzioni di cui al  primo  periodo  del
          presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
          all'Ente di cui al  comma  10  in  forza  di  provvedimenti
          concessori si intendono attribuiti alla societa'  di  nuova
          costituzione. Al fine di accelerare  le  procedure  per  la
          liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
          agevolando il  Commissario  liquidatore  nella  definizione
          degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
          debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni  immobili
          diversi da quelli aventi natura  strumentale  all'esercizio
          delle relative funzioni sono esclusi  dalle  operazioni  di
          trasferimento al  patrimonio  della  societa'  medesima.  I
          rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
          sorti in capo all'Ente,  producono  effetti  esclusivamente
          nei  confronti  dell'Ente   posto   in   liquidazione.   Il
          Commissario liquidatore  presenta  il  bilancio  finale  di
          liquidazione  dell'Ente  al   Ministero   delle   politiche
          agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,  che  lo
          approva con decreto del Ministro delle politiche  agricole,
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delegato all'Autorita' politica per  le  politiche
          di coesione e per il  Mezzogiorno.  La  tariffa  idrica  da
          applicare  agli   utenti   del   costituito   soggetto   e'
          determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente  (ARERA)  in  accordo  a  quanto  stabilito  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
          2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  231  del  3
          ottobre 2012. Fino all'adozione  delle  misure  di  cui  al
          presente comma e, comunque, non oltre  il  termine  del  30
          settembre 2014 sono sospese le  procedure  esecutive  e  le
          azioni giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI.  A  far  data
          dalla soppressione di cui al comma 10 e  fino  all'adozione
          delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  la   gestione
          liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale  gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
                11.1. Nelle  more  della  costituzione  e  dell'avvio
          della  societa'  di  cui  al  comma   11,   l'avvio   della
          realizzazione degli interventi di competenza  dell'Ente  di
          cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di  interventi
          nel settore idrico di cui  all'art.  1,  comma  516,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e
          negli  altri  programmi  finanziati   con   altre   risorse
          finanziarie  nazionali  ed  europee  che  concorrono   agli
          obiettivi di cui allo  stesso  art.  1,  comma  516,  della
          citata legge n. 205 del 2017, nonche' per la  realizzazione
          degli  ulteriori  interventi  e'  affidato  al   Segretario
          generale   dell'Autorita'   di   distretto   dell'Appennino
          Meridionale in qualita'  di  Commissario  straordinario  di
          governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'art. 1,
          comma  525,  della  citata  legge  n.  205  del  2017,   il
          Commissario  puo'  nominare  un  numero  di   massimo   tre
          subcommissari in relazione alla portata e al  numero  degli
          interventi  sostitutivi  e  puo'  altresi'  avvalersi   del
          personale  dell'Autorita'   di   distretto   dell'Appennino
          Meridionale e di enti pubblici e societa'  in  house  delle
          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
          competenza  tecnica;  al  Commissario   si   applicano   le
          previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
          ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  A  tali   fini
          l'Autorita'  di  distretto  dell'Appennino  Meridionale  e'
          autorizzata ad assumere,  previa  selezione  pubblica,  con
          contratto di lavoro a tempo determinato non  rinnovabile  e
          non superiore a trentasei mesi a  partire  dall'anno  2019,
          ulteriori unita' di  personale  con  funzioni  tecniche  di
          supporto alle attivita' svolte dal Commissario,  in  deroga
          ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di   personale
          previsti dalla normativa  vigente,  fino  a  40  unita',  e
          comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione
          d'anno. Gli oneri per il compenso  del  Commissario  e  dei
          subcommissari sono posti a carico delle  risorse  destinate
          agli  interventi.  I  compensi  del   Commissario   e   dei
          subcommissari sono stabiliti  in  misura  non  superiore  a
          quella indicata all'art. 15, comma 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Il  Commissario  provvede  al
          trasferimento alla  societa'  di  cui  al  comma  11  delle
          attivita' di cui al presente comma e dei relativi  rapporti
          attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla  costituzione
          della medesima societa'. Nel caso  sia  nominato  un  nuovo
          Segretario generale, il Commissario cessa  dall'incarico  e
          viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario. 
                11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa  in
          materia  di  affidamento  del  servizio  idrico  integrato,
          l'affidamento alla societa' di cui all'art. 2, comma 1, del
          decreto legislativo 11 maggio 1999, n.  141,  e'  prorogato
          fino al 31 dicembre 2023. 
                12. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto, e' istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini,  che
          svolge le funzioni, con  le  inerenti  risorse  finanziarie
          strumentali e di personale, attribuite dall'art. 63,  comma
          8, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  al
          consorzio del Ticino - Ente autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente  autonomo  per  la
          costruzione,   manutenzione   ed    esercizio    dell'opera
          regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
          autonomo per  la  costruzione,  manutenzione  ed  esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
          l'ordinaria  amministrazione   e   lo   svolgimento   delle
          attivita'  istituzionali  fino  all'avvio   del   Consorzio
          nazionale, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nomina  un   commissario   e   un   sub
          commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
          delle finanze, un collegio  dei  revisori  formato  da  tre
          membri, di cui uno con funzioni di presidente.  Dalla  data
          di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  il  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  d'Iseo  e  il
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di Como sono soppressi e i  relativi  organi  decadono.  La
          denominazione  "Consorzio  nazionale  per  i  grandi  laghi
          prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          le denominazioni: "Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
          la  costruzione,  manutenzione  ed   esercizio   dell'opera
          regolatrice del lago  Maggiore",  "Consorzio  dell'Oglio  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera  regolatrice  del  lago  d'Iseo"  e   "Consorzio
          dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,  manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como".  Con
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti  in
          materia di ambiente, che si esprimono  entro  venti  giorni
          dalla data di assegnazione, sono determinati,  in  coerenza
          con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita'  e
          rappresentativita',  gli  organi   di   amministrazione   e
          controllo, la sede, nonche' le modalita' di  funzionamento,
          e  sono  trasferite  le  risorse   strumentali,   umane   e
          finanziarie  degli  enti  soppressi,   sulla   base   delle
          risultanze dei bilanci di chiusura delle relative  gestioni
          alla data di soppressione. I predetti bilanci  di  chiusura
          sono  deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di
          soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
          interno di  controllo  in  carica  alla  medesima  data,  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
          dei soppressi consorzi,  i  compensi,  indennita'  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati  ad  essi  spettanti  sono
          corrisposti fino alla data di soppressione mentre  per  gli
          adempimenti   di   cui   al   precedente   periodo   spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo  indeterminato
          dei   soppressi   Consorzi    mantengono    l'inquadramento
          previdenziale di provenienza e sono  inquadrati  nei  ruoli
          del Consorzio nazionale per i grandi laghi  prealpini,  cui
          si applica il contratto collettivo nazionale  del  comparto
          enti pubblici non  economici.  La  dotazione  organica  del
          Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini  non  puo'
          eccedere il numero del personale in servizio, alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, presso i  soppressi
          Consorzi. 
                13. Gli enti di cui all'allegato A sono  soppressi  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e i  relativi  organi  decadono,  fatti  salvi  gli
          adempimenti di cui al comma 15. 
                14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma
          13  dalla  normativa  vigente   e   le   inerenti   risorse
          finanziarie e  strumentali  compresi  i  relativi  rapporti
          giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che  sia
          esperita  alcuna   procedura   di   liquidazione,   neppure
          giudiziale,   alle   amministrazioni    corrispondentemente
          indicate nel medesimo allegato A. 
                15.  Con  decreti  non  regolamentari  del   Ministro
          interessato, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
          finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia'  in   capo   all'ente   soppresso,   l'amministrazione
          incorporante puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
          svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,
          ivi comprese le operazioni di  pagamento  e  riscossione  a
          valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
          che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
          decreti medesimi. 
                16. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge, i  bilanci  di  chiusura
          degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
          alla  data  di  cessazione   dell'ente,   corredati   della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per  l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  componenti
          degli organi degli enti di cui  al  comma  13  i  compensi,
          indennita' o altri emolumenti comunque denominati  ad  essi
          spettanti sono corrisposti fino alla data di  soppressione.
          Per gli adempimenti di cui al primo  periodo  del  presente
          comma   ai   componenti   dei   predetti   organi    spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. 
                17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite,  le
          amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
          comandato nel limite massimo delle  unita'  previste  dalle
          specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive  degli
          enti soppressi. 
                18. Le amministrazioni di destinazione  esercitano  i
          compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi  con
          le articolazioni  amministrative  individuate  mediante  le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Al fine di garantire  la  continuita'  delle
          attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
          di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
          processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente
          capo ai predetti enti continua ad essere esercitata  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. 
                19.  Con  riguardo  all'Agenzia  nazionale   per   la
          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono
          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei
          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi
          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                19-bis.   All'onere   derivante   dal   funzionamento
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   in
          relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
          idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede  mediante  un
          contributo di importo non superiore all'uno per  mille  dei
          ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
          i servizi stessi, ai sensi dell'art. 2, comma  38,  lettera
          b), della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e  successive
          modificazioni, e dell'art. 1, comma 68-bis, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. 
                19-ter. In ragione delle nuove competenze  attribuite
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
          comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
          di quaranta posti. 
                20. La Commissione Nazionale per la  Vigilanza  sulle
          Risorse idriche e' soppressa. 
 
