IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (di  seguito  CIPE)
assuma  la  denominazione  di  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (di  seguito
CIPESS); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'
art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni,  ivi  inclusa  la  gestione  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2003)»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il  quale  dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo
per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC), e finalizzato a
dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di  stabilita'  2014)»  e,  in  particolare,  l'art.  1,   comma   6,
concernente il vincolo di  destinazione  territoriale  del  complesso
delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80  per  cento  nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento  nelle  aree  del  Centro-Nord  e
l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio  unitario
assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  attraverso  le  specifiche
funzionalita' del proprio sistema informativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, tra le strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in attuazione del citato articolo 10 del  decreto-legge
n. 101 del 2013; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art.  1,
comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni  sull'utilizzo  del
FSC,  detta  ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale  e  il
Mezzogiorno del 6 maggio  2017,  n.  1,  recante  «Fondo  sviluppo  e
coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n.  25  e  26  del  10
agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo  sviluppo.
Governance,  modifiche  e  riprogrammazioni  di   risorse,   revoche,
disposizioni finanziarie»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del
2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli  interventi  finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come  modificato  dall'art.
1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti  per  la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il comma 1 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di  migliorare
il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati
con le risorse nazionali destinate alle  politiche  di  coesione  dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche'  di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale,  Regione
o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo
sviluppo e coesione di cui all'art. 4,  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della  pluralita'  degli  attuali
documenti programmatori variamente denominati e tenendo  conto  degli
interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale
procede,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto un unico Piano operativo  per  ogni  amministrazione
denominato «Piano sviluppo e coesione»,  con  modalita'  unitarie  di
gestione e monitoraggio»; 
  Visto il comma 2 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria  con
i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione  (di
seguito anche PSC o Piano)  e'  articolato  per  aree  tematiche,  in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato; 
  Visto il comma 6 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto
successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le  dotazioni
finanziarie   degli   strumenti   di   programmazione   oggetto    di
riclassificazione, come determinate alla data di  entrata  in  vigore
del suddetto  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il  relativo
finanziamento, la titolarita'  dei  programmi  o  delle  assegnazioni
deliberate  dal  CIPE,  nonche'  i  soggetti  attuatori,   ove   gia'
individuati; 
  Visto il comma 7 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni,  secondo  cui:  «In  sede  di  prima
approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui  al  comma  1  puo'
contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei  dati
di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema
di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per le  politiche  di  coesione,  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,
sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma  1,
in ragione  della  coerenza  con  le  "missioni"  della  politica  di
coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di  economia
e finanza 2019 e con gli obiettivi  strategici  del  nuovo  ciclo  di
programmazione  dei  fondi  europei,  fermo  restando  l'obbligo   di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2021»; 
  Visto il comma 9 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli  interventi
di cui al comma 7,  lettera  b),  il  CIPE  stabilisce,  al  fine  di
accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento
alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per  le
politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale  e
della struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici  di
cui all'art. 1, comma 162, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Considerate le  risultanze  delle  istruttorie  di  ricognizione  e
valutazione dell'attuazione delle risorse FSC  assegnate  a  ciascuna
Regione  e  Provincia  autonoma   con   riferimento   ai   cicli   di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi  del
citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e  242,  che,  al  fine  di
contrastare gli effetti emergenziali della  pandemia,  consentono  di
ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle
risorse FSC  rivenienti  dalla  ricognizione  di  cui  al  precedente
alinea; 
  Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 43,  che  ha  preso  atto
della riprogrammazione della Regione Emilia Romagna  dell'importo  di
complessivi 0,90 milioni di euro, ai sensi del  citato  art.  44  del
decreto-legge n. 34 del 2019, e ha  disposto  la  nuova  assegnazione
alla medesima  Regione  di  risorse  FSC  2014-2020  per  un  importo
complessivo di 249,10 milioni  di  euro,  pari  alla  differenza  fra
l'ammontare di 250,00 milioni di euro delle riprogrammazioni  operate
dalla Regione Emilia Romagna sui Programmi  operativi  regionali  (di
seguito POR) finanziati  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale
