LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso che: con decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2021 sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonche' dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 17 e 18 ottobre 2021; nelle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia sono previste nel periodo tra settembre e ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio; Visti: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014»; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art. 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»; Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»; Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»; Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche; Vista la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana; Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»; Vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»; Vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»; Vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»; Vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle citta' metropolitane»; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni; Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34, e dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18; Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39; Rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale; Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l. 3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'art. 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.