IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea,  in  applicazione  del  quale  la
commissione puo' considerare compatibili con il mercato  interno  gli
aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  la  realizzazione  di  un
importante progetto di comune interesse europeo; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02  del
20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita'
con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la
realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2020/C  224/02
dell'8 luglio 2020,  relativa,  tra  l'altro,  alla  proroga  e  alla
modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della
compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato  destinati
a promuovere  la  realizzazione  di  importanti  progetti  di  comune
interesse europeo; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01  del
27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina  degli  aiuti  di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; 
  Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo finalizzato  all'erogazione  dei  contributi  alle
imprese che partecipano alla realizzazione  dell'importante  progetto
di interesse comune europeo sulla microelettronica,  autorizzato  con
decisione  della  Commissione  europea  C(2018)  8864  final  del  18
dicembre 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  30  ottobre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
dicembre 2019, n. 290, con il quale, in applicazione del citato  art.
1, comma 203 della legge n. 145/2018, sono  definiti,  i  criteri  di
utilizzazione e di ripartizione del Fondo di cui  all'art.  1,  comma
203,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  a  sostegno   della
realizzazione dell'IPCEI nel settore della microelettronica; 
  Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
che stabilisce che, per favorire le iniziative di  collaborazione  su
larga   scala   d'impatto    significativo    sulla    competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il  fondo  di  cui  all'art.  1,
comma  203,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  assume   la
denominazione di «Fondo IPCEI» e puo'  intervenire  per  il  sostegno
finanziario  alle  imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  di
importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in
tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea; 
  Visto il  decreto  21  aprile  2021  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2021,  al  n.  654,
con il quale, in applicazione del citato art.  1,  comma  232,  della
legge n. 160/2019, sono definiti i criteri generali per  l'intervento
e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al  citato  art.  1,  comma
232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione
delle agevolazioni  alle  imprese  che  partecipano  agli  importanti
progetti di interesse comune europeo; 
  Visti, in particolare, l'art. 6, comma 3, del predetto  decreto  21
aprile 2021 che, nel rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo
IPCEI e' disposto con  decreto  di  attivazione  del  Ministro  dello
sviluppo economico, sulla base dei criteri generali  stabiliti  dallo
stesso decreto 21 aprile 2021  e  nel  rispetto  della  decisione  di
autorizzazione della Commissione europea  adottata  per  il  progetto
interessato in esito alle procedure di  pre-notifica  e  notifica,  e
l'art. 8, comma 4 del medesimo decreto 21 aprile  2021,  che  prevede
che rimangono ferme  le  disposizioni  adottate  con  il  decreto  30
ottobre  2019  per  la  disciplina  del  sostegno  pubblico  prestato
nell'ambito del richiamato IPCEI nel settore della  microelettronica,
che si applicano limitatamente al medesimo progetto, e che per quanto
non disciplinato  dal  predetto  decreto  30  ottobre  2019  e  dalle
disposizioni attuative dello stesso, trovano applicazione i contenuti
del decreto 21 aprile 2021; 
  Vista la decisione della Commissione europea  C(2018)  8864  final,
del 18 dicembre 2018,  di  autorizzazione  della  proposta  di  aiuti
presentata congiuntamente da Francia, Germania, Italia e Regno  Unito
per il sostegno al predetto importante progetto di  interesse  comune
europeo sulla microelettronica; 
  Visto, in particolare, l'aiuto n. SA. 46595, inerente  alla  misura
di aiuto dell'Italia di cui alla citata decisione  di  autorizzazione
C(2018) 8864 del 18 dicembre 2018; 
  Visto il citato art. 1, comma 203 della legge n. 145/2018,  che  ha
destinato all'intervento del Fondo a sostegno dell'IPCEI nel  settore
della microelettronica di cui alla predetta decisione risorse pari  a
410,2 milioni di euro; 
  Visto il citato art. 1, comma 232  della  legge  n.  160/2019,  che
prevede che la dotazione del  Fondo  IPCEI  sia  incrementata  di  10
milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021; 
  Visto il comma 6 dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.
126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui  all'art.