                                                           Allegato A 
    

=====================================================================
|                        |   Amministrazione    |                   |
|     Ente soppresso     |     interessata      | Ente incorporante |
+========================+======================+===================+
|Agenzia nazionale per la|Ministero             |                   |
|regolazione e la        |dell'ambiente e della |Autorita' per      |
|vigilanza in materia di |tutela del territorio |l'energia elettrica|
|acqua                   |e del mare            |e il gas           |
+------------------------+----------------------+-------------------+
|                        |                      |Ministero          |
|                        |                      |dell'ambiente e    |
|                        |                      |della tutela del   |
|                        |                      |territorio e del   |
|                        |                      |mare               |
+------------------------+----------------------+-------------------+
|                        |                      |Ministero dello    |
|                        |                      |sviluppo economico,|
|                        |                      |di concerto con il |
|                        |                      |Ministero          |
|                        |                      |dell'ambiente e    |
|                        |                      |della tutela del   |
|Agenzia per la sicurezza|Ministero dello       |territorio e del   |
|nucleare                |sviluppo economico    |mare               |
+------------------------+----------------------+-------------------+
|Agenzia nazionale di    |                      |Autorita' per le   |
|regolamentazione del    |Ministero dello       |garanzie nelle     |
|settore postale         |sviluppo economico    |comunicazioni      |
+------------------------+----------------------+-------------------+

    
                20-bis 
                21. Dall'attuazione dei commi  da  13  a  20-bis  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
            Note all'art. 1: 
 
              - Per il testo dell'art.  1,  commi  483  e  484  della
          citata legge n. 160 del  2019,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art.  1,  comma  245  della  citata
          legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 2 del citato  decreto
          legislativo n. 165  del  2001,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.