IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 164 recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario.»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 «Modifiche alla legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023.»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 548 della legge sopra
richiamata che istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo
delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di
seguito «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per gli
anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e stabilisce
che con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione
delle risorse fra le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche
di ricerca;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 30 dicembre 2020
di Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e per il triennio 2021-2023 che, nell'ambito della missione n.
17 «Ricerca e innovazione», programma n. 22 «Ricerca scientifica e
tecnologica di base e applicata» prevede al capitolo 7730, piano
gestionale n. 1, lo stanziamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 del
«Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma
nazionale per la ricerca (PNR)»;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto in particolare l'art 1, comma 2 del decreto sopra richiamato
il quale dispone che il Programma nazionale per la ricerca (PNR), sia
predisposto, approvato ed annualmente aggiornato, ai sensi dell'art.
2 del medesimo decreto, con riferimento alla dimensione europea ed
internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei
contributi e delle realta' di ricerca regionali;
Visto che il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2021-2027 e' stato predisposto a seguito di un'ampia fase di
co-progettazione e consultazione pubblica che ha coinvolto un ampio
numero di pubbliche amministrazioni, atenei, enti e istituzioni
pubbliche della ricerca, fondazioni, imprese e altri operatori del
mondo della ricerca;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 74/2020 del 15 dicembre 2020 che ha
approvato il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2021-2027;
Vista l'istituzione presso il CIPE, oggi Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, disposta
dalla menzionata delibera n. 74/2020 della «Commissione per la
ricerca», che provvede, coadiuvato da un Comitato di coordinamento,
all'istruttoria degli atti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base di proposte preliminari
del Ministro dell'universita' e della ricerca e con l'apporto delle
amministrazioni;
Tenuto conto delle priorita' di sistema e degli ambiti di ricerca e
innovazione individuati dal Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2021-2027, nonche' delle ventotto aree d'intervento (sottoambiti) ivi
indicate in coerenza con le specificita' del contesto nazionale, con
quanto messo in evidenza durante le interlocuzioni tra il MUR e gli
altri Ministeri e con la Strategia nazionale di specializzazione
intelligente;
Tenuto conto dell'esigenza di avviare rapidamente misure
concernenti le aree d'intervento del PNR maggiormente affini alle
priorita' strategiche di livello unionale per la risposta all'attuale
crisi pandemica e per il settennio 2021-2027;
Tenuto conto dell'esigenza di garantire la necessaria coerenza e
complementarieta' tra le iniziative sostenute dal Fondo e le
iniziative in favore della ricerca previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (trasmesso dal Governo al Parlamento in data 25
aprile 2021 e in seguito alla Commissione europea a norma dell'art.
18 par. 3 del reg. 2021/241), iniziative che il Programma nazionale
per la ricerca 2021-2027 terra' in considerazione in sede di
revisione annuale;
Vista la direttiva del 25 gennaio 2021, n. 2 recante «Atto di
indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2021» adottata dal
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 442 del 10 agosto 2020 relativo ai
criteri di ripartizione, per il 2020, del Fondo di finanziamento
ordinario (FFO);
Visto il decreto ministeriale n. 744 dell'8 agosto 2020 relativo ai
criteri di ripartizione, per il 2020, del Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca (FOE);
Considerata la necessita' di rafforzare le misure a sostegno della
ricerca scientifica e di garantire lo sviluppo delle linee
strategiche in coerenza con gli obiettivi del prossimo Quadro
finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, con il Programma quadro per
la ricerca e l'innovazione dell'Unione europea Horizon Europe e con
gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development
Goals-SDGs) individuati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire
ai beneficiari un quadro giuridico certo relativo alle annualita'
2021, 2022 e 2023, i criteri di riparto e di utilizzazione delle
risorse del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del
Programma nazionale per la ricerca (PNR) tra le universita', gli enti
e le istituzioni pubbliche di ricerca;
Ritenuto di dover commisurare l'allocazione tra le due diverse
tipologie di beneficiari delle risorse per le annualita' 2021 e 2022
in proporzione all'ultimo riparto annuale delle risorse del Fondo per
il finanziamento ordinario (FFO), pari ad euro 7.800.371.950, e delle
risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
(FOE), pari ad euro 1.754.343.350. Pertanto, alle Universita' viene
destinato l'81,64% della dotazione del Fondo; per la sola annualita'
2023, al fine di incentivare e premiare la partecipazione
d'eccellenza ad iniziative di ricerca unionali, le risorse
disponibili devono invece essere riservate a titolo di premialita'
per la partecipazione, conclusa con l'aggiudicazione di un «grant»,
alle EU Parnerships («co-funded» e «institutionalised») del Programma
Quadro Horizon Europe;
Ritenuto che, in relazione alle universita', il riparto per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 debba fondarsi sulle aliquote della
quota premiale assegnata a valere sul Fondo per il finanziamento
ordinario (FFO) delle universita' statali e dei consorzi
interuniversitari, derivante dai punteggi ottenuti dalla Valutazione
della qualita' dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014, condotta
dall'ANVUR, nonche' dalle ulteriori due componenti della quota
premiale (politiche di reclutamento e autonomia responsabile);
Considerato, peraltro, che un'applicazione rebus sic stantibus di
tale criterio allocativo per le annualita' 2021 e 2022 escluderebbe
immotivatamente dal riparto del Fondo il Gran Sasso Science Institute
(GSSI) e l'Universita' degli studi di Trento, nel primo caso in
quanto il GSSI e' stato stabilizzato e riconosciuto posteriormente al
periodo di riferimento della predetta VQR, ai sensi del decreto-legge
29 marzo 2016, n. 42 e, nel caso dell'Universita' degli studi di
Trento, in quanto l'Ateneo non concorre al riparto della quota base,
della quota premiale e dell'intervento perequativo del FFO; tale
peculiarita', peraltro, non giustificherebbe un'esclusione dal
riparto del Fondo in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del
decreto legislativo n. 142/2011, «alle medesime condizioni di parita'
con gli altri atenei italiani, l'universita' puo' concorrere
all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione» che, a norma
dell'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, coordinato
con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, comprende le quote
destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota
base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo per la
programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per
l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e
il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto
gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n.