(FESR) e dal Fondo sociale europeo  (FSE)  2014-2020,  ai  sensi  dei
citati articoli 241 e  242  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,  e
l'ammontare delle suddette risorse riprogrammabili; 
  Vista l'informativa resa al CIPE nella seduta del 15 dicembre 2020,
concernente la sostituzione del primo elenco di  interventi  dei  POR
FESR e FSE della Regione Emilia Romagna da riprogrammare con un nuovo
elenco piu' analitico, che modifica la  distribuzione  degli  importi
fra i singoli interventi, lasciando invariato  l'importo  complessivo
pari a 250,00 milioni di euro; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella  seduta
del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le Regioni a
Statuto ordinario, della gia' disposta riduzione della disponibilita'
del FSC sulla programmazione  2014-2020  di  cui  all'intesa  sancita
dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 maggio 2014  (atto
rep. n. 65/CSR); 
  Considerato che nell'odierna seduta il  Comitato  ha  approvato  la
delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione  -  Disposizioni  quadro
per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato  art.  44,
comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la  disciplina
ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei  cicli  di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti
in un quadro unitario; 
  Considerato che, in coerenza con la citata  delibera  ordinamentale
approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC, e' costituito
in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificita'
di ciascun Piano: 
    Tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai
sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e
successive modificazioni; 
    Tavola 2 - risorse totali PSC  per  ciclo  di  programmazione  ad
esito istruttoria,  ai  sensi  del  citato  art.  44,  comma  7,  del
decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei  citati
articoli 241 e 242 del decreto-legge n.  34  del  2020  e  successive
modificazioni; 
    Tavola 3 -  PSC  sezione  ordinaria:  interventi  confermati  per
articolazione tematica; 
    Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse  da  riprogrammazione  e
nuove assegnazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la
coesione territoriale; 
  Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15  marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  Sud  e  la
coesione  territoriale,  prot.  n.  416-P  del  14  aprile  2021,   e
l'allegata nota informativa predisposta dal  competente  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima  istanza,
del PSC a titolarita' della Regione Emilia Romagna, articolato  nelle
Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa  del  Dipartimento
per le politiche di coesione, in  conformita'  allo  schema  generale
sopra  descritto,  cosi'  come   disposto   dalla   citata   delibera
ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato; 
  Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art.
44, comma 7,  del  decreto-legge  n.  34  del  2019,  indicati  nella
predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Emilia
Romagna e' pari a  595,12  milioni  di  euro  e  che,  in  base  alla
provenienza  contabile,  le  risorse  sono  attribuite   al   periodo
2000-2006 per 149,80 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 141,22
milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 304,10  milioni  di  euro,
mentre, in base alla strategia di  riferimento  e  monitoraggio,  che
tiene conto del  ciclo  di  programmazione  al  quale  appartiene  lo
strumento, la cui  dotazione  puo'  comprendere  risorse  provenienti
contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive  sono
attribuite al periodo  2000-2006  per  149,80  milioni  di  euro,  al
periodo 2007-2013 per 127,52 milioni di euro e al  periodo  2014-2020
per 317,80 milioni di euro; 
  Preso atto che la dotazione FSC 2007-2013 riportata nella Tavola  2
del PSC della Regione Emilia Romagna e' al netto dei tagli  originari
di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica in base  a
norme di legge e che, a seguito della  citata  intesa  in  Conferenza
Stato-regioni del 25 marzo 2021, e' stato  ridimensionato  il  taglio
concernente il contributo alla finanza pubblica della Regione  Emilia
Romagna per l'anno 2014, per un importo di 13,70 milioni di euro; 
  Preso atto che le  richiamate  risorse,  di  provenienza  contabile
2007-2013, sono da programmare contestualmente all'adozione del Piano
e, quindi, sono convenzionalmente imputate, in termini strategici, al
ciclo 2014-2020; 
  Considerato che il valore complessivo del PSC  dell'Emilia  Romagna
comprende anche l'assegnazione di risorse del 2007-2013 pari  a  0,80
milioni di euro di contributo aggiuntivo di solidarieta' ceduto dalla
Regione Molise con legge  regionale  del  19  ottobre  2012,  n.  24,
incluso nell'ex programma di «Ricostruzione  per  sisma  2012  Emilia
Romagna»; 
  Preso atto, in particolare, che,  con  riferimento  agli  strumenti
riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e  F2,  del  PSC  dell'Emilia
Romagna sono state confermate le seguenti risorse: 
    311,42 milioni di euro ex  art.  44,  comma  7,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
    20,00 milioni di euro  ex  art.  44,  comma  7,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione  ordinaria
del PSC Emilia  Romagna,  si  aggiungono  le  risorse  delle  sezioni
speciali del PSC, per 250 milioni di euro, di  cui  0,90  milioni  di
euro di risorse riprogrammate ex art. 44 del citato decreto-legge  n.
34 del 2019 e 249,10  milioni  di  euro  di  nuove  assegnazioni  FSC
2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242  del  decreto-legge
n. 34 del 2020, nonche' le risorse per le compensazioni di  cui  alla
citata intesa n. 25/CSR del 2021, per 13,70 milioni di euro; 
  Vista la tavola allegata in appendice al PSC della  Regione  Emilia
Romagna, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale  di
monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria,  per
articolazione  tematica,  ciclo  di   programmazione   e   stato   di
attuazione; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 
 
                             Delibera:  
 
1. Approvazione del Piano sviluppo e  coesione  a  titolarita'  della
Regione Emilia Romagna. 
