IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6,
recante disposizioni sull'autonomia delle universita';
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, l'art. 5,
comma 1, lettere b) e c), il comma 4, lettere h), c), d) e) ed f), il
comma 5 e l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante
«Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5», e in particolare:
l'art. 4 che disciplina la «Programmazione triennale del
personale», prevedendo, al comma 2, che la programmazione e'
realizzata assicurando, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3
dello stesso decreto legislativo, la piena sostenibilita' delle spese
nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7 del medesimo
decreto, e al comma 5, che entro i sei mesi precedenti la scadenza di
ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono
stabiliti gli indirizzi della programmazione triennale del personale;
l'art. 7 recante disposizioni sul rispetto dei limiti per le
spese di personale e per indebitamento, il quale prevede al comma 6
che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio
di programmazione e avente validita' triennale;
Visto l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale prevede che: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite
di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento
di quella relativa al corrispondente personale complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del
60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del
100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le
universita' che rispettano la condizione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle
successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo art. 7
possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo
periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui
all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente
riferita ai ricercatori di cui al citato art. 24, comma 3, lettera
a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal
presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che
si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e'
consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'art.
24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza
che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo
quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, con
riferimento alle facolta' assunzionali del personale a tempo
indeterminato e dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente, delle assunzioni di cui ai periodi
precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone
gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze (...)»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare
l'art. 19, comma 1, lettera d-bis, che introduce all'art. 18, comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le seguenti disposizioni:
«4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di personale
inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della
predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le
procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia' in servizio
presso altre universita', aventi indicatore delle spese di personale
pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di
significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli
organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita' di
attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le
facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono
assegnate all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti
all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui
all'art. 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, e all'art. 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' di quelle riferite alle categorie protette»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016,
recante «Indirizzi della programmazione del personale universitario
per il triennio 2016-2018»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12
febbraio 2019, recante «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle
spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle
universita', per il triennio 2018-2020, a norma dell'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante
disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del
commissariamento degli Atenei;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in
particolare l'art. 23, commi 2 e 4-bis;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in
particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 20 giugno 2019 (prot. n. 19848) concernente gli
indirizzi per la programmazione del personale universitario per il
triennio 2019-2021, sulla quale il Ministero dell'economia e delle
finanze ha espresso il proprio assenso con nota del 2 agosto 2019
(prot. n. 14946), confermata dal MIUR con nota del 7 novembre 2019
(prot. n. 33523);
Considerata la necessita' di definire gli indirizzi per la
programmazione del personale universitario e di dettare altresi'
disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e
delle spese di indebitamento, relativi al triennio 2021-2023;
Ritenuta l'opportunita' di assicurare ad ogni Ateneo un contingente
minimo assunzionale per una spesa media non superiore al 50 per cento
di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno
precedente e, esclusivamente per le universita' con migliori
indicatori di bilancio, la possibilita' di disporre di maggiori
margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio,
ponendo tuttavia un limite all'incremento della spesa sul turn over;
Su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, nominato
con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto detta gli indirizzi per la programmazione
del personale universitario, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e reca disposizioni per il
rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di
indebitamento delle universita' statali, ai sensi dell'art. 7, comma
6, del medesimo decreto legislativo, per il triennio 2021-2023.
2. Gli indirizzi e le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle istituzioni universitarie statali.