IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute 8 marzo 2010, n. 65, concernente il regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature; Visto l'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che «(...) a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.»; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1039, lettera c) della predetta legge 205/2017, in base al quale «sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022 come contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giungo 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia per la liberazione delle frequenze della banda 700MHz prevista dalla decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 e dall'art. 1, comma 1032, della legge n. 205 del 2017 (c.d. Road Map); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 18 ottobre 2019 (c.d. Bonus TV - decoder), concernente l'erogazione dei contributi per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019; Visto, altresi', l'art. 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46, in base al quale «Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa»; Considerato che,con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 614 della legge n. 178 del 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, recante «regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Considerato che l'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto un ulteriore contributo in caso di corretto smaltimento di apparati televisivi acquistati entro il 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10; Valutata, inoltre, l'opportunita' di assicurare l'accesso al beneficio in favore delle persone fisiche, che al 31 dicembre 2020 risultino di eta' pari o superiore a 75 anni, residenti in Italia ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affinche' abbiano la possibilita' di acquistare un nuovo televisore o un decoder; Ritenuto, in ragione dell'estensione della platea dei beneficiari e della tendenziale diminuzione dei prezzi, di dover rimodulare l'ammontare dei contributi di cui al decreto ministeriale del 18 ottobre 2019, riducendolo a 30,00 euro o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», ed in particolare l'art. 17, che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione del contributo 1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 18 ottobre 2019, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi in vista del passaggio della televisione digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti. 2. Ai fini del presente decreto sono da considerarsi obsolete le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente alla data del 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265 3. A far data dalla entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili, il contributo di cui al precedente comma 1 e' concesso a tutti gli utenti finali, titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico su cui e' addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che corrispondono il suddetto canone con modello F24 al momento della richiesta del contributo, per l'acquisto di apparati di ricezione televisiva a fronte dell'avvio a riciclo di apparati di ricezione televisiva non dotati di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10. 4. Il contributo e' riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione nonche' alle persone fisiche, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 risultino di eta' pari o superiore a settantacinque anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che abbiano provveduto all'avvio al riciclo virtuoso, secondo le modalita' indicate al successivo art. 2. 5. Il contributo e' cumulabile con quello di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, per l'acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo, ferme restando le previsioni del sopracitato decreto, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' ridotto a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore. 6. Le persone fisiche che, al 31 dicembre 2020, risultino di eta' pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fruiscono del contributo di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, mediante autocertificazione dell'esenzione all'atto dell'acquisto, in luogo dell'autocertificazione prevista dall'art. 2, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 18 ottobre 2019. Alla richiesta e' allegata copia di un documento di identita' in corso di validita' e del codice fiscale dell'acquirente. 7. Per i produttori e i venditori, ivi inclusi quelli del commercio elettronico, restano in vigore le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto interministeriale 18 ottobre 2019, e quanto indicato al successivo art. 2, e dei commi 1 degli articoli 1 e 3 del decreto interministeriale dell'8 marzo 2010. 8. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, conformemente alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, al fine di evitare ogni discriminazione ingiustificata tra le piattaforme televisive potenzialmente coinvolte.