IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r) e comma 3, della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, lettera b);
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59
dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione
del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante «Individuazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero
della salute;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica» convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8;
Visto in particolare l'art. 25-sexies, comma 1, del sopra citato
decreto-legge il quale stabilisce che «In via sperimentale, per gli
anni 2020 e 2021, e' garantito uno screening gratuito, destinato ai
nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai
servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonche' ai soggetti
detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il
virus dell'epatite C (HCV).»;
Visto il successivo comma 2 il quale prevede che «Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione dello screening di
cui al comma 1»;
Visto il decreto dirigenziale 18 settembre 2020 con il quale, ai
fini dell'adozione del predetto decreto interministeriale, e' stato
istituito un Gruppo di lavoro con il compito di definire i criteri e
le modalita' per l'attuazione dello screening in parola;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 maggio 2021
«Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus
dell'HCV» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
162 in data 8 luglio 2021;
Tenuto conto che l'art. 4 del predetto decreto stabilisce che il
Ministero della salute, con proprio provvedimento, sentiti l'Istituto
superiore di sanita' e le regioni, definisce quali siano i dati da
raccogliere, il formato e le modalita' di invio al fine di
implementare un monitoraggio degli interventi previsti e attuati;
Preso atto che la Direzione generale della prevenzione sanitaria,
sentito l'Istituto superiore di sanita' e le regioni, ha proceduto
all'elaborazione di un documento tecnico riportante le informazioni
sopra descritte il quale e' stato condiviso con il Gruppo di lavoro
di cui al decreto dirigenziale 18 settembre 2020;
Vista la necessita' di approvare formalmente il predetto documento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio
2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9 maggio 2020 n. 1255,
con il quale e' stato conferito al dott. Giovanni Rezza l'incarico di
direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute;
Decreta:
Art. 1
Debito informativo
1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' approvato il
documento di cui all'Allegato 1 del presente decreto, di cui
costituisce parte integrante, che definisce i dati da raccogliere per
il monitoraggio e la valutazione delle attivita' di screening
dell'infezione da HCV svolte da parte delle regioni e province
autonome.
2. A completamento del debito informativo e' altresi' richiesta la
redazione di un breve report semestrale che specifichi algoritmo e
percorso diagnostico dello screening e che descriva, in particolare,
il modello organizzativo adottato dalla regione/provincia autonoma
per l'implementazione dello stesso.
3. Con medesimo provvedimento sono apportate eventuali modifiche
all'Allegato 1, che si rendessero necessarie in corso d'opera.