IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e'  stato  prorogato  fino  al  31
gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del  13  gennaio
2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30  aprile
2021 e la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021  che
ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino  al  31
luglio 2021; 
  Visto il decreto legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di  attivita'  sociali  ed  economiche»  che
all'articolo  1  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 dicembre 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e  667  del  22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n.
673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020,  n.  684  del  24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto  2020,  n.  693  del  17
agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020,
n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707  del  13
ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715  del
25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2  febbraio  2021,  738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17  marzo  2021,  n.
752 del 19 marzo 2021, n. 768 del 14  aprile  2021,  n.  772  del  30
aprile 2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n.
777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio  2021,  n.  781  del  28
maggio 2021  e  n.  784  del  12  luglio  2021,  recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la  quale,  tra  l'altro,  il  Ministero  della   salute   e'   stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'articolo 24 del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, e  successive  modifiche,  e  alle  disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del Soggetto  attuatore
per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 532 del 18 febbraio 2020,  recante  integrazione,  compiti  e
funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
per la gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. 1250 del 3 maggio 2021, recante ulteriori disposizioni  inerenti
il soggetto attuatore del Ministero  della  salute  per  la  gestione
delle attivita' connesse alla  gestione  dell'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili e in particolare l'articolo 1, in  virtu'
del quale in caso di sopravvenuta vacanza del Segretario generale del
Ministero della  salute,  individuato  Soggetto  attuatore  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto del Capo  Dipartimento  della  protezione
civile rep. 414 del 7 febbraio 2020,  le  funzioni  e  i  compiti  di
Soggetto attuatore, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile rep.  532  del  18  febbraio
2020,  sono  assicurati  dal  direttore   generale   del   personale,
dell'organizzazione e del bilancio; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21 febbraio  2020,  con  la  quale  il  predetto  Soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
i contratti gia' autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,
dell'ordinanza del Ministero della salute del 25  gennaio  2020  e  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo  di  77  unita',
della durata non superiore al  termine  di  vigenza  dello  stato  di
emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, all'articolo 7,  commi  5-bis,  6  e  6-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  all'Accordo  collettivo
nazionale 23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 643 del 1° marzo 2020,  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
Soggetto attuatore di cui citato decreto del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile rep. n. 414 del  7  febbraio  2020  e'  stato
autorizzato a conferire fino a  cinque  incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa, della durata non superiore al  termine  di
vigenza dello stato di emergenza, in  deroga  all'articolo  7,  commi
5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 e, in particolare, l'articolo 1, con
il quale il Soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei poteri di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' stato
autorizzato ad affidare in  outsourcing,  per  il  potenziamento  del
Servizio 1500 - numero di pubblica utilita',  relativo  all'infezione
da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio  di  contact  center  di
primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo  tutti
i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi; l'articolo 2, con
il  quale  il  citato  Soggetto  attuatore  e'  stato  autorizzato  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, a personale medico, nel  numero  massimo  di  trentotto
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello  stato
di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-bis, 6  e  6-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  all'Accordo  collettivo
nazionale 23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale  il  citato  Soggetto
attuatore  e'  stato  autorizzato  a   prorogare   l'affidamento   in
outsourcing del servizio di contact center di primo  livello  per  il
potenziamento del Servizio 1500  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 736 del 30 gennaio 2021, con la  quale,  tra  l'altro,  il
Ministero della salute e' stato autorizzato ad avvalersi, fino al  30
aprile 2021, mediante il  Soggetto  attuatore  gia'  individuato  con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414  del
7  febbraio  2020,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa gia'  prorogati
al 31 gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020,
alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato Soggetto attuatore
del e' stato autorizzato a prorogare, sempre fino al 30 aprile  2021,
l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di  primo
livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'articolo 1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 645 dell'8 marzo 2020; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 772 del 30 aprile 2021  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 luglio
2021, mediante il Soggetto attuatore individuato con decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7 febbraio 2020,