1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia  incrementata
di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno  alle  imprese
che partecipano  alla  realizzazione  degli  importanti  progetti  di
comune interesse europeo di cui all'art. 107,  paragrafo  3,  lettera
b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
35546, registrato in data 13 aprile  2021,  che  ha  individuato,  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 23 dicembre 2020, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli interventi
destinatari delle risorse del Fondo  finalizzato  al  rilancio  degli
investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  allo
sviluppo del Paese di cui al  medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ed in particolare l'allegato
n. 1 al decreto n. 35546 che ha destinato al Fondo IPCEI l'importo di
euro 282,8 milioni secondo  la  ripartizione  annuale  stabilita  nel
medesimo allegato; 
  Tenuto conto che il comma 3  dell'art.  6  del  piu'  volte  citato
decreto 21 aprile 2021 prevede che  ciascun  decreto  di  attivazione
dell'intervento del Fondo IPCEI recepisce le risorse  destinate  allo
stesso e che le proposte di aiuto a sostegno della  realizzazione  di
un progetto per le quali si e' provveduto  alla  notifica  preventiva
alla Commissione europea prima della data di entrata  in  vigore  del
decreto  21  aprile  2021  possono  essere  oggetto  di  decreti   di
attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, permettano  di
agevolare le iniziative entro il massimale di  aiuto  approvato,  nel
rispetto della relativa decisione di autorizzazione; 
  Tenuto conto che la dotazione di  risorse  a  valere  sull'art.  1,
comma 203, della legge n. 145/2018 attivata per l'intervento  attuato
ai sensi del citato decreto 30 ottobre 2019, pari a 410,2 milioni  di
euro, risulta insufficiente a garantire  la  completa  copertura  del
massimale  di  aiuto  n.  SA.46595  approvato  dalla   decisione   di
autorizzazione  C(2018)  8864  final,  del  18  dicembre  2018  della
Commissione  europea  per   il   sostegno   alle   imprese   italiane
partecipanti, pari a 789,365 milioni di euro; 
  Ritenuto necessario,  pertanto,  attivare  l'intervento  del  Fondo
IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge n. 160/2019,  per  il
sostegno  alla  realizzazione  del   progetto   nel   settore   della
microelettronica  destinatario  della  predetta  misura   agevolativa
notificata dall'Italia ed approvata dalla decisione di autorizzazione
della Commissione  europea  n.  8864/2018,  al  fine  di  dare  corso
all'intervento agevolativo ivi autorizzato nel limite  del  massimale
di aiuto di Stato riconosciuto per le imprese italiane partecipanti; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art.  1,  comma  232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  l'attivazione  dell'intervento
agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno  dell'importante  progetto  di
comune interesse europeo nel settore della  microelettronica  di  cui
alla decisione di autorizzazione C(2018) 8864 final del  18  dicembre
2018 della Commissione europea.  L'attivazione  e'  disposta  secondo
quanto previsto dalle procedure richiamate in premessa stabilite  dal
decreto 21 aprile  2021,  nel  rispetto  delle  disposizioni  per  la
concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto  30
ottobre 2019 parimenti richiamato in premessa attuativo dell'art.  1,
comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. Per l'intervento agevolativo  di  cui  al  comma  1,  sono  rese
disponibili     risorse     pari      a      euro      325.850.000,00
(trecentoventicinquemilioniottocentocinquantamila,00),  ivi  compresi
gli oneri destinati allo svolgimento delle  attivita'  di  attuazione
dell'intervento. 
  3. Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  2  possono  essere
aumentate, con uno o piu' decreti di attivazione ad integrazione  del
presente per il completamento dell'intervento agevolativo autorizzato
di cui al  comma  1,  con  uno  o  piu'  decreti  di  attivazione  ad
integrazione  del  presente,  anche  a  valere  sulle  risorse  delle
regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche  che  si
rendano  disponibili  per  contribuire  finanziariamente  alla  quota
italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al  comma
1. 
  4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto  dal  presente
decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi  di
finanziamento,  strumenti   o   fondi   dell'Unione   europea,   tali
disponibilita'  potranno  essere   attivate,   nel   rispetto   delle
condizioni stabilite dai relativi regolamenti  e  delle  disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle stesse. 
  5. Le agevolazioni sono concesse con  provvedimento  del  direttore
generale  per  gli  incentivi  alle  imprese,  ad  integrazione   dei
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto  30
ottobre 2019. Rimane fermo l'importo massimo  degli  aiuti  di  Stato
concedibili previsto per il caso n. SA.46595 di cui alla decisione di
autorizzazione  C(2018)  8864  final  del  18  dicembre  2018   della
Commissione europea. 
  6. Per le finalita' di cui al presente intervento ed  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 8, comma 3,  del  decreto  21  aprile  2021
richiamato  in  premessa,   le   risorse   destinate   all'intervento
agevolativo a sostegno del progetto di cui al comma 1 sono attribuite
alla contabilita' speciale n. 1726 e trasferite alla stessa. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 luglio 2021 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 757