L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta  legge  n.  183/1987  ed  in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n.  144,  che,  all'articolo  3,  ha
previsto  il  trasferimento  dei  compiti  di  gestione   tecnica   e
finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti
per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE,  che  devolve  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha  istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, a favore di programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 ottobre 2013, recante  l'organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  Regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'articolo 35 del predetto regolamento  (UE)
n. 1308/2013, cosi' come modificato dall'articolo 4  del  regolamento
(UE) n. 2393/2017 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  13
dicembre 2017, il quale prevede che gli Stati membri, in aggiunta  al
fondo  di  esercizio,  possono  concedere  alle   organizzazioni   di
produttori operanti in regioni, il cui livello di organizzazione  dei
produttori nel settore ortofrutticolo e' notevolmente inferiore  alla
media dell'Unione,  un  aiuto  finanziario  nazionale  non  superiore
all'80 per cento dei contributi finanziari di  cui  alla  lettera  a)
paragrafo 1 dell' art. 32 del citato reg. 1308/2013; 
  Visto l'articolo 35 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, che
riferendosi al  livello  di  organizzazione  dei  produttori  in  una
regione di uno Stato membro stabilisce che si considera  notevolmente
inferiore  alla  media  dell'Unione  quando  il  livello   medio   di
organizzazione   e'   stato   per   tre   anni   consecutivi,   prima
dell'attuazione del programma operativo, inferiore al  20  per  cento
del valore medio della produzione ortofrutticola regionale  calcolata
secondo le modalita' previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  891/2017  della  Commissione
del 13 marzo 2017, come modificato dal regolamento delegato  (UE)  n.
1145/2018 del 7 giugno 2018,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 recante modalita' di applicazione relativamente al  settore
degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli  trasformati  ed   in
particolare l'articolo 52, paragrafo 2,  concernente  il  livello  di
organizzazione dei produttori e la definizione di «regione»; 
  Vista la nota 0152331 del 1° aprile 2021, con la quale il Ministero
delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  -  D.G.  delle
politiche internazionali e dell'Unione europea,  ha  notificato  alla
Commissione europea gli importi dell'aiuto finanziario nazionale  per
l'anno  2021,  da   erogare   alle   organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli aventi diritto e  operanti  nelle  regioni  con  basso
livello di aggregazione, ai sensi dell'articolo  52  del  regolamento
delegato (UE) n. 891/2017, come modificato dal  regolamento  (UE)  n.
1145/2018; 
  Vista la nota n. 0160635  dell'8  aprile  2021,  con  la  quale  il
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  -  D.G.
delle politiche internazionali e  dell'Unione  europea,  richiede  lo
stanziamento  di  euro  1.587.820,73  per   l'erogazione   dell'aiuto
finanziario   nazionale    alle    organizzazioni    di    produttori
ortofrutticoli, aventi diritto a norma dell'articolo  35  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 a valere sulle disponibilita' del Fondo
di rotazione per l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui
alla legge n. 183/1987; 
  Considerata la necessita' di ricorrere  per  tale  fabbisogno  alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87 e che il  suddetto
progetto e' stato  censito  sul  Sistema  finanziario  IGRUE,  codice
2021ORTOFRUTTA; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20
aprile 2021  tenutasi  in  modalita'  di  videoconferenza,  ai  sensi
dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge  n.  18/2020,  convertito
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art.  263,
decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021, come prorogato  dal  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, art. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il finanziamento nazionale  pubblico,  a  carico  del  Fondo  di
rotazione  di  cui  alla  legge   n.   183/1987,   a   favore   delle
organizzazioni di produttori  nel  settore  ortofrutticolo,  previsto
dall'art. 35 del citato regolamento (UE)  n.  1308/2013,  per  l'anno
2021, e' pari ad euro 1.587.820,73. 
  2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di  cui  al
punto 1, vengono  effettuate  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa  vigente,  sulla   base   delle   richieste   di   rimborso
informatizzate inoltrate dall'AGEA. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -
D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea,  l'AGEA  e
gli Organismi pagatori regionali  effettuano  i  controlli  circa  la
sussistenza, anche in capo ai  beneficiari,  dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto  2,
nonche' verificano che i finanziamenti comunitari e  nazionali  siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa comunitaria e nazionale vigente. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -
D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione  europea,  comunica
al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di  risorse  operate  dalla
Commissione europea, al fine di adeguare la  corrispondente  quota  a
carico del Fondo di rotazione. 
  5.  In  caso  di  restituzione,  a  qualunque  titolo,  di  risorse
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si
attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di  cui  al
punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento  nazionale  gia'
erogate. 
  6.  Al  termine  dell'intervento,  il  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali - D.G. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea,  comunica  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale  sull'utilizzo
delle risorse nazionali, e delle eventuali somme  da  disimpegnare  a
valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo  di  rotazione
di cui al punto 1 del presente decreto. 
  7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 maggio 2021 
 
                                  L'Ispettore generale capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 851