590;
Ritenuto, dunque, che le suddette aliquote di riparto previste
dalla tabella 4 allegata al decreto ministeriale n. 442/2020 debbano
essere riproporzionate, ai fini del presente decreto, per consentire
l'allocazione delle risorse 2021 e 2022 anche in favore
dell'Universita' degli studi di Trento e del GSSI;
Ritenuto che quanto ai parametri di allocazione delle risorse del
Fondo per le annualita' 2021 e 2022 da individuarsi per l'Universita'
degli studi di Trento debba applicarsi - stante la partecipazione
dell'Ateneo al sistema nazionale di valutazione della ricerca - il
medesimo criterio utilizzato per determinare la quota premiale delle
universita' che concorrono al riparto di detta quota nell'ambito del
FFO; in tal modo, il peso dell'Ateneo in relazione alla VQR 2011-2014
sul totale delle Universita' e' pari all'1,42%, in relazione alla
componente «politiche di reclutamento del personale» e' pari
all'1,85% e in relazione alla «valorizzazione dell'autonomia
responsabile» e' pari all'1,57%;
Ritenuto che, quanto ai parametri di allocazione delle risorse del
Fondo per le annualita' 2021 e 2022 da individuarsi per il GSSI, non
potendosi applicare il criterio della «quota premiale», debba
applicarsi un criterio di allocazione che faccia riferimento al peso,
pari all'11,01%, del finanziamento ordinario attribuito alla Scuola
ai sensi del decreto-legge n. 42/2016 rispetto alla cosiddetta «quota
base» del Fondo per il Finanziamento ordinario attribuita al
complesso delle Scuole;
Ritenuto, infine, che i criteri di riparto debbano essere
assoggettati ad una revisione, laddove nel triennio 2021-2023 dovesse
intercorrere un aggiornamento della Valutazione della qualita' dei
risultati della ricerca (VQR) 2011-2014 condotta dall'ANVUR;
Decreta:
Per il corrente esercizio finanziario 2021 e per i successivi
esercizi finanziari 2022 e 2023, la dotazione del Fondo per la
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per
la ricerca, istituito dall'art. 1, comma 548 la legge 30 dicembre
2020, n. 17, in favore di universita', enti ed istituzioni pubbliche
di ricerca, viene attribuita secondo i criteri di riparto e di
utilizzazione di seguito specificati.
Art. 1
Riparto del Fondo
La dotazione del Fondo, pari, per ciascuna delle annualita' 2021 e
2022, ad euro 200.000.000, viene ripartita tra le universita', gli
enti e le istituzioni pubbliche della ricerca, in proporzione
all'ultimo riparto annuale delle risorse del Fondo per il
finanziamento ordinario (FFO), pari ad euro 7.800.371.950, e delle
risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
(FOE), pari ad euro 1.754.343.350.
Pertanto, alle Universita' viene destinato l'81,64% della dotazione
del Fondo, corrispondente all'importo di euro 163.277.956,59 per
ciascuna delle annualita' 2021 e 2022 e agli enti e istituzioni
pubbliche di ricerca il 18,36% della medesima dotazione,
corrispondente all'importo di euro 36.722.043,41 per ciascuna delle
annualita' 2021 e 2022.
L'importo di euro 163.277.956,59 per ciascuno degli anni 2021 e
2022 e' assegnato alle universita' e alle Scuole sulla base delle
motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono
rappresentate nell'allegata Tabella A, parte integrante del presente
decreto. Risultano di conseguenza riproporzionate le aliquote della
quota premiale assegnata a valere sul Fondo per il finanziamento
ordinario (FFO) delle universita' statali e dei Consorzi
interuniversitari, derivante dai punteggi ottenuti dalla Valutazione
della qualita' dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014, condotta
dall'ANVUR, nonche' dalle ulteriori due componenti della quota
premiale (politiche di reclutamento e autonomia responsabile).
L'importo di euro 36.722.043,41 per ciascuno degli anni 2021 e
2022, e' ripartito tra gli enti ed istituzioni pubbliche della
ricerca in proporzione alla quota percentuale di risorse totali
assegnate a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca (FOE).
Il riparto puntuale delle risorse e' riportato nella Tabella B,
parte integrante del presente decreto.
Per l'annualita' 2023, la dotazione disponibile del Fondo, pari ad
euro 50.000.000, non viene allocata ex-ante ma e' interamente
riservata a titolo di premialita' per la partecipazione, conclusa con
l'aggiudicazione di un «grant», alle EU Parnerships («co-funded» e
«institutionalised») del Programma Quadro Horizon Europe.
La riserva viene assegnata ai soggetti aggiudicatari di «grant»
nell'ambito delle predette Partnerships, purche' l'esito positivo
(ranking list) intervenga tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
Entro il mese di novembre 2023 il MUR, con proprio decreto
direttoriale, stabilisce puntualmente il riparto delle risorse tra i
soggetti eleggibili; le modalita' di assegnazione della riserva sono
stabilite proporzionalmente all'importo del grant ottenuto e
prevedono una percentuale di premialita' fondata sul costo del
progetto a carico dell'Ateneo o dell'ente di ricerca.