e  successive  modifiche   e   integrazioni,   degli   incarichi   di
collaborazione coordinata e continuativa, gia' prorogati al 30 aprile
2021,  di  cui  all'art.  1  comma  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, n. 736  del  30  gennaio  2021,
alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato soggetto attuatore
e' stato autorizzato  a  prorogare  fino  al  31  luglio  2021  anche
l'affidamento in outsourcing del servizio  di  contact  center  di  I
livello attivato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2021, registrato alla Corte dei conti  in  data  20  maggio  2021  al
foglio n. 1789, con il quale e' stato nominato  il  nuovo  Segretario
generale del Ministero della salute; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  la   continuita'   delle
attivita' degli Uffici del Ministero  della  salute,  conseguenti  al
rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
e, in particolare, anche riferiti al  potenziamento  dei  sistemi  di
controllo sanitario centrali e periferici; 
  Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al  Soggetto
attuatore del Ministero della salute di cui  all'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020,
risultano disponibili risorse economiche non spese; 
  Considerato  che  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dal
mantenimento dei livelli di controllo sanitario  e  di  attivita'  di
profilassi nazionale e internazionale attivati,  il  Ministero  della
salute ha comunicato la disponibilita'  ad  integrare  la  richiamata
contabilita' speciale con le risorse proprie gia' stanziate,  per  il
2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e  il
controllo delle malattie (CCM); 
  Considerato che la specificita' della  situazione  emergenziale  ha
visto  il  coinvolgimento  diretto  del  Ministero  della  salute  e,
conseguentemente, l'impegno  effettivo  del  personale  del  predetto
Dicastero nelle attivita'  connesse  all'emergenza,  con  conseguente
necessita' che al personale  non  dirigenziale  del  Ministero  della
salute  vengano  corrisposti  compensi  per  prestazioni  di   lavoro
straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore
mensili, oltre i limiti di spesa  previsti  dalla  vigente  normativa
anche contrattuale; 
  Viste le note del Ministero della salute prot. n.  0008838  del  22
luglio 2021 e prot. n. 0013987 del 30 luglio 2021; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi,  fino  al
31 dicembre 2021, mediante  il  Soggetto  attuatore  individuato  con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del
7  febbraio  2020,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  degli
incarichi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui
all'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio  2020  e  alle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  637
del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell'8 marzo  2020,
n. 716 del 26 novembre 2020 e n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 772 del
30 aprile 2021, nel limite massimo di  100  medici,  1  psicologo,  3
infermieri  e  5  giornalisti  con   oneri   quantificati   in   euro
3.499.049,45. 
  2. Al fine di  assicurare  gli  interventi  urgenti  di  protezione
civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, gli incarichi di collaborazione di  cui  al  comma  1,
possono essere conferiti al personale medico abilitato  all'esercizio
della professione medica e iscritto al relativo ordine professionale,
anche durante l'iscrizione ai corsi di  specializzazione,  a  partire
dal primo anno di  corso,  al  di  fuori  dell'orario  dedicato  alla
formazione specialistica e in deroga alle  incompatibilita'  previste
dai  contratti  di  formazione  specialistica  di  cui   al   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  3. Il personale medico di  cui  al  comma  1,  continua  ad  essere
autorizzato  in  via  straordinaria  anche  allo  svolgimento   delle
funzioni proprie del medico di  porto  ed  aeroporto  in  materia  di
profilassi  internazionale,  di   cui   all'articolo   2,   comma   2
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
637/2020. 
  4. Il Soggetto attuatore e',  altresi',  autorizzato  a  prorogare,
fino al 31 dicembre 2021 l'affidamento in outsourcing del servizio di
contact center  di  I  livello  attivato  ai  sensi  dell'articolo  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero
di pubblica utilita', prorogato al 31 luglio  2021  dall'articolo  1,
comma 3, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 772 del 30 aprile 2021,  con  oneri  quantificati  in  euro
4.190.000,00. 
  5. Dal 1° agosto 2021 e fino al  31  dicembre  2021,  il  Ministero
della salute e' autorizzato,  anche  oltre  i  limiti  delle  risorse
assegnate  nell'anno  2021,  fermo   restando   il   rispetto   delle
disposizioni vigenti in materia  di  durata  massima  dell'orario  di
lavoro,  a  corrispondere  al  proprio  personale  non   dirigenziale
direttamente impegnato  nell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente  reso
in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di 50 ore mensili
pro-capite,   esclusivamente    nei    confronti    dei    dipendenti
effettivamente impiegati  in  attivita'  direttamente  connesse  alla
gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e
di spesa previsti  dalla  normativa  anche  contrattuale  vigente  in
materia, nel limite massimo di spesa  di  euro  270.000,00  a  carico
delle risorse indicate al comma 6. 
  6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,  4  e
5, quantificati complessivamente  in  euro  7.959.049,45  per  l'anno
2021, si  provvede  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'ordinanza del capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute e' autorizzato  a
trasferire sulla predetta contabilita' speciale le  risorse  pari  ad
euro 7.191.489,71 allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per
la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). A  tale  fine  il
capitolo 4393 e' integrato  di  3.791.489,71  euro  per  l'anno  2021
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui
al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio