IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto in particolare l'articolo 73 della suddetta legge che attribuisce all'amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; Visto l'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi; Visto da ultimo il decreto dirigenziale 30 giugno 2020 con il quale sono stati autorizzati nuovi centri di vaccinazione nonche' aggiornati i dati relativi ad alcuni centri gia' autorizzati; Viste le istanze presentate dalla Regione Lazio, Regione Marche e Regione Lombardia per l'estensione dell'autorizzazione a praticare la sopra citata vaccinazione a nuovi centri; Riconosciuta l'opportunita' di accogliere le suddette istanze, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; Preso atto pertanto della necessita' di integrare l'elenco degli uffici sanitari e della opportunita' di fornire un elenco aggiornato dei centri gia' autorizzati e dei relativi indirizzi; Decreta: Art. 1 L'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: Regione Lazio: Roma - Presidio sanitario Etimedica S.r.l. - viale degli Ammiragli, 67 - tel. 06/99330428; Regione Marche: Fano (PU) - Centro medico polispecialistico BIOS - via del Risorgimento 6/A - tel. 0721/801617; Vallefoglia (PU) - Centro medico polispecialistico BIOS - via Giacometti, 36 - tel. 0721/472206; Regione Lombardia: Milano - Centro polispecialistico Pacini S.r.l. - via Giovanni Pacini 15 - tel. 02/2361230; Tradate (VA) - Centro diagnostico San Nicola Poliambulatorio (Lifebrain Medical Lombardia S.r.l.) - via Gorizia, 42; Dalmine (BG) CV Ospedale di Treviglio - viale Betelli 2 - Dalmine - tel. 0363/424469.