IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, dichiarato con deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri  del  31  gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio
2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2021»; 
  Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105, il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,  si
applicano le misure di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre  2020,  n.  294,  con  la  quale   e'   stata   avviata   la
sperimentazione del progetto  relativo  ai  voli  «Covid-tested»  con
destinazione  l'aeroporto  internazionale  «Leonardo  da  Vinci»   di
Fiumicino; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  15
febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, e'  stata  rinnovata
fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre
2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 marzo  2021,  recante
«Ulteriori  misure   urgenti   per   la   sperimentazione   di   voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 10 marzo 2021, n. 59, con la quale  la  sperimentazione  dei
voli  «Covid-tested»  e'  stata  estesa  ai  voli  con   destinazione
l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori  misure   urgenti   per   la   sperimentazione   di   voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 maggio 2021, n. 115, con la quale la sperimentazione  dei
voli  «Covid-tested»  e'  stata  estesa  ai  voli  provenienti  dagli
aeroporti di  Canada,  Giappone,  Stati  Uniti  d'America  (aeroporti
internazionali  di  Boston,  Chicago,  Dallas,  Los  Angeles,  Miami,
Philadelphia e Washington DC), Emirati Arabi Uniti, con  destinazione
gli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Milano
Malpensa, Napoli-Capodichino e «Marco Polo» di Venezia; 
  Visto, in particolare, l'art.  4  della  richiamata  ordinanza  del
Ministro della salute  14  maggio  2021,  ai  sensi  del  quale:  «La
disciplina  dei  voli  "Covid-tested"  con  destinazione  l'aeroporto
internazionale  "Leonardo  da  Vinci"   di   Fiumicino,   l'aeroporto
internazionale di  Milano  Malpensa,  l'aeroporto  internazionale  di
Napoli - Capodichino e l'aeroporto  internazionale  "Marco  Polo"  di
Venezia, oggetto di  sperimentazione,  produce  effetti  fino  al  30
ottobre 2021, salvo eventuali proroghe»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021,  n.  181,  e,  in
particolare, l'art. 4, comma 1, che include gli Emirati  Arabi  Uniti
nell'elenco  D  dell'Allegato  20  al  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Vista la nota prot. n. 9153 del 31 maggio 2021, con la  quale  «Adb
s.p.a.», quale ente gestore dell'aeroporto internazionale  «Guglielmo
Marconi» di Bologna, ha chiesto di partecipare  alla  sperimentazione
dei  voli  «Covid-tested»,  con  particolare  riferimento   ai   voli
provenienti dagli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti; 
  Vista la nota prot. n. 28456 del 25 giugno 2021, con  la  quale  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria,  acquisito  il  nulla
osta da parte degli  USMAF  competenti,  ha  espresso,  tra  l'altro,
parere positivo alla  richiesta  pervenuta  da  parte  dell'aeroporto
internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna; 
  Ritenuta l'iniziativa coerente con  le  misure  di  contenimento  e
gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di  limitazione
degli  spostamenti  dall'estero,   e   gli   esiti   positivi   della
sperimentazione in corso; 
  Ritenuto, pertanto, di estendere, l'operativita'  del  progetto  ai
voli  in  partenza  dagli  Emirati  Arabi  Uniti   con   destinazione
l'aeroporto  internazionale  «Guglielmo  Marconi»  di  Bologna,  che,
offrendo uno scalo diretto da e per gli Emirati  Arabi,  riveste,  in
termini  di  traffico  aereo,  una  rilevanza  strategica  anche   in
considerazione del prossimo svolgimento di Expo 2020 Dubai; 
  Considerato, altresi', che il volo diretto consente di garantire un
piu' efficace  controllo  dell'effettiva  applicazione  delle  misure
sanitarie previste per l'operativita' dei voli «Covid-tested» di  cui
alle citate ordinanze del Ministro della salute; 
  Sentiti il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Sperimentazione  voli  «Covid-tested»  -   Aeroporto   internazionale
                   «Guglielmo Marconi» di Bologna 
 
  1.  La  sperimentazione  dei  voli  «Covid-tested»  come   definita
dall'ordinanza  del  Ministro  della  salute  23  novembre   2020   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  e'  operativa  anche  con
destinazione aeroporto internazionale «Guglielmo Marconi» di  Bologna
per i voli in partenza dagli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti, nel
rispetto degli  obblighi  previsti  dall'art.  3  dell'ordinanza  del
Ministro della salute 14 maggio 2021.