IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
gennaio 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo  di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
per atto d'autorita' di  societa'  cooperative,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visti in particolare gli articoli 7  e  21-quinquies  della  citata
legge n. 241/1990; 
  Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2005, con il quale  la
societa' cooperativa «Vignale III - societa' cooperativa  edilizia  a
responsabilita' limitata.», con sede in  Roma  (RM)  (codice  fiscale
04540791003), e' stata sciolta ai sensi dell'art.  2545-septiesdecies
del codice civile e il dott.  Marco  Fantone  ne  e'  stato  nominato
commissario liquidatore; 
  Visto il decreto direttoriale del 3 giugno  2021,  n.  48/SAA/2021,
con il quale il dott. Marco Fantone e'  stato  sospeso  dall'incarico
conferito con decreto ministeriale 4 febbraio 2005 per la  durata  di
sei mesi dalla data del medesimo decreto e contestualmente  il  dott.
Giuseppe Pisano e' stato  nominato  commissario  della  procedura  in
argomento in sostituzione del dott. Marco Fantone; 
  Considerato  che  dall'esame  della  prima  relazione  informativa,
depositata  dal  dott.  Pisano,  sono  emersi  fatti  rilevanti,  che
evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte  del
dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore; 
  Ritenuto il venir meno del  rapporto  fiduciario  con  il  predetto
professionista; 
  Ritenuto, altresi', necessario  procedere  in  via  d'urgenza  alla
revoca  del  dott.  Marco  Fantone   dall'incarico   di   commissario
liquidatore  della  societa'  sopra  indicata,  anche  al   fine   di
scongiurare il reiterarsi  di  tali  situazioni  in  altre  procedure
affidate al predetto commissario; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto  1990,
n. 241/1990, di non procedere a  dare  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  di  revoca  all'interessato,  valutate  le  particolari
esigenze  di  celerita'  del  procedimento  derivanti   dalla   sopra
rappresentata necessita', nonche' in considerazione del fatto che nel
termine a suo tempo concesso il  commissario  non  ha  presentato  le
proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione; 
  Considerato che  per  la  procedura  in  argomento  e'  gia'  stato
nominato il dott. Giuseppe Pisano quale commissario  in  sostituzione
del dott. Marco Fantone per la durata della sospensione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto direttoriale  del  3  giugno  2021,  n.  48/SAA/2021  e'
revocato ai sensi dell'art. 21-quinquies  della  legge  n.  241/1990,
nella parte relativa alla sospensione per la durata di sei mesi dalla
data del medesimo decreto del dott. Marco  Fantone  dall'incarico  di
commissario  liquidatore,  conferito  con  decreto   ministeriale   4
febbraio 2005.