  1.1 E' approvato, in prima istanza, il Piano  sviluppo  e  coesione
della Regione Emilia Romagna, cosi' come  articolato  nelle  relative
Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente
delibera, avente un valore complessivo di 595,12 milioni  di  euro  a
valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza
contabile delle risorse: 
    FSC 2000-2006 per 149,80 milioni di euro; 
    FSC 2007-2013 per 141,22 milioni di euro; 
    FSC 2014-2020 per 304,10 milioni di euro. 
  1.2 Il valore complessivo del  PSC  dell'Emilia  Romagna  comprende
anche l'assegnazione di risorse del 2007-2013, pari a 0,80 milioni di
euro di contributo aggiuntivo di solidarieta'  ceduto  dalla  Regione
Molise con legge regionale  del  19  ottobre  2012,  n.  24,  incluso
nell'ex programma di «Ricostruzioni per sisma 2012 Emilia Romagna». 
  1.3 Il PSC in prima  approvazione  e'  articolato  in  una  sezione
ordinaria, per un valore di 331,42 milioni di euro e in  due  sezioni
speciali per un valore complessivo di 250,00 milioni di euro, cui  si
aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa  sancita
dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo  2021  (atto
rep. n. 25/CSR), per 13,70 milioni di euro. 
  1.4 La sezione ordinaria si compone di risorse ex art. 44, comma 7,
lettera a) del citato  decreto-legge  n.  34  del  2019,  per  311,42
milioni di euro e di risorse ex art. 44,  comma  7,  lettera  b)  del
citato decreto-legge n. 34 del 2019 per 20,00 milioni di euro. 
  1.5  Le  sezioni  speciali  si  compongono  di:  «risorse  FSC  per
contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e  «risorse
FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» (sezione
speciale 2) per 250,00 milioni di euro. 
  1.6  Le  risorse  da  programmare,  tramite  la  finalizzazione   a
specifici interventi, di  cui  alle  compensazioni  conseguenti  alla
citata intesa n. 25/CSR del 2021, sono pari a 13,70 milioni di euro. 
2. Norme finali. 
  2.1 Con  l'approvazione  del  Piano,  gli  strumenti  programmatori
riclassificati nella  Tavola  1  cessano  la  loro  efficacia,  fermo
restando quanto previsto nella «Disciplina finale e  transitoria»  di
cui alla delibera  CIPESS  adottata  nella  seduta  odierna,  recante
«Fondo sviluppo  e  coesione  -  Disposizioni  quadro  per  il  Piano
sviluppo e coesione». 
  2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la  Regione  Emilia
Romagna, in  quanto  amministrazione  titolare  del  Piano,  provvede
all'istituzione, o all'aggiornamento  della  composizione,  nel  caso
previsto dal citato art. 44, comma 4, del  decreto-legge  n.  34  del
2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano
rappresentanti  del  Dipartimento  per  le  politiche  di   coesione,
dell'Agenzia per la coesione territoriale, del  Dipartimento  per  la
programmazione e  il  coordinamento  della  politica  economica,  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE,  del  Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' dei Ministeri competenti per
area tematica. 
  2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC,
il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare  il  PSC  con
settori d'intervento  per  area  tematica  e  corrispondenti  importi
finanziari e, in base alla documentazione gia' disponibile, obiettivi
perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione
e di risultato; il  CdS  provvede,  altresi',  al  piano  finanziario
complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per
ciascuna annualita' del primo triennio,  anche  in  formato  standard
elaborabile. 
  2.4 Al fine  di  accelerare  la  realizzazione  e  la  spesa  degli
interventi di cui al comma 7, lettera b),  del  citato  art.  44  del
decreto-legge n 34 del 2019, il  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la  Struttura  per
la  progettazione  di  beni  ed  edifici  pubblici,  per  quanto   di
rispettiva  competenza,  possono  disporre,  anche   nell'ambito   di
convenzioni  gia'  esistenti  con  societa'  in  house,   misure   di
accompagnamento alla progettazione e attuazione, su  richiesta  della
Regione responsabile del PSC in oggetto. 
  2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno  erogate  nei  limiti  delle
disponibilita'  di   bilancio   annuali   afferenti   ai   cicli   di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020. 
  2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente  delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla
citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro  per
il  Piano  sviluppo  e  coesione»  di  pari  data,   concernente   le
disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione. 
    Roma, 29 aprile 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1096