IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e,  in  particolare,  l'art.
17; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e,
in particolare, gli articoli 6, 7 e 10; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e,  in
particolare il Capo XII-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio  2011,  n.  79,  recante  il
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del
turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
maggio 2021, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del
turismo, degli uffici  di  diretta  collaborazione  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  provvedere  a  delineare  il  nuovo
assetto  organizzativo  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero del turismo e la  distribuzione  dei  predetti
uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Su proposta del segretario generale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Uffici  di  livello  dirigenziale  non   generale   nell'ambito   del
  Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero  del
  turismo 
 
  Il  presente  decreto  individua,  nell'ambito  degli  uffici   del
Segretariato generale e degli uffici di livello dirigenziale generale
del  Ministero  del  turismo,  le  unita'  organizzative  di  livello
dirigenziale non generale, di seguito indicate come divisioni,  e  ne
definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e)
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche'  ai  sensi  dell'art.  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.