IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona
bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona
arancione e alla lettera d) la Zona rossa;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione
delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al
fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettivita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il quadro
delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto
virus in materia di istruzione scolastica, universita', trasporti e
attivita' sociali;
Considerata la necessita' di disporre misure urgenti a seguito
dell'attacco informatico subito dai sistemi della Regione Lazio tra
il 31 luglio e il 1° agosto 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e del Ministro della salute;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART.1
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per
prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione e nelle universita')
1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore
della scuola come comunita' e di tutelare la sfera sociale e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attivita'
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono
svolti in presenza. Le attivita' didattiche e curriculari delle
universita' sono svolte prioritariamente in presenza.
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle
attivita' di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita',
le seguenti misure minime di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore ai
sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili
con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attivita' sportive;
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e
universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da
SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi
educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, nonche' ai sensi dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida
possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di
sicurezza relative allo svolgimento delle attivita' didattiche e
scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma
2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti
completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione
in corso di validita'. Le universita' possono derogare alle
disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attivita'
didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che
abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di
guarigione in corso di validita'.
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al
comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di
eccezionale e straordinaria necessita' dovuta all'insorgenza di
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I
provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati
sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi
di adeguatezza e proporzionalita', in particolare con riferimento al
loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti
provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilita' di
svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con
bisogni educativi speciali.
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al
personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le
prescrizioni previste dal presente decreto, nonche' dalle linee guida
e dai protocolli di cui al comma 3.
6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-bis e' inserito il seguente:
"ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e
universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte
del personale scolastico e di quello universitario e' considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il
rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi
dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare
del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche
di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita'
individuate dalle universita'.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".
7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni
di alta formazione collegate alle universita'.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui
commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento,
delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di
screening della popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in
legge 24 aprile 2020, n. 27
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al
personale supplente chiamato per la sostituzione del personale
assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa di 358 milioni di
euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo
anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle
giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al
comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti
eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e
delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al
fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per
la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle
disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.