LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che: 
    con decreto del Ministro dell'interno  del  3  agosto  2021  sono
state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021  le  consultazioni  per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle  regioni
a statuto  ordinario,  nonche'  dei  consigli  circoscrizionali,  con
eventuale turno di ballottaggio per i giorni 17 e 18 ottobre 2021; 
    nelle   Regioni   autonome   Friuli-Venezia   Giulia,   Sardegna,
Trentino-Alto Adige,  Valle  d'Aosta  e  Sicilia  sono  previste  nel
periodo tra settembre e ottobre 2021 le consultazioni per  l'elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali con  eventuale  turno  di
ballottaggio; 
  Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  Rai
e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
177; l'art. 1 della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  e  successive
modifiche; l'art. 1,  comma  3,  della  vigente  Convenzione  tra  il
Ministero delle  comunicazioni  e  la  Rai;  gli  Atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modifiche; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante il «Testo unico delle leggi per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; 
  Vista la legge 7  giugno  1991,  n.  182,  recante  «Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali»; 
  Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta  del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto  il   decreto   del   Presidente   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione  ed  elezione  degli  organi
delle amministrazioni  comunali,  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e  dal  decreto  del
Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014»; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  l,  recante  lo
Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive
modificazioni  ed   integrazioni,   e   in   particolare   la   legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art.  13
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27  marzo  1968,
n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante «Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile  1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio  1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli  adempimenti  in
materia elettorale»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15  marzo  2001,
n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche ed integrazioni alla  legge  regionale
n. 49 del 1995»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013,
n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche  alla
legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»; 
  Visto lo Statuto speciale della Regione  autonoma  della  Sardegna,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3   e
successive modifiche; 
  Vista la legge della  Regione  Sardegna  17  gennaio  2005,  n.  2,
recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo
Statuto della Regione siciliana; 
  Visto il decreto del presidente della Regione siciliana  20  agosto
1960, n. 3, modificato  con  decreto  del  presidente  della  Regione
siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «Approvazione del Testo unico
delle leggi  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella  Regione
siciliana»; 
  Vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante
«Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana  a
suffragio  universale  e  diretto.   Nuove   norme   per   l'elezione
dell'Assemblea   regionale   siciliana.   Disposizioni    concernenti
l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»; 
  Vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante
«Modifica di norme in materia di elezione, composizione  e  decadenza
degli organi comunali e provinciali»; 
  Vista la legge della  Regione  siciliana  10  aprile  2013,  n.  8,
recante «Norme in materia di rappresentanza e  doppia  preferenza  di
genere»; 
  Vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014,  n.
8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e  delle  citta'
metropolitane»; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  recante  lo
Statuto speciale  della  Regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995,  n.  4,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  elezioni   comunali»,   come
modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34, e dalla  legge
regionale 6 dicembre 2019, n. 18; 
  Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n.  34,
recante  «Elezione  diretta  del  sindaco,  del  vicesindaco  e   del
consiglio comunale. Votazione e  scrutinio  mediante  apparecchiature
elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale  23
novembre 2009, n. 39; 
  Rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1,  comma  2,
della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi  autogestiti
nei periodi non interessati da  campagne  elettorali  o  referendarie
approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre
2002,  che  le  predette  elezioni  interessano   oltre   un   quarto
dell'intero corpo elettorale nazionale; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono   alle   campagne   per   le    elezioni    comunali    e
circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di   ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa, e si applicano  su  tutto  il
territorio nazionale. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma l. 
  3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di
cui all'art. 2, che hanno luogo  esclusivamente  in  sede  regionale,
sono organizzate e programmate a  cura  della  Testata  giornalistica
regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un
capoluogo di provincia.